Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio art. 9 D.Lgs. 123/98

  • Sabina Megale Maruggi

    SAREZZO (BS)
    15/05/2020 13:34

    Privilegio art. 9 D.Lgs. 123/98

    Buongiorno,

    vorrei sottoporVi una questione già nota agli utenti del Forum, quella del privilegio di cui all'art. 9 del D.Lgs. 123/98, con specifico riferimento alla parte della norma che antepone ai beneficiari di tale prelazione, coloro che godono del privilegio per spese di giustizia, di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

    In particolare sono a chiedere un Vostro prezioso chiarimento in merito a ciò che può definirsi "diritti preesistenti dei terzi".

    Posto che pare non essere pacifico l'orientamento che esclude il soddisfacimento della categoria di privilegiati di cui all'art. 9 D.Lgs. 123/98 (SACE) dal riparto effettuato con ricavi immobiliari, ci si chiede se sia corretto effettuare un riparto parziale con fondi del ricavato immobiliare in favore di creditori ipotecari, preferendo questi ultimi ai creditori privilegiati richiamati in premessa, atteso che le iscrizioni ipotecarie risalgono agli anni 2003-2005-2006 e che risultano quindi iscritte in un momento anteriore alla concessione del mutuo garantita da SACE (luglio 2007) da cui origina il privilegio ex art. 9 del D.Lgs. 123/98.

    E poi, se la costruzione così formulata fosse da Voi condivisa, sarebbe corretto anteporre il soddisfacimento dei creditori con privilegio ex art. 9 del D.Lgs. 123/98 al soddisfacimento dei creditori ipotecari la cui ipoteca discende da mutuo contratto successivamente e con relativa successiva nota ipotecaria iscritta nel 2009 e quindi successivamente alla concessione di mutuo garantito da SACE?

    Ringraziando in anticipo, porgo
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/05/2020 09:10

      RE: Privilegio art. 9 D.Lgs. 123/98

      Noi abbiamo sempre sostenuto che il privilegio di cui all'art. 9 D.Lgs. 123/98 abbia natura mobiliare in quanto la norma lo pospone ai privilegi di cui all'art. 2751bis c.c., che contempla solo privilegi mobiliari generali; pertanto il problema da lei posto non si pone in quanto lei distribuisce ricavato immobiliare.
      Qualora, lei intenda seguire la tesi che il privilegio di cui all'art. 9 D.Lgs. 123/98 abbia natura immobiliare, allora la salvezza dei diritti preesistenti dei terzi si estenderebbe anche alle ipoteche iscritte in precedenza, per cui sono corrette le ipotesi distributive da lei fatte che antepongono le ipoteche iscritte negli anni 2003-2005-2006 al credito Sace per il mutuo concesso nel luglio 2007 (da cui origina il privilegio ex art. 9 del D.Lgs. 123/98) e Sace alle ipoteche iscritte posteriormente nel 2009.
      Zucchetti SG srl