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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Surroga creditore
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Antonio Saccardo
THIENE (VI)11/09/2013 18:28Surroga creditore
Un credito è già stato ammesso al passivo.
Successivamente un altro soggetto invia al curatore richiesta di surroga (ad esempio: l'INPS richiede di surrogarsi ai dipendenti), oppure un altro soggetto richiede al curatore il subentro nel credito(in quanto c'è stata una cessione del credito).
Il curatore può modificare autonomamente lo stato passivo tenendo conto della surroga/subentro?
E'necessario un provvedimento del Giudice Delegato?
E'necessario depositare in Cancelleria il nuovo stato passivo con le relative modifiche?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/09/2013 19:53RE: Surroga creditore
Le sue domande trovano tutte adeguata risposta nel secondo comma dell'art. 115, per il quale " Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore".
E' chiaro, quindi che è il curatore, che verificata la presenza della documentazione richiesta dalla norma, può attribuire la quota che sarebbe spettata al cedente o al surrogato, al cessionario o al surrogante e contestualmente rettificare lo stato passivo, senza alcun intervento del giudice.
Non deve stupire l'attribuzione al curatore di questa attività perché non si tratta di decidere sull'ammissione di un credito, su cui si è pronunciato il giudice, ma di individuare, alla luce delle possibili vicende del credito (cessione o surroga), se il pagamento vada effettuato al soggetto già ammesso al passivo o ad altro che sia subentrato nella titolarità di quel credito; per questo motivo il legislatore parla di "rettifica formale" dello stato passivo, proprio perché lo stato passivo non viene nella sostanza modificato, ma viene soltanto cambiato il nome del creditore ad uso interno, visto che il curatore alla luce della documentazione ricevuta ha attribuito le somme spettanti al creditore indicato nello stato passivo ad altri. Di conseguenza non vi è bisogno di un ulteriore deposito dello stato passivo in cancelleria.
Zucchetti SG Srl
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Valeria Stornaiuolo
Caserta06/10/2025 17:51RE: RE: Surroga creditore
In caso di surroga Inps e di calcolo degli "accessori" da parte dell'Inps stessa, come funziona?
Mi spiego, provvedo in qualità di Curatore a rettificare lo stato passivo (senza l'autorizzazione del G.D.) solo per la sorta capitale?
E in tal caso, cosa accade agli accessori come richiesti dall'Inps.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2025 15:41RE: RE: RE: Surroga creditore
Con la surroga l'Inps si sostituisce al creditore lavoratore ammesso al passivo per la parte di credito anticipata e il meccanismo previsto dal secondo comma dell'art. 115 l. fall. , come dal pari comma dell'art. 230 CCII, che attribuisce al curatore la verifica della ricorrenza della surroga e la modifica relativa dello stato passivo, si fonda proprio sul dato che la variazione dello stato passivo sia solo di natura soggettiva in quanto il surrogante si sostituisce al surrogato nello stesso credito, senza alcun aggravio per il fallimento.
La conseguenza di questa impostazione è, a nostro avviso, che ove l'Inps chieda in surroga l'ammissione di un credito di importo superiore a quello ammesso al passivo per la stessa voce, il curatore deve, in primo luogo, controllare le ragioni di tale discordanza.
Se, infatti, questa è data, come è probabile, dal calcolo della rivalutazione e degli interessi, la variazione va riconosciuta in quanto, trattandosi di credito di lavoro, comunque il fallimento o la liquidazione giudiziale dovrebbe riconoscere queste voci al momento del riparto anche se non esplicitati nello stato passivo (la rivalutazione fino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi fino alla inclusione nel riparto), per cui l'aggiunta rispetto alle risultanze dello stato passivo non apporta alcun aggravio per la procedura.
Se invece la differenza di importo non è giustificabile, o, comunque per la parte non giustificata con la corresponsione di rivalutazione e interessi o per erroneo calcolo di queste voci, allora il curatore può riconoscere la surroga fino all'importo ammesso al passivo o per la parte corretta di variazione effettuata per le dette voci e variare lo stato passivo in tal senso.
Né l'art. 115 l. fall. né l'art. 230 CCII prevedono, in caso di surroga, un intervento del giudice delegato, attribuendo la variazione dello stato passivo al solo curatore.
Zucchetti SG srl
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