Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione in prededuzione del compenso dell'attestatore di un concordato dichiarato inammissibile nel passivo del succe...

  • Andrea Fesani

    RIMINI
    05/06/2023 17:51

    ammissione in prededuzione del compenso dell'attestatore di un concordato dichiarato inammissibile nel passivo del successivo fallimento

    Buonasera,
    chiedo un vostro parere sul seguente caso.
    Una società la cui domanda di concordato è stata dichiarata inammissibile è stata contestualmente dichiarata fallita in quanto nel frattempo alcuni creditori avevano presentato istanza di fallimento (il Tribunale aveva riunito le due procedure).
    Il professionista che aveva redatto la relazione ex art. 161 co. 3 L.F. e la successiva relazione ex art. 160 co.2 L.F. ha presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento della società chiedendo per entrambi i compensi l'ammissione in prededuzione ex art. 111 L.F. in via privilegiata.
    Per il compenso relativo alla redazione della relazione ex art. 161co. 3 L.F. nel mandato era stato stabilito l'abbattimento del 50% in caso di procedura dichiarata inammissibile mentre nel secondo mandato per la redazione della relazione ex art. 160 co.2 L.F. non era stata pattuita nessuna decurtazione in caso di inammissibilità della domanda di concordato.

    Si chiede se è corretto ammettere il credito (per entrambi i compensi) in prededuzione privilegiata, così come richiesto, oppure visto che la domanda di concordato è stata dichiarata inammissibile è più corretta l'ammissione in privilegio?
    Per quanto riguarda il credito per il compenso relativo alla redazione della relazione ex art. 160 co. 2 L.F. occorre procedere con la decurtazione rispetto a quanto era stato pattuito nel mandato ?

    Grazie per il vostro parere in merito e cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/06/2023 19:43

      RE: ammissione in prededuzione del compenso dell'attestatore di un concordato dichiarato inammissibile nel passivo del successivo fallimento

      Posto che lei parla di fallimento e richiama norme della legge fallimentare muoviamo dalla premessa che la vicenda si sia svolta anteriormente al 15 luglio 2022 nel vigore appunto della legge fallimentare; questione importante perché proprio sulla materia in questione, in generale sulla prededuzione, in quanto il nuovo codice prende espressamente in considerazione l'ammissibilità del concordato, nel mentre nulla dicendo la lege fallimentare, bisogna affidarsi alla interpretazione giurisprudenziale, che ha visto un contrasto nel seno della stessa prima sezione.
      A fronte, infatti, di Cass., Sez. I, 15 gennaio 2021, n. 639, secondo cui il credito del professionista che abbia assistito il debitore per la presentazione della domanda di concordato preventivo non gode della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità, pronunciato ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., essendo necessario che la stessa sia stata effettivamente aperta, si contrappone, a distanza di soli pochi giorni, Cass., Sez. I, 28 gennaio 2021, n. 1961, a tenore della quale, invece, il medesimo credito maturato dal professionista ha sempre carattere prededucibile, ancorché la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, costituendo il riconoscimento della prededuzione in questo caso un effetto automatico, exart. 161, comma 7, l.fall., conseguente al fatto che il credito deriva da atti legalmente compiuti dall'imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano concordatario.
      La questione è stata rimessa alle Sezioni unite che con sentenza 31/12/2021, n.42093 ha statuito che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell'art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell'art.163 l.f.,. Soluzione cui si è adeguata la successiva giurisprudenza (Cass. 05/09/2022, n.26074; Cass.26/05/2022, n. 17140, per la quale "L'ammissione del debitore alla procedura di concordato è da considerarsi conditio sine qua non per ottenere la richiesta prededuzione del credito del professionista che abbia assistito il debitore stesso nell'attività propedeutica alla presentazione del piano e della proposta concordataria".
      Il discorso fatta dalla cassazione per il professionista che assiste il debitore vale anche per il professionista attestatore, che è sempre incaricato dal debitore, per cui l'ammissione può essere in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 e non in prededuzione.
      Quanto all'entità del compenso, ove è stabilita la riduzione della metà in caso di inammissibilità, va applicata detta riduzione; ove non prevista il ne calcolare l'importo terrà conto del lavoro effettuato, come è stato svolto e dell'esito (sebbene non si tratti di obbligazione di risultato).
      Zucchetti SG srl
      • Mario Beccarello

        VENEZIA
        21/03/2024 12:13

        RE: RE: ammissione in prededuzione del compenso dell'attestatore di un concordato dichiarato inammissibile nel passivo del successivo fallimento

        buongiorno, sono a chiedere una precisazione riguardante la premessa della vs risposta :"Posto che lei parla di fallimento e richiama norme della legge fallimentare muoviamo dalla premessa che la vicenda si sia svolta anteriormente al 15 luglio 2022 nel vigore appunto della legge fallimentare".
        Mi si presenta un caso nel quale il credito riferito al compenso richiesto riguarda le prestazioni fornite nel maggio 2023, finalizzate alla presentazione della domanda di concordato, poi rigettata con contestuale dichiarazione di fallimento (non liquidazione giudiziale).
        La vicenda si è quindi svolta posteriormente al 15.07.2022 ma la procedura è sfociata in un fallimento dichiarato nel settembre 2023 e non in una liquidazione giudiziale, quindi si chiede se, a vs avviso, sia applicabile l'art 111 lf o l'art 6 ccii. Vi ringrazio anticipatamente per il chiarimento.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/03/2024 19:11

          RE: RE: RE: ammissione in prededuzione del compenso dell'attestatore di un concordato dichiarato inammissibile nel passivo del successivo fallimento

          Se il tribunale, in forza della normativa transitoria (probabilmente in applicazione della seconda parte del secondo comma dell'art. 390 CCII) ha ritenuto di dichiarare il fallimento- a meno che non si tratti di un errore materiale da correggere agevolmente- trova applicazione la legge fallimentare e, quindi nella fattispecie l'art. 111, comma 2, l. fall.
          Zucchetti SG srl