Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione al passivo - contributo licenziamento previsto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012

  • Federica Ronchetti

    COMO
    09/02/2017 17:04

    Insinuazione al passivo - contributo licenziamento previsto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012

    Buongiorno
    In qualità di curatore ho provveduto a licenziare i dipendenti ancora in forza alla data del fallimento.
    Non vi è stato esercizio provvisorio nè alcuna prestazione è stata richiesta per esigenze del fallimento; i dipendenti si sono insinuati con il grado di privilegio competente.
    Inps si insinua richiedendo in prededuzione il contributo previsto dall'articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012 (contributo introdotto dalla Riforma Fornero in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni) il cui importo risulta dalle denuncie contributive elaborate dal consulente del lavoro.
    Il messaggio Inps nr. 10358 del 27/06/2013 precisa che: "il contributo è dovuto dagli organi delle procedure concorsuali".
    Poichè il credito che sorge per effetto dello scioglimento del contratto, sospeso per effetto dell'intervenuto fallimento, ha natura concorsuale, non mi capacito possa esservi prededuzione per il contributo Inps che dallo scioglimento del rapporto di lavoro deriva.
    Gradirei conoscere Vs. orientamento/parere e Vi ringrazio sin d'ora
    Federica Ronchetti
    Como
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/02/2017 22:01

      RE: Insinuazione al passivo - contributo licenziamento previsto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012

      Il messaggio Inps da lei citato fa riferimento al contributo in questione, dovuto, con alcune limitazioni e precisazioni, anche dalle procedure concorsuali, ma non dice che il pagamento debba avvenire in prededuzione, né questa collocazione può dedursi dalle modalità di pagamento, perché queste sono dettate ingenerale per le imprese in bonis, nel mentre, intervenuto il fallimento, prevale la disciplina specifica fallimentare. In base a questa, come lei giustamente rileva, il rapporto di lavoro entra in una fase di quiscenza per cui lo scioglimento /licenziamento risale all'atto della dichiarazione, sicchè il contributo collegato al licenziamento costituisce un credito concorsuale.
      Zucchetti SG srl
      • Corrado Marangoni

        Mantova
        05/07/2023 10:05

        RE: RE: Insinuazione al passivo - contributo licenziamento previsto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012

        Buongiorno, mi ricollego alla discussione in oggetto in quanto nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale dichiarata con sentenza in data 29.09.2022, depositata in data 03.10.2022, nella quale alla data di apertura l'attività era già da mesi cessata e i dipendenti già tutti licenziati ad eccezione di uno al cui licenziamento ha provveduto il curatore con effetto dalla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha inviato domanda di insinuazione al passivo con richiesta di prededuzione per contributi e oneri derivanti da modello DM10 inoltrato dal Consulente del Lavoro con periodo di riferimento 10/2022.
        Da approfondimenti effettuati è emerso che:
        - l'Agenzia delle Entrate considera tali contributi maturati in corso di procedura in quanto dalla documentazione loro inviata dall'INPS si evince che trattasi di contributi relativi al periodo 10/2022 (post apertura procedura) e pertanto chiede che l'importo venga ammesso al passivo in prededuzione;
        - il consulente del lavoro, che ha curato tutti gli adempimenti relativi ai lavoratori dipendenti, ha confermato la correttezza dei flussi DM10 inviati (con periodo di riferimento 10/2022) in quanto relativi alla somma dei cd. "ticket" licenziamento dei lavoratori, ticket previsto dall'art. 2 commi 31-35 della Legge 92/2012. Le disposizioni previdenziali prevedono che detto importo venga versato il mese successivo la cessazione del rapporto di lavoro.
        In relazione a quanto sopra, è' corretto non riconoscere la prededuzione ed ammettere tale credito per contributi in privilegio motivando che trattasi di credito ante apertura della liquidazione?
        Ringrazio anticipatamente per il Vostro parere.
        Corrado Marangoni
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/07/2023 18:53

          RE: RE: RE: Insinuazione al passivo - contributo licenziamento previsto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012

          Si è corretto, alla luce di quanto detto nella risposta che precede, che confermiamo.
          Zucchetti SG srl
          • Antonio Perfetto

            Bologna
            27/03/2024 16:13

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione al passivo - contributo licenziamento previsto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012

            Buongiorno,
            una sentenza di Liq. Giudiziale è stata pubblicata in cancelleria in data 5 marzo 2024 e ad oggi non sono stati licenziati i dipendenti.
            chiederò al Giudice Delegato l''autorizzazione al loro licenziamento poiché non è possibile proseguire l'attività d'impresa con esercizio provvisorio e non vi è motivo che i dipendenti possano essere "riassunti" per lavorare.
            il licenziamento dovrà essere comunicato agli Enti con data di effetto uguale a quella di pubblicazione della sentenza anche se la lettera di licenziamento avrà una data successiva?
            c'è il rischio che il pagamento del "ticket naspi" sia in prededuzione o l'inps dovrà fare domanda di ammissione al passivo per lo stesso contributo che dovrà essere ammesso in privilegio?
            grazie molte per il vostro contributo.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              28/03/2024 19:54

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione al passivo - contributo licenziamento previsto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012

              La regolamentazione dei rapporti di lavoro pendenti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale è dettagliatamente contenuta nell'art. 189 CCII, Questo dispone la sospensione dei rapporti di lavoro in attesa della scelta del curatore se subentrare negli stessi o s iogliersi, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori (comma 1), Il recesso ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (comma 2) e va comunicato per iscritto ai lavoratori (comma 3) e trasmette all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, entro 30 giorni dalla nomina (termine prorogabile) l'elenco dei dipendenti dell''impresa in forza al momento dell'apertura della procedura(comma 2 fine). La comunicazione va pertanto fatta con la data del giorno, con indicazione della data di apertura della liquidazione giudiziale, dalla quale per legge il recesso ha effetto.
              Il trattamento Naspi è regolato dall'art. 190 CCII, per il quale "La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore e' riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015". Tale trattamento va richiesto all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (art. 6 dlgs n.22 del 2015).
              a naspi è una prestazione di carattere previdenziale, per la quale il datore di lavoro paga i relativi contributi, che è a carico dell'Inps, che ha il compito di sostenere economicamente i lavoratori al verificarsi di eventi che comportano il venir meno della retribuzione erogata dal datore di lavoro, a causa (tra l'altro) della perdita involontaria del posto di lavoro. La stessa
              Inps, ha dichiarato poi che la Naspi viene riconosciuta al lavoratore dipendente per il 'principio dell'automaticità delle prestazioni Inps' che sancisce, appunto, il diritto del lavoratore a ricevere prestazioni previdenziali anche se il datore di lavoro non ha pagato i contributi all'Inps.
              L'Inps non anticipa una somma dovuta dal datore di lavoro, ma effettua come detto una prestazione previdenziale posta a suo carico, cui il datore di lavoro contribuisce mediante il versamento di appositi contributo o quella che viene chiamata tassa sul licenziamento, pari ad una somma che varia nel tempo per ogni anno di servizio, sino a un massimo di tre. Pertanto l'Onps può insinuare al passivo il credito per l'eventuale mancato pagamento di questi contributi, che è di natura concorsuale, assistito dal privilegio di grado ottavo di cui all'art. 2753 c.c.
              Zucchetti SG srl
    • Roberto Marcianesi

      Cuggiono (MI)
      23/04/2024 10:35

      RE: Insinuazione al passivo - contributo licenziamento previsto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012

      Buongiorno,
      mi accodo alla discussione, per risolvere questo dubbio.
      Posto che, in base a quanto chiarito nella discussione, è pacifico ritenere che sia dovuto il cosiddetto ticket di licenziamento e che tale contributo sia assistito dal privilegio di grado ottavo di cui all'art. 2753 c.c.. Il Curatore deve provvedere autonomamente al versamento di tale importo per ogni lavoratore (entro 30 giorni dalla cessazione), o deve invece attendere che sia l'Inps ad insinuarsi al passivo?
      Nel mio caso la cessazione riguarda ben 15 rapporti di lavoro, trattandosi quindi di un importo non esiguo.
      RingraziandoVi per il riscontro, porgo cordiali saluti.
      Dott. Roberto Marcianesi
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        23/04/2024 17:26

        RE: RE: Insinuazione al passivo - contributo licenziamento previsto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012

        Dal momento che, come emerge dalla discussione che precede, il credito in questione dell'Inps è di natura concorsuale, l'ente deve proporre apposita domanda di insinuazione per partecipare al concorso. Tanto a nostro parere, ma considerto l'importo in ballo, è preferibile consultare un consulente che sulla base della conoscenza concreta della situazione può fornire una indicazione più precisa.
        Zucchetti SG srl