Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione consulente del lavoro
-
Lorenzo Lorini
Firenze10/02/2016 11:23Insinuazione consulente del lavoro
Buongiorno,
mi trovo ad esaminare l'istanza di insinuazione al passivo presentata da un consulente del lavoro di una società fallita.
All'istanza il consulente allega una serie di progetti di notula, di cui il primo con data 30.11.2013 e l'ultimo con data 15.01.2015.
La società è fallita in data 22.12.2015.
Il consulente richiede l'ammissione per l'intero importo, comprensivo di Iva e cassa previdenza, in privilegio ex art. 2751 bis c.c..
Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale, da voi più volte ribadito, il limite del biennio per l'ammissione in privilegio decorre dalla data di cessazione del rapporto e non dalla sentenza di fallimento, se non ho sbagliato.
Nel caso in questione, non ho un documento che attesti la cessazione del rapporto al 15.01.2015, ultimo progetto di notula.
La mia proposta di ammissione dovrebbe essere la seguente:
- privilegio ex art. 2751 bis c.c. per l'importo di tutte le prestazioni, ritenendo chiuso il rapporto professionale alla data dell'ultimo avviso di notula e calcolando a ritroso da quella data il biennio;
- chirografo per Iva e cassa previdenza, poiché non vi sono beni oggetto della prestazione e poiché solo per il cap commercialisti vi è l'estensione del privilegio.
La mia proposta sarebbe corretta?
Inoltre, il consulente ha indicato nei progetti di notula la ritenuta di acconto e ha richiesto l'ammissione al passivo per l'importo netto di tali progetti.
La ritenuta di acconto devo portarla a scomputo dell'importo delle prestazioni in privilegio?
Grazie e cordiali saluti.-
Zucchetti SG
Vicenza10/02/2016 20:37RE: Insinuazione consulente del lavoro
La sua ricostruzione è perfetta. Al momento del pagamento dell'importo dovuto in privilegio effettua la ritenuta d'acconto sullo stesso.
Zucchetti Sg srl
-
Luigi Tarricone
VERCELLI09/05/2016 12:13RE: RE: Insinuazione consulente del lavoro
Buongiorno,
Nel caso in cui il primo progetto di notula fosse stato emesso in data anteriore al 15.01.2013, Il Curatore avrebbe dovuto ammetterlo al rango chirografario o al privilegio?
Grazie
Cordiali Saluti
-
Zucchetti SG
Vicenza09/05/2016 20:29RE: RE: RE: Insinuazione consulente del lavoro
Dipende se si è trattato di un unico incarico o di incarichi plurimi.
Premesso che il biennio, ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui compensi professionali di cui all'articolo 2751 bis n. 2 c.c., decorre dal momento in cui l'incarico è stato portato a termine o è comunque cessato, perché in quel momento il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile, ne consegue che, nel caso di un unico incarico- come sembra essere avvenuto nell'ipotesi rappresentata nella precedente domanda ove al consulente del lavoro era stato dato probabilmente un unitario incarico che si protraeva nel corso degli anni-, l'intera prestazione va unitariamente considerata, di modo che, se si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, il privilegio per gli ultimi due anni copre anche le prestazioni antecedenti il biennio, purché risultino tra loro collegate.
Ove, invece, si appuri che al predetto consulente siano stati conferiti distinti incarichi (uno per ciascun anno) la S. Corte (Cass. 28/1/2014, n. 1740) ha spiegato che non sarebbe corretto, pur dovendosi riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, considerare ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale, perchè, così facendo, si priverebbe di qualsiasi operatività il limite del biennio previsto dalla legge: se, invero, ciascun incarico viene considerato per se stesso e se anche gli onorari relativi all'attività di esecuzione del medesimo svolta in epoca precedente al biennio anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto quel limite non opera.
Partendo da queste considerazioni, la S. Corte ha concluso ritenendo che il limite biennale operi proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il termine di due anni non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: "in altri termini, gli ultimi due anni di prestazione di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".
Di conseguenza, qualora nel suo caso fossero ravvisabili una pluralità di incarichi, posto che il rapporto complessivamente considerato è cessato il 15.1.2015, sono da considerare privilegiati i crediti per corrispettivi degli incarichi cessati dopo gennaio 2013, nel mentre quelli cessati prima di tale data non godono del privilegio.
Zucchetti SG srl
-
-
-
Angela Sapio
Roma25/09/2024 16:23RE: Insinuazione consulente del lavoro
Buonasera.
La mia domanda è la seguente.
Istanza di ammissione al passivo del consulente del lavoro della società in bonis che produce:
- contratto di consulenza con pattuizione del compenso;
- richiesta di pagamento in base a quanto pattuito;
- documentazione comprovante l'attività espletata.
Quanto al contratto, essendo privo di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, ritengo che non possa considerarsi valido in merito alle pattuizioni economiche ivi contenute.
Tuttavia, è comprovato che le attività professionali sono state effettivamente espletate, sicché vorrei rideterminare i compensi in base al tariffario applicabile ai consulenti del lavoro.
A riguardo, sono a chiederVi se il tariffario applicabile nel caso di specie è il decreto 430/1992 (con le nuove tariffe) ovvero se debbo ricorrere ad altri criteri per determinare il relativo compenso.
Vi ringrazio per il sempre proficuo confronto.
AS-
Zucchetti SG
Vicenza25/09/2024 19:30RE: RE: Insinuazione consulente del lavoro
Il comma 1 dell'art. 2704 c.c. stabilisce che "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".
Partendo dal dato che il curatore è terzo rispetto ai rapporti intercorsi tra il debitore e altri contraenti, la norma richiama fornisce alcuni concettu utili alla soluzione del suo caso.
In primo luogo, lì dove afferma che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, intende dire che la scrittura priva di data certa non è opponile ai terzi e, quindi al curatore, se non ricorrono le condizioni in seguito elencate nella norma. Inopponibilità non vuol dire invalidità, ma semplicemente che il creditore non può servirsi del documento privo di data certa per dimostrare ciò che il suo contenuto proverebbe, ma può comunque fornire la prova con altri mezzi del contenuto del contratto nei limiti in cui le prove sino ammesse nel processo; nel caso, quindi, il professionista potrebbe, in sede di opposizione allo stato passivo, fornire la prova per testi dell'esistenza del rapporto di lavoro autonomo intercorso (che non richiede obbligatoriamente la prova scritta) e delle condizioni dello stesso.
Di tutto ciò, tuttavia, nel caso non vi è bisogno perché la norma sopra riportata espressamente dispone che la prova certa è data non solo dai fatti specifici ivi indicati (registrazione, morte di una delle parti, produzione del documento in altro processo, ecc.), ma anche da ogni "altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento". Orbene nel momento in cui lei riconosce che le attività professionali sono state effettivamente espletate prima della dichiarazione di fallimento, , ammette l'esistenza del rapporto con data certa anteriore, fermo restante che l'anteriorità non richiede la prova del momento in cui il contratto è stato stipulato, ma che questo sia stato redatto anteriormente all'apertura della procedura concorsuale.
Posto che il documento è opponibile alla procedura, è opponibile anche la clausola relativa compenso. Certo si potrebbe anche sostenere che esisteva un rapporto che prevedeva la collaborazione del consulente del lavoro ma che non era stato fissato il compenso, per cui il contratto scritto con la clausola del compenso sarebbe stato redatto successivamente, ma sarebbe molto ardua una prova del genere, che dovrebbe essere lei a fornire nel contesto indicato, specie se il fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale non collabora e ammette di aver sottoscritto quel contratto.
Qualora intenda seguire questa via, quindi, è opportuno chiedere informazioni al fallito, prima di prendere una posizione. Se dovesse riuscire a superarare l'ostacolo della opponibilità della clausola sul compenso, questo andrebbe calcolato secondo i parametri di cui al d.m. 21.2.2013, n. 46.
Zucchetti SG srl
-
-