Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Vendita Immobile Ipotecato - Creditore non iscritto allo SP - Incapienza ricavato

  • Orlando Nazzaro

    Montesarchio (BN)
    26/03/2021 13:16

    Vendita Immobile Ipotecato - Creditore non iscritto allo SP - Incapienza ricavato

    E' stato venduto un immobile gravato da ipoteca.
    L'azienda fallita era terza datrice di ipoteca in quanto garantì un mutuo a favore di altri soggetti.
    Il creditore ipotecario non presentò istanza di ammissione al passivo.
    Il GD ordinò, all'ex curatore, la vendita ed il soddisfo del creditore ipotecario anche se questi, si ripete, non presentò istanza di ammissione al passivo.
    Il bene è stato ceduto, ma il creditore ipotecario non ancora è stato soddisfatto e la somma in deposito della procedura è incapiente per soddisfare integralmente il credito ipotecario.
    Domanda :
    1. può il creditore ipotecario astenersi dal presentare domanda di ammissione al passivo?
    2. può l'attuale curatore, in ossequio all'ordinanza di cui sopra, liquidare il creditore ipotecario al netto delle spese che ha sostenuto la procedura per la vendita del bene?
    3. la differenza del credito non soddisfatta, eventualmente, si traduce in credito chirografario?

    Grazie.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/03/2021 16:58

      RE: Vendita Immobile Ipotecato - Creditore non iscritto allo SP - Incapienza ricavato

      Nel caso il fallito è un terzo datore di ipoteca, che attua una ipotesi c.d. di responsabilità senza debito, in cui un terzo, pur non essendo personalmente obbligato al pagamento di un debito altrui, concede volontariamente ipoteca su un proprio bene a garanzia di questo debito. A differenza quindi del fideiussore che assume l'obbligazione e risponde del pagamento con l'intero patrimonio, il terzo datore di ipoteca non è personalmente obbligato ma è tenuto a subire l'azione esecutiva del creditore solo sul bene dato in garanzia dell'obbligazione altrui, nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata compiutamente adempiuta; essendo, infatti, la prelazione concentrata soltanto sul bene posto a garanzia del debito altrui, il beneficiario dell'ipoteca, se non soddisfatto sul ricavato di quel bene, non ha alcun diritto ad agire, neanche come chirografario, sul restante patrimonio (in tal modo rispondiamo anche al quesito sub 3).
      Stante questa situazione anomala del fallimento di un soggetto che risponde con un suo bene verso ul beneficiario dell'ipoteca, ma non è debitore verso costui, è da sempre sorto il problema se il beneficiario dell'ipoteca dovesse insinuare al passivo del fallimento del terzo datore il credito che egli vanta verso il suo debitore diretto, che è in bonis e la Cassazione, sia prima che dopo la riforma degli anni 2006/2007, ha costantemente risposto- tranne una decisione, Cass. 30 gennaio 2019, n. 2657) - che i titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, di cui al capo quinto della l. fall., in quanto non sono creditori diretti del fallito e l'accertamento dei loro diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contraddittorio con la parte che si assume loro debitrice (tra le ultime, Cass. 14 maggio 2019, n. 12816;, Cass. 12 luglio 2019, n.18790; Cass. 21 gennaio 2021, n.1067; in particolare si segnala Cass. n. 18790/2020 in quanto ha preso in considerazione le argomentazioni della citata sentenza in senso contrario ed ha ribadito l'orientamento precedente).
      Questo non esclude che il beneficiario dell'ipoteca possa soddisfarsi nel fallimento del terzo datore, solo che non è necessaria una insinuazione al passivo, ma deve partecipare al riparto attraverso una forma di intervento nello stesso (non meglio precisata) o attraverso l'utilizzo della espropriazione contro il terzo proprietario di cui agli artt. 602-604 cpc (anche questo problematico).
      E' inutile qui affrontare questo spinoso tema di come debba fare il creditore ipotecario a partecipare al fallimento del terzo datore, perché nel caso e questi non ha fatto nulla, se abbiamo capito non ha neanche fatto una istanza di voler essere soddisfatto col ricavato dalla vendita dell'immobile gravato o di accantonamento del ricavato a suo vantaggio (probabilmente il debitore sta adempiendo regolarmente al mutuo).
      A, nostro avviso, permanendo questa inerzia del creditore ipotecario, nulla a lui può essere dato, a condizione che sia stata data a lui la notizia di cui al terzo comma dell'art. 107 l.fall., e il ricavato della vendita, dovrebbe essere distribuito ai creditori aventi diritto ammessi al passivo. Pertanto, seguendo questa linea, se il creditore ipotecario ha avuto notizia delle operazioni di vendita e nulla ha preteso dal fallimento, neanche in via cautelativa, tipo accantonamento per far fronte ad eventuali inadempimenti del debitore, , dovrebbe fare istanza al giudice delegato di liberare l'accantonamento fatto e distribuirlo agli aventi diritto in base allo stato passivo.
      Zucchetti SG srl