Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

NUOVA INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL CESSIONARIO DEL CREDITO

  • Alessandra Giornetti

    Rieti
    28/04/2021 20:20

    NUOVA INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL CESSIONARIO DEL CREDITO

    Una Banca ha chiesto l'insinuazione al passivo di di un credito originato da conto corrente ipotecario in chirografo perché l'immobile gravato da ipoteca era stato alienato a terzi dalla società in bonis.
    Il credito è stato ammesso in chirografo ma in misura inferiore.
    La Banca ha proposto opposizione allo stato passivo e tutt'ora pende il relativo giudizio in Cassazione.
    Successivamente alla suddetta insinuazione al passivo la curatela ha trascritto domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto il bene gravato da ipoteca della Banca ed il relativo giudizio in II grado ha avuto esito positivo ed il contratto è stato dichiarato risolto.
    Premesso quanto sopra e, considerato che il bene originariamente appartenente a terzi è ora rientrato nel patrimonio del fallimento (a seguito dell'accoglimento della domanda di risoluzione), può essere riconosciuto il relativo credito in via privilegiata ed ipotecaria in forza dell'ipoteca iscritta sul bene medesimo?
    Quanto sopra considerando che (come previsto dalla Suprema Corte, si veda da ultimo Cass. Civile 5341/2019) il patrimonio fallimentare non costituisce un'entità statica ma dinamica potendo entrare a farne parte anche quei beni che pur non ancora ricompresi (al momento della domanda di insinuazione) siano però potenzialmente acquisibili (perché ad esempio potenzialmente soggetti ad azione revocatoria o, come nel caso di specie, ad azione di risoluzione).
    Il creditore ipotecario (peraltro ora costituito da soggetto diverso, cessionario del credito) può presentare una nuova domanda di insinuazione passivo deducendo che al momento dell'insinuazione al passivo il fallimento non aveva ancora trascritto la domanda giudiziale di risoluzione?
    E, se possibile, come superare però l'ostacolo del principio di intangibilità dello stato passivo (tenuto conto altresì della pendenza ancora ad oggi del relativo giudizio di opposizione allo stato passivo in Cassazione?).
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/04/2021 19:39

      RE: NUOVA INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL CESSIONARIO DEL CREDITO

      Se abbiamo ben capito la banca aveva chiesto l'ammissione in chirografo ed ha proposto opposizione allo stato passivo per essere stata ammessa, in chirografo, per un importo inferiore a quello richiesto, per cui il giudizio ancora pendente avanti alla Corte di cassazione riguarda questo aspetto e non quello attinente alla collocazione chirografaria. Pertanto se qualche minimo spazio poteva esserci di introdurre, in questo secondo caso, la questione nuova dovuta al fatto sopravvenuto del recupero del bene gravato, anche questo riteniamo sia escluso se l'oggetto della controversia non riguarda la collocazione.
      In realtà, come lei giustamente ricorda, secondo l'interpretazione della S. Corte la banca poteva chiedere ed ottenere l'ammissione al passivo del suo credito in via ipotecaria anche se il bene su cui gravava la garanzia non faceva parte dell'attivo (la Cassazione da lei richiamata richiede solo che, ai sensi dell'art. 93 l.fall., la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare).
      Che fare ora, sempre che la premessa da cui siamo partita sia corretta? Escluderemmo, da un lato, che la collocazione chirografaria sia divenuta definitiva in sede fallimentare per mancata opposizione alla collocazione riconosciuta perché sul punto la banca non era soccombente, avendo essa chiesto l'ammissione in chirografo pensando che la mancanza del bene nell'attivo fallimentare giustificasse tale pretesa. Escluderemmo, d'altro lato, il riconoscimento automatico della prelazione in sede di riparto perché, come lei sottolinea, il credito risulta ammesso in chirografo; il diritto di seguito consentiva alla banca di staggire il bene gravato presso terzi, ma tornato questo nel patrimonio del debitore fallito, il riparto è "comandato" dallo stato passivo.
      Bisogna quindi, prima eliminare dallo stato passivo l'ammissione in chirografo e, a questo scopo, la banca, se è ancora in termine, dovrebbe chiedere la revocazione del credito ammesso per la sopravvenienza del nuovo fatto costituito dall'apprensione del bene gravato all'attivo fallimentare (peraltro non è sicura la vittoria se il giudice applica in modo rigoroso il quarto comma dell'art. 96 l. fall.), chiedendo, in particolare, la revoca del credito ammesso in chirografo e l'ammissione in via tradiva dello stesso in via ipotecaria, per l'importo che risulterà dalla decisione finale sulla opposizione ancora pendente.
      Una delle strade indicate comunque deve essere trovata, altrimenti si avalla una ingiustizia dovuta alla diffusa opinione che la mancanza del bene ipotecato dall'attivo fallimentare giustifichi l'ammissione in chirografo.
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandra Giornetti

        Rieti
        01/05/2021 18:01

        RE:RE NUOVA INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL CESSIONARIO DEL CREDITO

        La premessa che lei ha fatto è corretta (ed anzi in realtà il credito originariamente insinuato prevede anche altre linee di credito ammesse in via ipotecaria che ho omesso di citare perché è quella in chirografo che qui interessa).
        In teoria vi sarebbe ancora tempo per fare la revocazione poiché "ufficialmente" la sentenza non è stata notificata alla cliente quale titolare del privilegio ipotecario ma è stata allegata solo a mezzo di mail ordinaria.
        Quindi, in teoria, la decorrenza del termine di 30 giorni, a mio avviso, non è ancora maturata per poter presentare la revocazione contro il curatore.
        Concordo con lei che occorre rimuovere lo stato passivo che ormai "comanda" ma temo l'aleatorietà del giudizio e la possibile soccombenza che sarebbe decisamente rilevante dato l'ingente credito di cui si discute.
        Anche qui concordo con lei sul fatto che se il giudice applica rigidamente la norma, il giudizio di revocazione potrebbe avere esito immediatamente negativo.
        Mi chiedo se in tale ottica non sia più prudente ripresentare la domanda di insinuazione al passivo (in cui non vi è pericolo di soccombenza e di statuizione di spese di lite) chiedendo la collocazione in privilegio solo sulla base della Cassazione richiamata (senza accennare al deposito della sentenza che ha dichiarato la risoluzione) in modo da verificare l'orientamento sul punto della curatela e del giudice delegato (che sarebbero a questo punto obbligati a prendere posizione) ed all'esito, valutare l'effettiva convenienza a presentare la revocazione.
        La ringrazio anticipatamente per le preziose indicazioni. Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/05/2021 17:42

          RE: RE:RE NUOVA INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL CESSIONARIO DEL CREDITO

          Potrebbe essere una strada; il rischio è che decada, per decorso del termine, dalla proposizione della domanda di revocazione.
          Tuttavia la sua proposta ha stimolato in noi una ulteriore riflessione che potrebbe aprire altra strada, e cioè rinunciare all'ammissione in chirografo e presentare successivamente ammissione in via ipotecaria. Anche questa strada contiene un rischio che è la preclusione della presentazione di una nuova domanda pe rlo stesso credito una volta già ammesso al passivo e rinunciato, ma la Cassazione, in quello che a noi constra essere l'ultimo intervento in proposito, ha statuito che "La rinuncia all'ammissione al passivo da parte del creditore ivi già ammesso non incide sul diritto di credito azionato, sicché non preclude la possibilità di far valere nuovamente, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione in via tardiva, il diritto sostanziale già dedotto, anche da parte di chi, nelle more, se ne sia reso cessionario" (Cass. 19/01/2016, n.814). Si tratta di una sentenza che si consiglia di leggere per esteso perché affronta il problema ex professo e indica anche i precedenti contrari e favorevoli.
          Valuti questa possibilità che è molto semplice realizzare poco dispendiosa e, a ben pensarci, quella con maggiori possibilità di successo, se si accetta la tesi della Corte richiamata.
          Zucchetti SG srl