Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Transazione del terzo fideiussore di credito già ammesso al passivo

  • Stefano Buogo

    Sassari
    05/05/2020 18:50

    Transazione del terzo fideiussore di credito già ammesso al passivo

    Buonasera, espongo brevemente la questione relativa ad una procedura fallimentare ante riforma del 01/01/2008.
    Nel corso dell'anno 2007 il credito della banca veniva ammesso allo stato passivo della procedura fallimentare. Nell'anno 2020 (dopo 13 anni!!!) al curatore vengono inviati dei documenti in cui si informa che, nell'anno 2008, il terzo fideiussore aveva raggiunto con l'istituto bancario un accordo transattivo a "saldo e stralcio dell'intero credito", accordo perfezionato con il pagamento di circa l'80% del credito insinuato da parte dell'fideiussore. Dal 2008 ad oggi il terzo fideiussore non ha proposto azione di regresso, né si è surrogato per il credito pagato.
    Le domande che si pone ora il curatore sono le seguenti?
    1) L'accordo transattivo perfezionato dal terzo fideiussore nova anche l'obbligazione principale del debitore principale (il fallimento) estinguendola?
    2) Nel caso l'accordo transattivo non estingua l'obbligazione principale, visti gli artt. 61 e 62 L.F., il creditore istituto bancario può comunque concorrere sino a veder integralmente soddisfatto il credito ammesso? Come può il curatore ripartire solo il residuo non pagato dal terzo?
    3) Il terzo fideiussore può ancora proporre azione di regresso o di surroga posto che l'art. 115 ante 2008 non contempla la rettifica dello stato passivo in caso di surroga? I termini sono prescritti?
    4) Il curatore dovrebbe promuovere revocazione (parziale o totale) del provvedimento di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 in virtù di nuovi documenti ricevuti e per non dover ripartire all'istituto bancario un credito già pagato dal terzo fideiussore, posto che il terzo fideiussore non potrà concorrere al riparto per intervenuta prescrizione?

    Grazie per il supporto.

    Saluti


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/05/2020 20:22

      RE: Transazione del terzo fideiussore di credito già ammesso al passivo

      E' necessario procedere per gradi. Il pagamento fatto dal fideiussore dell'80% del credito della banca produce effetto anche nei confronti dell'obbligato principale, comunque converrebbe comunicare alla banca di volere approfittare della transazione intervenuta, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1304 c.c., in modo da realizzare anche nei suoi confronti tutti gli effetti dell'accordo raggiunto tra fideiussore e banca, utile specie se la transazione è novativa.
      Questo, come giustamente da lei intuito, è il centro della questione, o, più correttamente, il punto è se l'accordo intercorso abbia comportato la estinzione del debito complessivo o la sola liberazione del fideiussore, con mantenimento del residuo credito nei confronti dell'obbligato principale; e questo punto nulla possiamo dire non conoscendo l'atto transattivo intercorso tra le parti. Allo scopo potrebbe essere utile interpellare la banca cercando di saperne di più, sperando che non le risponda fra altri 13 anni.
      Questo problema è centrale perché incide sia sulla posizione del fideiussore che della banca.
      Il fideiussore, infatti, se ha estinto completamente il debito del fallito, avrebbe potuto insinuarsi, in via di regresso o di surroga, fin dal 2008, per cui il suo diritto è oggi sicuramente prescritto. Se invece egli ha fatto solo un pagamento parziale, il fideiussore, "per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens (Cass. 17/10/2018, n.26003, che citiamo tra le tante perché nella specie si trattava proprio di fideiussore, il quale in via transattiva aveva pagato solo una parte del credito per il quale una banca si era in precedenza insinuata nel fallimento del debitore principale). In sostanza, in questo caso, non entrerebbe in ballo la prescrizione, perché il fideiussore non può ancora esercitare il suo diritto, ma egualmente non può insinuarsi e, comunque, il fato che non si sia insinuato comporta che del suo eventuale credito il fallimento non deve tenerne conto.
      Egualmente la posizione della posizione della banca è condizionata dalla questione posta. Nel caso, infatti di estinzione del debito complessivo, la banca non va considerata nei riparti e, sebbene sarebbe a stretto rigore necessaria una revocazione di credito ammesso, si può semplicemente non considerare tale creditore nel riparto, ritenendo che la comunicazione fatta equivale a rinuncia del credito. Nel secondo caso, invece, il creditore banca rimane per intero ammesso al passivo per il combinato disposto degli artt. 61 e 62 l. fall. dato che il pagamento è avvenuto in pendenza di fallimento ed è stato solo parziale. Questo significa che la banca creditore di 100, rimane ammesso per 100 e su questo importo va quindi calcolata la percentuale che distribuisce; in ogni caso, avendo ricevuto 80 dal fideiussore, non può avere più di 20
      Zucchetti SG srl