Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

riassunzione causa

  • Cristina Cecchinato

    vicenza
    06/03/2017 10:10

    riassunzione causa

    buongiorno, sono curatore di un fallimento dichiarato in data 12/2013 che mi stavo accingendo a chiudere in quanto ultimate tutte le attività liquidatorie.
    nel mese di febbraio 2017 mi è stato notificato un ricorso per riassunzione relativo alla richiesta di risarcimento danni da parte di un soggetto (non dipendente) il quale con atto di citazione del 2008 chiedeva la chiamata in causa della società (al tempo in bonis)e quest'ultima si costituiva in giudizio chiedendo la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni chiedendo la manleva.
    all'udienza del 09/2016 la causa veniva dichiarata interrotta dal GI in quanto veniva dichiarata fallita la società convenuta.
    l'articolo 2767 dispone che nel caso di risarcimento danni, l'assicurazione debba pagare il fallimento e il danneggiato ha il privilegio di grado 11 sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
    La procedura paga tutti sino al grado 8 e poi rimangono all'incirca 25.000 da ripartire ai privilegiati successivi (dal grado 18).
    A questo punto mi sembra di capire che ci siano tre opzioni:
    1) mi costituisco e il Giudice stabilisce che l'assicurazione sia tenuta al pagamento: in questo caso la procedura ha l'entrata dell'indennizzo e lo stesso dovrà essere riversato al danneggiato per l'intero importo senza conseguenze per gli altri creditori (in quanto privilegiato di grado 11);
    2) mi costituisco e il Giudice stabilisce che l'assicurazione non sia tenuta al pagamento: in questo caso sono tenuta a corrispondere il risarcimento danni al danneggiato questo dovrebbe essere in chirografo (è corretto?) e quindi non dovrei corrispondere alcunchè visto che pago solo i privilegiati;
    3) non mi costituisco perché ritengo improcedibile la causa davanti al Giudice Ordinario e di competenza esclusa del GD del fallimento; in questo caso il legale si dovrebbe insinuare al passivo del fallimento, io dovrei rigettare e successivamente il legale dovrebbe fare opposizione… funziona cosi? Forse questa sarebbe la strada più veloce e meno onerosa?
    cosa mi consigliate di fare?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/03/2017 19:34

      RE: riassunzione causa

      L'opzione sub 3) è non solo quella più veloce e meno onerosa, ma l'unica percorribile perché per il principio della esclusività del passivo qualunque creditore che vanti una pretesa da far valere sul patrimonio fallimentare deve proporre la domanda di insinuazione al passivo e non iniziare né proseguire la causa di cognizione ordinaria nei confronti del curatore; se, infatti, lei si costituisse in quel giudizio, specificando ovviamente la sua qualità di curatore, il giudice, indipendentemente dalle sue domande o eccezioni, dovrebbe dichiarare improcedibile quel processo.
      In mancanza di una domanda di ammissione al passivo, lei può, a nostro avviso, avviare la fase di chiusura del fallimento evitando anche quel la somma versata a titolo di risarcimento dall'assicuratore al fallimento finisca nella massa mobiliare a disposizione dei creditori, per cui il danneggiato potrebbe godere solo della parte di essa non utilizzata per il pagamento delle prededuzione e dei privilegiati anteriori al grado undicesimo, sempre che si versi in una fattispecie in cui è applicabile l'art. 2767 c.c.
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Cecchinato

        vicenza
        06/03/2017 19:41

        RE: RE: riassunzione causa

        per dichiarare l'improcedibilità e quindi l'opzione 3) mi dovrei comunque costituire in giudizio nominando un legale, altrimenti ci potrebbe essere il rischio che non venga dichiarato tale... è corretto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/03/2017 20:01

          RE: RE: RE: riassunzione causa

          Non è necessaria la costituzione in giudizio d aparte del curatore per eccepire la improcedibilità in quanto il giudice, vendendo che la causa avente ad oggetto il pagamento dua somma di danaro a titolo risarcimento danni è stata riassunta avanti al giudice ordinario, dovrebbe dichiarare d'ufficio la improcedibilità; tuttavia, a scopo precauzionale, potrebbe essere utile che il precedente difensore del fallito partecipi all'udienza per ribadire che il suo cliente è stato dichiarato fallito e che la curatela non intende costituirsi perché ritiene improseguibile il processo, oppure che lei, come curatore, mandi una lettera all'avvocato della controparte, e per conoscenza al giudice della causa, contenente una dichiarazione simile.
          Zucchetti SG srl
          • Cristina Cecchinato

            vicenza
            08/03/2017 10:14

            RE: RE: RE: RE: riassunzione causa

            una volta dichiarata l'improcedibilità da parte del Giudice quanto tempo ha il creditore danneggiato per fare l'insinuazione al passivo?un'anno dalla data di interruzione della causa e quindi 09/2017 (a 09/2016 la causa è stata interrotta e il creditore è venuto a canoscenza del fallimento della società).
            chiedo questo perche il fallimento dovrebbe rimanere aperto solo per questa causa..
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              08/03/2017 18:59

              RE: RE: RE: RE: RE: riassunzione causa

              I tempi per la insinuazione sono quelli soliti, per cui questa sarà tardiva se non è decorso un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e super tradiva se è decorso anche questo lasso di tempo.
              La dichiarazione di improcedibilità è irrilevante ai fini del tempo dell'insinuazione perchè il creditore doveva sapere che non poteva azionare in sede ordinaria una pretesa creditoria nei confronti della curatela. La data dell'interruzione è anch'essa irrilevante in via diretta, a meno che, non essendo stata fatta dal curatore la comunicazione ex art. 92, la interruzione non venga utilizzata come momento in cui il terzo è venuto a conoscenza del fallimento della controparte. Questa conoscenza, tuttavia, rileva non sul tipo di insinuazione- che rimane tardiva o super tardiva secondo i tempi sopra detti- ma sulla non colpevolezza del ritardo. Come è noto, a norma dell'ult. comma dell'art. 101 l.f., le domande proposte oltre l'anno dalla esecutività dello stato passivo "sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile", per cui il creditore potrebbe sostenere che- non avendo ricevuto appunto la comunicazione ex art. 92- è venuto a conoscenza del fallimento solo al momento della dichiarazione della interruzione della causa; spetta poi al giudice appurare se il tempo decorso da quel momento a quello della presentazione della insinuazione super tardiva sia giustificabile o sia da addebitare alla parte.
              Zucchetti Sg srl
        • Chiara Costa

          Piacenza
          18/11/2024 17:17

          RE: RE: RE: riassunzione causa

          buongiorno.
          riconducendomi a questo intervento domando, nel caso in cui il giudizio di risarcimento danni promosso contro la società in bonis sia ormai giunto alla fase della precisazione conclusioni e la procedura concorsuale sia stata dichiarata appena prima della pronuncia del provvedimento di rinvio per p.c., qualora né il legale della società sottoposta alla procedura concorsuale né il legale di parte attrice abbiamo dato atto dell'intervenuta procedura, quale via è preferibilmente percorribile da parte del Curatore?
          In particolare occorre che il Curatore si attivi per la declaratoria di improcedibilità?
          vi ringrazio
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            19/11/2024 12:26

            RE: RE: RE: RE: riassunzione causa

            Considerato che trattasi di una causa di risarcimento danni promossa da terzo contro la società poi dichiarata fallita o assoggettata a liquidazione giudiziale, la stessa, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, non è proseguibile nei confronti della curatela, dovendo il creditore insinuarsi al passivo. Nel frattempo, la via più semplice ed economica per la procedura è che il curatore comunichi al legale del fallito o liquidato ed eventualmente anche al legale della controparte che appunto il convenuto in causa è stato dichiarato fallito o assoggettato alla liquidazione giudiziale in modo che costoro o uno di essi lo faccia presente al giudice della causa che, a quel punto, può dichiarare l'interruzione del processo.
            Ad ogni modo qualora non si arrivi a tale pronuncia e il giudice emetta una sentenza, questa non sarà opponibile alla procedura nel frattempo aperta.
            Zucchetti SG Srl