Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

eccezione compensazione condebitore solidale del fallito

  • Andrea Messeri

    Sesto Fiorentino (FI)
    16/09/2024 10:40

    eccezione compensazione condebitore solidale del fallito

    Buongiorno , vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente caso :

    la società fallita A , in veste di cessionaria, riceve accertamento ai fini della imposta di registro per atti di c/v immobili effettuati ante fallimento. Il fallimento verificato la fondatezza degli stessi non ricorre e questo diviene definitivo. Identico accertamento riceve soggetto B parte cedente nei suddetti contratti di c/v in veste di debitore solidale. Le somme risultano iscritte a ruolo nei confronti di B che non ha ancora pagato le somme.
    Ne il creditore C (agenzia entrate ) ne il debitore solidale B hanno presentato domanda di ammissione al passivo che ad oggi risulterebbe in ogni caso ultratardiva .
    Il fallimento A , a seguito di sentenza su azione civile promossa ante fallimento e divenuta definitiva post fallimento , risulta creditore di somme nei confronti di B .
    Quest'ultimo , richiesto del pagamento della somma liquidata in sentenza , oppone in compensazione al fallimento A la somma relativa al debito iscritto a ruolo dal creditore C nei propri confronti in veste di coobbligato solidale di A.
    Si chiede di sapere se tale eccezione risulta proponibile tenendo conto come detto che nessuna domanda di ammissione al passivo è stata presentata dal creditore principale C né dal condebitore solidale B e che quest'ultimo non ha ancora pagato il debito iscritto a ruolo a suo nome.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/09/2024 18:10

      RE: eccezione compensazione condebitore solidale del fallito

      Nella prassi commerciale, salvo che l'atto di compravendita non disponga diversamente, l'imposta di registro è a carico dell'acquirente, ma sia questi che il venditore rispondono in solido verso il Fisco, che quindi può rivolgersi a ciascuno dei due o anche ad entrambi per ottenerne il pagamento. Al venditore coobbligato solidale compete l'azione di regresso quando, e solo dopo a che ha pagato l'imposta di registro al posto dell'acquirente, e , sempre che non sia diversamente convenuto nel contratto, il regresso è per l'intero importo pagato.
      Nel caso in esame, quindi, B non avendo ancora soddisfatto il Fisco, non ha al momento un credito di regresso da opporre in compensazione al credito del fallimento per altra causa, né un credito da insinuare al passivo. Ove provveda a pagare l'imposta, potrà far valere il regresso, la cui fonte originaria non è nel pagamento ma nel fatto o nell'atto che ha originato il credito (ossia nella stipula del contratto di compravendita), o per insinuarsi al passivo o per opporlo in compensazione alla pretesa creditoria del fallimento risalendo entrambi i crediti a momenti anteriori all'apertura della procedura .
      Zucchetti SG srl .