Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE ULTRA TARDIVA DA PARTE SOCIETA' AFFIDATARIA PERVIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DOPO DICHIARAZIONE...

  • Roberto Colella

    Lecco
    01/09/2025 21:29

    INSINUAZIONE ULTRA TARDIVA DA PARTE SOCIETA' AFFIDATARIA PERVIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DOPO DICHIARAZIONEFALLIMENTO

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Una S.a.s è stata dichiarata fallita in 07.08.2012. L'esecutività delle insinuazioni tempestive è
    avvenuta in data 14.01.2013. L'esecutività delle insinuazioni tardive ex art. 101 L. F. è avvenuta
    in data 14.05.2014.
    L'esecutività delle insinuazioni ultra tardive è avvenuta in data 20.09.2022. In data 13.01.2023
    il socio accomandatario è deceduto e tutti gli eredi legittimi hanno rinunciato all'eredità entro la
    fine del 2023 ex art. 519 c.c.
    In data 13.04.2024 è stato approvato il Rendiconto della Gestione ex art. 116 L.F. e
    successivamente all'approvazione sono emerse ulteriori attività che sono state acquisite alla massa
    del socio accomandatario previa autorizzazione del GD entro novembre 2024.
    In data 11.02.2025 è stato approvato il Supplemento del Rendiconto Finale della Gestione
    In data 01.08.2025 è giunta ulteriore istanza ultra ultra Tardiva di insinuazione alla massa della
    società da parte Srl affidataria del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per infrazione al
    Codice della Strada (CDS) per conto un Comune chiedendo una somma in privilegiato ai sensi
    dell'art. 2752, comma 3, c.c.. oltre interessi maturandi sino alla data di deposito del progetto di
    riparto.
    Tale insinuazione tardiva è motivata dall'istante per la circostanza che non ha potuto presentare
    domanda tempestiva o tardiva di insinuazione al passivo in quanto non risulta che la stessa società
    abbia ricevuto comunicazione ai creditori ex art. 92 l. fall. Dal Curatore.
    Il credito richiesto deriva da due Ingiunzioni da pagamento notificate dopo il Fallimento presso la
    sede legale e mai ricevute dalla Curatela.
    La prima ingiunzione emessa il 19.03.2013 si riferisce a verbale violazione codice della strada
    avvenuta prima della dichiarazione di fallimento con autovettura della società fallita non
    inventariata e non acquista alla massa attiva. Nel dettaglio la violazione è relativa al Verbale del
    13/01/09 e Notificato alla società fallita il 29/01/09.
    La seconda ingiunzione del 29.03.2914 riunisce due verbali di violazione codice della strada
    avvenuti entrambe con automezzo della società inventariato. il primo anteriormente alla
    dichiarazione di fallimento con Verbale del 02/08/12 Notificato il 04/09/12 ed il secondo con
    Verbale del 19/11/12 Notificato il 29/11/12 presso sede legale società ma non al Curatore.
    Quanto premesso, nel Progetto di passivo Ultra Ultra Ultra tardive che sto preparando ritengo di
    escludere il credito perché:
    1) la domanda ultra ultra ultra tardiva è stata proposta dalla Società affidataria oltre il termine di
    12 mesi dall'esecutività dello stato passivo (14.01.2013);
    2) trattasi di sanzioni per infrazione al Codice della Strada in cui entrambe le Ingiunzioni sono state
    notificate a soggetto sconosciuto presso la sede legale e non alla Curatela.
    Proporrei quindi l'esclusione del credito per i motivi sopra evidenziati.
    Attendo cortesemente un Vostro parere.
    Cordiali saluti.
    Dott. Roberto Colella
    Lecco
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/09/2025 13:27

      RE: INSINUAZIONE ULTRA TARDIVA DA PARTE SOCIETA' AFFIDATARIA PERVIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DOPO DICHIARAZIONEFALLIMENTO

      Il decorso dell'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo del 14.1.2014 (che dovrebbe corrispondere alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive anche se nella sua descrizione questa data è fissata al 14.01.2013), è irrilevante in quanto le domande c.d. super tardive possono pervenire, come stabilisce l'ult. comma dell'art. 101 l. fall., "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare", solo che in tal caso (che è quello suo) "le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile".
      La ragione che l'istante porta a scusante del suo ritardo è che non ha mai ricevuto la comunicazione ex art. 92 l. fall. per cui non aveva conoscenza legale della dichiarazione di fallimento.
      La situazione rende difficile dire se l'istante abbia ragione in quanto il credito nasce da infrazioni stradali, per la prima delle quali, relativa ad epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento , è stato redatto verbale in data 13/01/09, notificato alla società fallita il 29/01/09, ossia più di tre anni prima della dichiarazione di fallimento, risalente al 7.8.2012. Ritualmente, quindi, questo primo verbale è stato notificato alla società fallita che avrebbe dovuto farlo presente al curatore, il quale, alla luce dello stesso, avrebbe dovuto effettuare la comunicazione ex art. 92 al Comune quale creditore o potenziale creditore verso la società fallita che non aveva pagato la contravvenzione, salvo poi a valutare nel merito se la non acquisizione dell'auto con cui l'infrazione era stata commessa aveva rilievo e quale.
      A questo punto sorge il dubbio cui accennavamo riguardante le successive infrazioni notificate dopo la dichiarazione di fallimento; a nostro avviso la mancata comunicazione di cui sopra legittimava il Comune a considerare la società passiva ancora in bonis, per cui ha ripetuto la notifica alla società e non al curatore; tuttavia potrebbe anche sostenersi che il Comune avrebbe, proprio in mancanza di ogni comunicazione, verificare , prima della notifica, la situazione della società in questione.
      Se si segue la via da noi indicata, l'unico mezzo di difesa che ha la curatela è dimostrare che il Comune in questi oltre dieci anni di durata del fallimento sia venuta effettivamente a conoscenza dell'esistenza del fallimento della società in questione, ma deve trattarsi di una prova inconfutabile quale un comportamento del Comune ch inequivocabilmente ammette o implichi la sua conoscenza del fallimento. In mancanza, a nostro avviso, il credito in questione va ammesso. Se si preferisce l'altra interpretazione i crediti per le infrazioni successive alla prima potrebbero essere esclusi perché i relativi verbali non sono stati notificati al curatore, da cui la imputabilità nel ritardo.
      Zucchetti SG srl