Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

MODIFICA STATO PASSIVO EX ART. 115 PER INSINUAZIONE NON ANCORA VERIFICATA

  • Maria Teresa Farneti

    BOLOGNA
    17/03/2020 11:14

    MODIFICA STATO PASSIVO EX ART. 115 PER INSINUAZIONE NON ANCORA VERIFICATA

    Buongiorno a tutti.
    Sono curatore in un fallimento per il quale mi si presenta la seguente problematica:
    1) L'istituto bancario X, in data 1/10/2018, presenta un'insinuazione al passivo del fallimento in cui sono curatore;
    2) Successivamente alla presentazione dell'insinuazione, ma prima dell'udienza di verifica di stato passivo, il credito dell'istituto X viene ceduto ad un soggetto Y, senza comunicare alcunché alla scrivente.
    3) Viene fissata l'udienza di verifica per il 8/04/2020 e solo dopo la comunicazione della predetta fissazione il legale dell'Istituto X comunica l'intervenuta cessione a Y, senza fornire alcuna documentazione.
    4) In data 21/02/2020 il legale del cessionario Y invia alla pec del fallimento una comunicazione denominata "Istanza di sostituzione del creditore ex art. 115 co. 2 L.F." chiedendo "che il Curatore proceda con la rettifica dello stato passivo dichiarato esecutivo, con contestuale riconoscimento del credito già ammesso, in favore della cessionaria ed odierna titolare Y", a seguito di cessione in data 19/09/2019, pubblicata in G.U. in data 12/10/2019, allegando la relativa documentazione a supporto.
    Tralasciando l'errore con il quale il legale del cessionario Y sostiene che il credito sia già stato esaminato ed ammesso al passivo, mi chiedo quale secondo voi sia la procedura corretta che dovrò porre in essere in sede di progetto di stato passivo, relativamente all'ammissione del credito attualmente di Y, tenuto conto del fatto che l'originaria insinuazione presentata da X deve ancora essere esaminata e pertanto non è definitiva:
    A) La curatela, tenendo in considerazione l'originaria insinuazione di X e verificata la documentazione relativa alla cessione, provvede solamente a sostituire, seppur irritualmente, nel progetto di stato passivo la denominazione di X inserendo quella del cessionario Y, pur in presenza di una comunicazione ex art. 115 l.f. non propriamente corretta;
    oppure
    B) Nel progetto di stato passivo il curatore provvede ad escludere il credito dell'originario cedente X, essendo venuto a conoscenza dell'intervenuta cessione, ed ammette l'insinuazione che nel frattempo verrà ritualmente presentata dal cessionario Y (dietro richiesta da parte della scrivente). In questa ipotesi però si pone altresì il problema circa il termine di presentazione dell'insinuazione da parte di Y, in quanto la stessa, a livello temporale, risulterebbe ultra tardiva (la data di esecutività dello stato passivo tempestive è il 23/05/2018), tuttavia il ritardo potrebbe non essere imputato al cessionario Y poichè la presentazione dell'insinuazione rientrerebbe nell'anno successivo alla data di cessione del credito in questione.
    Purtroppo non ho trovato nulla in giurisprudenza e dottrina che mi possa essere d'aiuto.
    Vi ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/03/2020 19:54

      RE: MODIFICA STATO PASSIVO EX ART. 115 PER INSINUAZIONE NON ANCORA VERIFICATA

      Ricostruendo la vicenda, l'istituto bancario X, in data 1/10/2018, presenta un'insinuazione tardiva (entro l'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo risalente al 23/05/2018), per l'esame della quale viene fissata l'udienza dell'8/04/2020 e, in data 21/02/2020 il legale di Y comunica che il credito di X è stato ceduto ad Y e chiede che il Curatore proceda, a norma del secondo comma dell'art. 115 l.fall. alla rettifica dello stato passivo dichiarato esecutivo, con contestuale riconoscimento del credito già ammesso di X, in favore della cessionaria Y.
      E' evidente che questa istanza è errata in quanto il cedente X non risulta ancora ammesso al passivo, per cui non ricorre la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 115. Da qui, il problema di che valore dare alla richiesta di Y del 21/02/2020. E qui, come in tutti i casi in cui si tratta interpretare una volontà non espressa chiaramente le interpretazioni possono essere diverse a seconda del rigore che si segue. Non vi è dubbio che la cosa migliore sarebbe comunicare al legale di Y l'errore in cui è caduto e invitarlo a presentare una domanda formale di insinuazione al passivo, tuttavia, noi, che cerchiamo sempre di dare più peso alla sostanza che alla forma, riteniamo che già l'istanza presentata possa essere interpretata come una domanda di insinuazione, dal momento che essa contiene chiaramente la volontà dell'istante di partecipare al concorso per il credito che già era stato azionato dal suo cedente X ed anche formalmente dovrebbe contenere tutti gli elementi di cui all'art. 93.
      Ad ogni modo, che si ritenga questa istanza già una formale domanda o il cessionario ne presenti una nuova, il meccanismo da seguire è quello sub b); ossia lei, nel progetto di stato passivo deve escludere X, in quanto risulta dalle comunicazioni ricevute e dalla documentazione acquisita che il credito di X è stato ceduto ad Y; poi esamina la domanda di Y e, dato atto che esiste la prova della avvenuta cessione del credito di X a Y, esamina nel merito il credito e lo ammette o lo esclude, in tutto o in parte, secondo la sua valutazione.
      In entrambi i casi prospettati (che si ritenga l'istanza di sostituzione ex art. 115 già una formale domanda o il cessionario ne presenti una nuova) l'istanza di insinuazione è da qualificare quale supertardiva in quanto, anche se si tiene conto della richiesta già fatta del 21/02/2020, questa è ben oltre l'anno dalla esecutività dello stato passivo. Sulla prova della non imputabilità del ritardo, l'attuale legge fallimentare non dà alcuna indicazione e, in particolare non indica un termine, a partire dalla cessazione della causa che impediva la presentazione, entro cui presentare la domanda supertardiva (a differenza di quanto fa il nuovo codice della crisi all'art. 208 ult. comma); la S. Corte, con riferimento alle domande che non potevano essere proposte tempestivamente, ha affermato che "le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare", ove l'anno diventa il termine di portata valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost."(Cass. 10 luglio 2019, n.18544; Cass. 17 febbraio 2020, n.3872). Pertanto la presentazione della domanda entro l'anno dalla cessione del credito, cui lei fa riferimento potrebbe essere un termine applicabile nella fattispecie.
      Zucchetti SG srl
      • Cristian Catapano

        PESCARA
        03/10/2020 10:55

        RE: RE: MODIFICA STATO PASSIVO EX ART. 115 PER INSINUAZIONE NON ANCORA VERIFICATA

        Buongiorno, ricollegandomi al quesito principale, pongo la seguente ulteriore questione.
        Come gestire la richiesta di modifica dello stato passivo (ex art. 115 lf. comma 2 ultima parte) richiesta dal cessionario successivamente all'ammissione del credito originario (insinuato dal cedente)?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/10/2020 13:09

          RE: RE: RE: MODIFICA STATO PASSIVO EX ART. 115 PER INSINUAZIONE NON ANCORA VERIFICATA

          In questo caso il credito del cedente è stato già ammesso al passivo, per cui a seguito della richiesta del cessionario di subentrare nella posizione del cedente a bnorma dell'art. 115 l. fall., il curatore, verificata la documentazione che giustifica il subentro, deve procedere alla "rettifica" dello stato passivo, facendo in modo che al posso del primo creditore ammesso (il cedente) figuri il secondo (il cessionario).
          Quanto a come operare sul programma Fallco, l'utente ha più modalità di intervenire:
          a- può eliminare fisicamente il record già ammesso e inserisce il nuovo creditore cessionario;
          b-può attivare il campo "Esclusione credito dal riparto" nel record del creditore che ha ceduto il credito e attivare il campo "Esclusione credito dal passivo" nella ammissione del nuovo creditore. In tal modo l'importo del credito rimane memorizzato in testa al vecchio creditore ed entra nei conteggi che il programma effettua, ma al riparto partecipa il nuovo nominativo.
          c-può utilizzare nel record del creditore che ha ceduto il credito il campo "Somme da terzi" che riduce o annulla il credito ammesso e creare un nuovo cronologico per il cessionario.
          Per eventuali ulteriori chiarimenti operativi può rivolgersi all'assistenza Zucchetti.
          Zucchetti SG srl
      • Santina Meli

        siracusa
        08/09/2023 18:49

        RE: RE: MODIFICA STATO PASSIVO EX ART. 115 PER INSINUAZIONE NON ANCORA VERIFICATA

        Buonasera, per quanto sia trascorso pareccehio tempo da questa risposta, mi inserisco in quanto mi trovo ad affrontare un caso analogo.
        Poco dopo al deposito della domanda di ammissione al passivo da parte di una banca, il credito oggetto di domanda viene ceduto nell'ambito d un'operazione di cartolarizzazione, tant'è che nella procedura esecutiva pendente alla data del fallimento la cessionaria deposita intervento ex art. 111 c.p.c. Venuta a conoscenza dell'avvenuta cessione, nel progetto di stato passivo propongo il rigetto della domanda della banca cedente, in quanto appunto non più titolare del credito. La cedente presenta osservazioni insistendo nell'ammissione della domanda, in quanto, in virtù dell'art. 111 c.p.c., che ritiene applicabile anche alla verifica dello stato passivo, conserverebbe la legittimazione processuale a proseguire con la domanda di ammissione al passivo benchè non più titolate del credito. Io ritengo che la domanda di ammissione al passivo presentata da un soggetto non più titolare del credito non possa essere ammessa, così come intuisco anche dalla Vostra risposta precedente. Vorrei comunque un Vostro parere. Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/09/2023 17:58

          RE: RE: RE: MODIFICA STATO PASSIVO EX ART. 115 PER INSINUAZIONE NON ANCORA VERIFICATA

          La fattispecie da lei prospettata è diversa – e pone problemi diversi- da quella esaminata nelle risposte precedenti in quanto in quei casi vi era anche la domanda del cessionario di ammissione al passivo (formalmente tale o considerata come tale quella di sostituzione ex art. 115, co, 2 l. fall.) nel mentre ora si pone il problema se il creditore che ha ceduto il credito azionato dopo la presentazione della domanda di insinuazione al passivo, ma prima dell'esame della stessa, possa continuare il giudizio ed ottenere l'ammissione ij mancanza della insinuazione del cessionario.
          La risposta a nostro avviso deve essere positiva in quanto la cessione è avvenuta nel corso del giudizio di verifica del credito e, come sostenuto dalla sua controparte, con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario ( art. 81 c.p.c. ), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Trib. Mantova , sez. II , 16/02/2021 , n. 174; trib. Rovigo , sez. I , 09/02/2021 , n. 88; Trib. Cosenza , sez. I , 13/05/2020 , n. 850). La Cassazione (Cass, 22/06/2017, n. 15622) ha richiamato lo stesso principio anche con riferimento al giudizio esecutivo statuendo che in pendenza di questo "la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall' art. 111 c.p.c. , continua tra le parti originarie; pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stato promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva ad causam a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga". E' agevole dedurne che lo stesso principio valga anche per l'ammissione al passivo.
          Zucchetti SG srl