Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione Creditore fondiario con documentazione carente

  • Maurizio Alivernini

    ROMA
    08/04/2021 19:53

    Ammissione Creditore fondiario con documentazione carente

    In riferimento alla domanda di ammissione al passivo pervenuta al Curatore, di una società cessionaria il credito, per apertura di credito fondiario concessa dalla banca cedente, in forza di un contratto di finanziamento fondiario in conto corrente garantito da ipoteca stipulato nel 2008, alla società ceduta, ora fallita, per la realizzazione di immobili. Il finanziamento è regolato dalle disposizioni sul credito fondiario di cui all'art. 38 e seguenti del D.Lgs. 385/1993, del codice civile, delle disposizioni di edilizia economiche popolari ed dai provvedimenti delle autorità creditizie.
    Alla domanda di ammissione l'insinuante allo Stato Passivo ha allegato: 1. contratto di mutuo fondiario, 2. richiesta di utilizzo ed erogazioni, 3. estratti di conto corrente dei soli periodi ove ricadevano le erogazioni delle somme via via richieste, 4. nota ipotecaria, 5. estratto art. 50 TUB, 6. lettere di revoca e messa in mora, 7. decreto ingiuntivo provvisto di formula esecutiva ex art. 647 c.p.c., 8. pignoramento, 9. nota di trascrizione del pignoramento.
    Dall'esame della documentazione allegata alla domanda di ammissione si rileva non essere stati allegati tutti i documenti dimostrativi del diritto del creditore ex art. 93 6c L.F.:
    a) Non sono stati allegati: l'estratto della G.U. contenente la notizia di cessione, copia dell'atto di cessione e la certificazione notarile attestante che il credito in esame è compreso tra quelli oggetto di cessione;
    b) Gli Estratti di conto corrente non sono stati prodotti nella loro interezza per provare l'andamento del rapporto nel suo complesso, per evidenziare l'affidamento ex art. 1842 c.c. (Cass. Civile sez. VI 27.02.2020 n. 5319) e l'ammontare del credito rendendo impossibile la ricostruzione analitica del rapporto;
    c) Nessun prospetto e/o estratto di conto corrente scalare ove possano essere individuati i tassi d'interesse applicati nel corso del finanziamento e gli importi così come quantificati per interessi liquidati ed addebitati in c/c, per accessori, per interessi di mora, spese di istruttoria, di perizia, di assicurazione, per svincoli, per invio avvisi e per certificazioni fiscali con la conseguente impossibilità di determinare la temporalità del privilegio ex art. 2855, il capitale da ammettere in via ipotecaria, l'ammontare degli interessi corrispettivi iscritti maturati nel triennio, gli interessi da ammettere in via chirografaria e quindi gli interessi, corrispettivi e moratori, maturati prima del triennio.
    Al fine di adempiere al disposto dell'art. 95 1c L.F. si chiede se sia sufficiente, quali "motivate conclusioni" che il Curatore deve rassegnare, evidenziare al G.D. di essere pervenuto a proporre, nel Progetto di S.P., l'importo così come richiesto dal creditore istante riscontrando solo quanto stabilito dal Giudice al termine della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, peraltro svolta senza contraddittorio essendo la società ora fallita rimasta allora inerte, non potendo procedere a un accertamento più rigoroso del credito per l'assenza della documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ovvero attivarsi con il creditore istante pretendendo il deposito della documentazione carente ad integrazione della domanda di ammissione presentata.
    Ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/04/2021 19:41

      RE: Ammissione Creditore fondiario con documentazione carente

      I suoi dubbi sulle carenze probatorie evidenziate avrebbero consistenza ove non vi fosse il decreto ingiuntivo (nel qual caso l'attuale creditore dovrebbe fornire la prova del credito e della cessione) o questo fosse stato ottenuto dal cedente (nel qual caso dovrebbe fornire la prova almeno della cessione); ma se, come pare di capire, è il cessionario che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, che lei dice non opposto e munito della formula esecutiva ex art. 647 cpc prima della data di fallimento del debitore, le carenze probatorie che lei rileva sono superate. In tal caso, infatti, il creditore pone a base del suo credito il decreto ingiuntivo opponibile al fallimento e ormai definitivo, per cui né il debitore, nè per esso il curatore del suo fallimento, possono mettere in discussione quanto in esso accertato nè l'avvenuta cessione del credito, la cui mancanza avrebbe impedito l'emissione del decreto.
      E' vero che il decreto ingiuntivo è stato emesso inaudita altera parte, ma era previsto un termine per proporre opposizione, alla scadenza del quale, se non viene proposta opposizio
      ne, il decreto viene dichiarato esecutivo acquistando la forza di giudicato, che impedisce un riesame di quanto ingiunto in via monitoria. Pertanto la presenza del decreto ingiuntivo definitivo e opponibile al fallimento ottenuto dal cessionario in danno del fallito rende superflua la prova della cessione, come del quantum richiesto e, poiché certamente nel decreto è esposta la causale del credito di natura fondiaria, diventa indiscutibile anche la collocazione.
      Zucchetti SG srl