Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo cgil richiesta rivalutazione monetaria e interessi legali

  • Elena Pompeo

    Salerno
    24/04/2021 16:57

    insinuazione al passivo cgil richiesta rivalutazione monetaria e interessi legali

    La Cgil chiede una somma in privilegio (richiama il privilegio dei lavoratori senza indicare l'articolo) oltre interessi e rivalutazione come per legge per gli anni 2012 -2013- 2014, e 2015 in cui la società fallita ha provveduto a trattenere le somme dalle buste paga dei propri dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale CGIL. Sul privilegio non ho dubbi ma sulla rivalutazione monetaria e gli interessi ho qualche dubbio. Vanno riconosciuti?
    Inoltre non allegano nulla richiamando la relazione 172 LF del Commissario (la società prima di proporre autofallimento è stata sottoposta a concordato revocato e la scrivente, oggi curatore è stata anche commissario giudiziale). Mi domando è' corretto non allegare nulla richiamare la relazione 172 lf?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/04/2021 19:41

      RE: insinuazione al passivo cgil richiesta rivalutazione monetaria e interessi legali

      Il discorso di fondo è capire quale credito l'associazione sindacale aziona. Secondo un risalente orientamento "Il credito di un'associazione di categoria nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi sindacali che il dipendente abbia deciso di versare, con ritenuta sul salario, secondo la previsione dell'art. 26 comma 2 della l. 20 maggio 1970 n. 300 e mediante la "delega" all'uopo contemplata dai contratti collettivi, non ha attinenza con il credito di lavoro e non gode del privilegio generale accordato a quest'ultimo dall'art. 2751 bis n. 1 c.c., trattandosi di un diritto autonomo, che discende "ex lege" dal suddetto atto negoziale del lavoratore" (Cass. 09/09/1992, n.10318; Cass. 05/02/1990, n.778; Cass. 19/01/1990, n.307) e che pertanto non è qualificabile come cessione di credito, in considerazione della sua unilateralità e revocabilità, nè come delegatio solvendi, in considerazione del suo carattere vincolante per il datore di lavoro.
      La giurisprudenza successiva, alla luce anche delle modifiche legislative intervenute, ha ammesso che la liceità della cessione parziale dei crediti retributivi e da questo la legittimità della riscossione delle quote associative sindacali dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, mediante trattenuta del datore di lavoro, escludendo che simili cessioni di credito dei lavoratori subiscano limitazioni al novero dei cessionari, anche considerando che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore stesso che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale ( tra tante, Cass. 20 aprile 2011, n. 9049, Cass., 7 marzo 2012, n. 3546, per la quale il rifiuto datoriale di eseguire i pagamenti al sindacato delle quote di retribuzione cedute dai lavoratori costituisce inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, si configura anche quale condotta antisindacale ex art. 28 SL, ecc.).
      Da qui il passaggio a dire che il credito delle organizzazioni sindacali per omesso versamento dei contributi loro dovuti dal datore di lavoro in forza delle cd. deleghe sindacali va ammesso allo stato passivo in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. (espressamente in tal senso Trib. Bologna, 29 aprile 2009) è stato breve perché una volta configurata nella fattispecie un'ipotesi di cessione (parziale) del credito (futuro) da retribuzione, trova applicazione il principio dettato dall'art. 1263 c.c., per il quale "per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
      Su questa giurisprudenza, deve ritenersi corretta la pretesa delle CGIL di trattare il credito azionato come il credito retributivo se sarebbe spettato al dipendente.
      Quanto alla prova del credito, l'ammissione nello stesso nella sede del precedente concordato e il riconoscimento dello stesso da parte del commissario di quella procedura, pur non essendo una prova vincolante e definitiva, dell'esistenza del credito, costituisce comunque un elemento di prova abbastanza consistente che può accettare, ameno che no abbia argomenti per ritenere infondato il pregresso riconoscimento.
      Zucchetti SG srl