Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AMMISSIONE AL PASSIVO CON SENTENZA INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    19/06/2024 09:56

    AMMISSIONE AL PASSIVO CON SENTENZA INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO

    Alla data di fallimento un creditore aveva instaurato un giudizio volto alla richiesta di danni risarcitori.
    Il giudizio veniva riassunto dal creditore e la procedura rimaneva contumace.
    In sede di ammissione allo stato passivo il GD in considerazioni della verifica sommaria delle reciproche pretese accoglieva la domanda limitatamente a una somma X.
    Ora interviene la sentenza che condanna la procedura solo alle spese del giudizio e il creditore presenta una domanda ultra tardiva di ammissione al passivo per tali spese.
    Si ritiene che la domanda non vada accolta in quanto la prima decisione del GD già comprendeva ogni tipo di pretesa del creditore. Che ne pensate?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/06/2024 18:39

      RE: AMMISSIONE AL PASSIVO CON SENTENZA INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI FALLIMENTO

      Il processo ordinario riassunto nei confronti della curatela doveva essere dichiarato improseguibile o improcedibile per il principio di esclusività dell'accertamento del passivo per il quale chiunque vanti una pretesa da azionare nei confronti del fallimento deve presentare domanda di insinuazione al passivo, quale unica sede deputata all'accertamento dei crediti. Ed infatti, se abbiamo ben capito, il creditore ha presentato domanda di ammissione ed è stato ammesso per una parte del credito vantato, senza fare opposizione allo stato passivo.
      Stando così le cose anche noi riteniamo che la sentenza emessa dal giudice ordinario che prevede la condanna del fallimento al pagamento delle spese di causa non possa essere utilizzata dal creditore per ottenere il rimborso di tali spese in quanto quel processo doveva essere dichiarato improcedibile; seppur infatti la riassunzione sia stata fatta soltanto per ottenere la condanna alle spese di causa, egualmente la riassunzione non doveva essere effettuata dato che anche le spese di quel processo fino alla sua interruzione, potevano essere chieste con la domanda di insinuazione; dice bene quindi lei che la decisione del giudice assorbe ogni pretesa creditoria nascente dal medesimo rapporto che il creditore poteva avanzare ed ha avanzato nel fallimento.
      Zucchetti SG srl