Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Nota di variazione ex art. 26 dpr 633/72 emessa da un fallimento verso un cliente in liquidazione giudiziale

  • Stefania Fornari

    Parma
    01/06/2026 16:05

    Nota di variazione ex art. 26 dpr 633/72 emessa da un fallimento verso un cliente in liquidazione giudiziale

    Buon giorno chiedo un confronto in merito a questa questione: sono curatrice di un fallimento che ha in essere diversi crediti verso società (per fatture emesse negli anni 2020-2022) , ma senza attivo e per tale motivo è stata fatta richiesta di gratuito patrocinio e nominato un legale per vedere se si puo' recuperare un po' di crediti. Il soggetto fallito non ha mai fatto alcun pagamento per iva/irpef, contributi.. L'altro giorno ho scoperto che per una società verso cui vantiamo un credito per fatture emesse negli anni 2020-2021 è stata posta sotto liquidazione giudiziale.
    Ho pensato di emettere una nota di variazione ex art 26 dpr 633/72 per l'iva delle fatture emesse a questa società, cosi che mi si generasse un credito Iva post. Fallimento da chiedere in compensazione o in rimborso.
    La mia domanda è questa: posso considerare l'iva generata da questa nota di variazione un credito post fallimento e quindi utilizzarlo a favore della massa dei creditori, o devo considerarla un credito ante fallimento e utilizzabile sono in "compensazione" con i crediti dell'Agenzia delle entrate. Il mio dubbio nasce sul giusto riconoscimento del momento generativo del credito: secondo le mie conclusioni il momento generativo del credito non è il momento in cui il fallito ha emesso la fattura di vendita, ma il momento in cui è stata aperta la liquidazione giudiziale.
    (spero di essere stata chiara nell'esposizione del caso) Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/06/2026 09:17

      RE: Nota di variazione ex art. 26 dpr 633/72 emessa da un fallimento verso un cliente in liquidazione giudiziale

      L'esposizione è chiarissima, ma non siamo d'accordo sulla posizione esposta nel quesito.

      A nostro avviso per causa genetica (rilevante ai fini della collocazione ante o post apertura della procedura) si deve intendere l'effettuazione dell'operazione da cui deriva il corrispettivo indicato nella fattura ("originaria").

      Anche nella ben nota vicenda dell'IVA sulle fatture emesse dai professionisti in sede di riparto si era sostenuto che momento generativo fosse l'emissione della fattura (dato che l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"), ma sappiamo che la questione ha avuto esito ben diverso.

      E poiché nel caso in esame è indubbio che le operazioni da cui derivano le fatture e ora la nota di credito siano ante procedura, anche l'IVA a credito generata dalla nota di credito è da considerare "IVA ante", con ciò che ne consegue.