Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE ULTRA TARDIVA AGENZIA ENTRATE REDDITI PERCEPITI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO DOPO DICHIARAZIONE FALLIMENTO

  • Roberto Colella

    Lecco
    05/05/2025 20:00

    INSINUAZIONE ULTRA TARDIVA AGENZIA ENTRATE REDDITI PERCEPITI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO DOPO DICHIARAZIONE FALLIMENTO

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Una Società in accomandita semplice è stata dichiarata fallita in 07.08.2012. L'esecutività delle insinuazioni tempestive è avvenuta in data 14.01.2013. L'esecutività delle insinuazioni tardive ex art. 101 L. F. è avvenuta in data 14.05.2014.
    L'esecutività delle insinuazioni ultra tardive è avvenuta in data 20.09.2022. In data 13.01.2023 il socio accomandatario è deceduto e tutti gli eredi legittimi hanno rinunciato all'eredità entro la fine del 2023 ex art. 519 c.c.
    In data 13.04.2024 è stato approvato il Rendiconto della Gestione ex art. 116 L.F. e successivamente all'approvazione sono emerse ulteriori attività che sono state acquisite alla massa del socio accomandatario.
    Nello specifico trattasi di Polizza titoli intestata allo stesso socio defunto, stipulata prima della dichiarazione fallimento e composta da: Azioni quotate; Polizza assicurativa e Fondo pensione aperto che sono stati tutti incassati dal Fallimento, massa socio accomandatario, previa autorizzazione del GD entro novembre 2024.
    In data 11.02.2025 è stato approvato il Supplemento del Rendiconto Finale della Gestione
    In data 19.02.2025 è giunta ulteriore istanza ultra tardiva di insinuazione alla massa del socio defunto da parte Agenzia Entrate che chiede in prededuzione una somma per imposte (IRPEF, Addizionale Regionale ed Addizionale comunale all'IRPEF); per interessi oltre sanzioni ex art. 13 del D. Lgs. 471 del 1997.
    Tale insinuazione è motivata dalla presentazione da parte del socio accomandatario del Modello unico Persone Fisiche anno imposta 2018 per i redditi percepiti dallo stesso ed imposte non pagate.
    L'agenzia Entrate ha specificato che "la dichiarazione modello Upf/2019, oggetto di liquidazione, è stata trasmessa telematicamente in data 01/12/2019 ovvero oltre il termine previsto dall'art. 101 comma 1, ciò causando il ritardo, non imputabile allo scrivente creditore, nell'insinuazione dell'importo di cui sopra".
    Il Curatore non ha mai ricevuto dal socio notizia di iniziare e svolgere attività lavorativa.
    Quanto premesso, nel Progetto di passivo Ultra Ultratardive che sto preparando ritengo di escludere il credito perché:
    1) la domanda ultra ultra tardiva è stata proposta dalla agenzia Entrate oltre il termine di 12 mesi dall'esecutività dello stato passivo (14.1.2014);
    2) trattasi di imposte su redditi percepiti dal socio defunto mai comunicati al Curatore, e pertanto, privi di autorizzazione da parte della procedura, riguardante il periodo successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento; comunque debiti fiscali non rientranti nella massa fallimentare in quanto contratti personalmente dal de cuius fallito ed inefficaci nei confronti della massa creditoria.
    Proporrei quindi l'esclusione del credito per i motivi sopra evidenziati.
    Attendo cortesemente un Vostro parere.
    Cordiali saluti.
    Dott. Roberto Colella
    Lecco
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/05/2025 18:11

      RE: INSINUAZIONE ULTRA TARDIVA AGENZIA ENTRATE REDDITI PERCEPITI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO DOPO DICHIARAZIONE FALLIMENTO

      La domanda dell'Agenzia delle Entrate, pervenuta in data 19.02.2025, è da considerare ultra tardiva in quanto trasmessa al curatore ben oltre un anno deposito del decreto di esecutività dello stato passivo risalente, dalle informazioni che ricaviamo dalla sua domanda, al 14.01.2013.
      Tale domanda, quindi, va preliminarmente sottoposta al vaglio della ammissibilità, richiesto dall'ult. comma dell'art. 101 l. fall., tenendo conto che si tratta di crediti sopravvenuti nel corso del fallimento, per i quali, dopo qualche divergenza interpretativa, la S. Corte, dopo aver ammesso che la mancanza di un termine a quo non implica la possibilità di insinuazione del creditore sopravvenuto senza che incontri limiti temporali di sorta (se non quello indiretto rappresentato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare), ha contraddetto la tesi che indicava in un anno dalla cessazione della causa che impediva la presentazione il termine di incolpevolezza per la presentazione delle domande ultra tardive essendo detto termine previsto dalla legge per i crediti concorsuali e non per quelli prededucibili, per pervenire alla conclusione che "costituisce criterio razionale quello di valutare il tempo impiegato per la proposizione della domanda, computandolo dal momento di insorgenza del credito fino alla data dell'insinuazione"; "la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da. un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere"; di modo che la parte istante deve attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento dal momento in cui la insinuazione ultratardiva sarebbe stata possibile (Cass. 5 aprile 2022, n. 11000; Conf. tra le più recenti, Cass. 9 luglio 2024, n. 18760; Cass. 14 febbraio 2023, n.4630; Cass. 6 luglio 2022, n. 21331).
      In forza di tali criteri e premesso che deve essere l'AER a dimostare la incolpevolezza del ritardo, a noi sembra che, risalendo la dichiarazione modello Upf/2019, oggetto di liquidazione, all'1/12/2019, la domanda di ammissione presentata nel febbraio del 2025 non rispetti i principi di correttezza e tempestività di cui sopra essendo stata l'inerzia abbastanza prolungata. Tanto più che "la società concessionaria può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale; e dunque sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere", di modo che "i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituiscono di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo" (Tra le tante, Cass., sez. un., 11 novembre 2021, n. 33408, che hanno ripreso la tesi sostenuta da Cass., 11 marzo 2021, n. 6846; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24589; Cass. 30 settembre 2019, n. 24442; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2732; Cass. 30 marzo 2016, n.6195; ecc.).
      La dichiarazione di inammissibilità assorbe ogni altra questione.
      Qualora, invece, si superasse questo scoglio iniziale e si entrasse nel merito, la questione diventa problematica perché è vera la considerazione che l'imposta azionata riguarda un reddito prodotto dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, sconosciuto anche al curatore, che non ha potuto neanche acquisirne una parte all'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46 l. fall.,ma è altrettanto vero che il fallito è deceduto e il curatore ha sostanzialmente accettato la sua eredità acquisendo l'attivo finanziario che a lui faceva capo, sicchè ha acquisito anche i debiti personali del fallito. La pretesa dell'AER potrebbe quindi nel merito avere fondamento.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Colella

        Lecco
        08/05/2025 12:51

        RE: RE: INSINUAZIONE ULTRA TARDIVA AGENZIA ENTRATE REDDITI PERCEPITI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO DOPO DICHIARAZIONE FALLIMENTO

        Buongiorno,
        si ringrazia per la puntuale e pronta risposta.
        Mi sorge un ulteriore dubbio in ordine alla seguente circostanza per cui vi chiedo un confronto.
        L'Agenzia delle Entrate fa riferimento nell'insinuazione alla somma dovuta, a titolo di imposte, sanzioni e interessi maturati e maturandi, che è scaturita dalla partita di ruolo notificata, al socio accomandatario, in quel momento in vita, con Cartella esattoriale in data 06/02/2022.
        La precedente Comunicazione di irregolarità relativa all'anno d'imposta 2018 era sempre stata notificata allo stesso socio.
        Tali atti non sono mai stati comunicati o notificati allo scrivente Curatore.
        Si chiede se tali aspetti possano incidere sulla dichiarazione di non ammissibilità della insinuazione ultra tardiva da parte Agenzia Entrate, cosi come da voi analizzata.
        Attendo cortesemente un Vostro parere.
        Cordiali saluti.
        Dott. Roberto Colella Lecco
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/05/2025 17:05

          RE: RE: RE: INSINUAZIONE ULTRA TARDIVA AGENZIA ENTRATE REDDITI PERCEPITI SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO DOPO DICHIARAZIONE FALLIMENTO

          Si, potrebbe incidere come prova che la stessa Agenzia Entrate riteneva che il debito del socio fosse suo personale e non della procedura, ma questo ulteriore elemento non supera il dubbio finale dell'acquisizione dei debiti del socio a seguito della sua morte per intervenuta accettazione dell'eredità delo stesso.
          Zucchetti SG srl