Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Enasarco e FIRR

  • Mara Losi

    Milano
    12/06/2024 17:40

    Enasarco e FIRR

    Buonasera, sto valutando la domanda di ammissione al passivo di Enasarco.
    In merito ai contributi richiesti ai sensi della Legge n. 12 del 02/02/1973 al grado primo non ho osservazioni così come per il 50% delle sanzioni al grado ottavo. L' art. 2753 c.c. stabilisce che hanno privilegio generale- che l' art. 2778 c.c. colloca al grado primo- sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato
    versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Detto questo i contributi FIRR non versati rientrano nel concetto di contributi integrativi e dunque devono essere ammessi al grado primo? Vi ringrazio per l'attenzione. Saluti
    • Mara Losi

      Milano
      27/06/2024 14:51

      RE: Enasarco e FIRR

      Buongiorno, l'Enasarco ha specificato con osservazioni che i contributi FIRR sono crediti previdenziali il cui versamento all'Enasarco è obbligatorio secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi. Infatti, come previsto dalla L. 12/1973 (art. 2 comma 2) dal Relativo regolamento di attuazione e dal Regolamento delle Attività istituzionali della Fondazione Enasarco, quest'ultima provvede alla mera "gestione" di detta indennità provvedendo a versarla all'agente alla cessazione del rapporto di agenzia con la ditta preponente. Pertanto l'Enasarco richiede il FIRR al privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.. Detto questo il privilegio 2751 bis n. 3 c.c. non è riservato agli Agenti? In concreto sulla base di quanto sopra affermato da Enasarco e da me approfondito riterrei più corretto ammette i contributi FIRR al 2753 c.c.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/06/2024 18:46

        RE: RE: Enasarco e FIRR

        L'Enasarco ha ragione.
        L'art. 2751 bis n. 3 c.c., accorda il privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia. L'art. 1751 c.c. dispone che "all'atto dello scioglimento del rapporto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilità dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità"; è questa la c.d. indennità di scioglimento che è sempre dovuta all'agente, ancorchè le cause della cessazione del rapporto siano a lui imputabili.
        Circa le modalità di corresponsione di tale indennità di scioglimento, la vigente disciplina collettiva prevede l'obbligo del preponente di versare all'ENASARCO, entro il 31 marzo di ogni anno, una determinata percentuale delle provvigioni liquidate nell'anno precedente; tali somme contributive affluiscono al FIRR "Fondo Indennità per la Risoluzione del Rapporto", gestito dall'ENASARCO (che gestisce anche il fondo di previdenza e di assistenza), che è tenuto a corrispondere ai preponenti un interesse sulle somme così versate. Con questi periodici versamenti la ditta preponente assolve ogni suo obbligo concernente l'indennità in questione, la quale va pagata direttamente dall'ENASARCO all'agente, in base alle somme versate sul suo conto individuale, all'atto della ricezione da parte dell'ente della comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto.
        Ne discende che quando l'Enasarco paga all'agente il FIRR, o meglio quello che è affluito nel FIRR, corrisponde allo stesso l'indennità di scioglimento del rapportoo, che irentra nella previsione dell'art. 2751 bis n. 3 c.c.
        Zucchetti SG srl