Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

  • Pietro Tuppini

    VERONA
    19/11/2018 16:10

    Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

    Ho ricevuto istanza di ammissione al passivo da parte di un avvocato che:
    - richiede il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cc sul "netto da versare" indicato nell'avviso di parcella
    - aggiunge la formula "con la precisazione che si dovranno aggiungere Iva e CPA al momento dell'eventuale pagamento"

    Ora il netto da versare già comprende l'IVA e la Cassa per cui non capisco la richiesta.

    Inoltre nel dettaglio delle voci imponibili nella proforma vi sono "spese" e "rimborso forfettario 12,5%" che io escluderei dal privilegio.

    Procederei quindi ricalcolando l'importo capitale da ammettere in privilegio sommando solo le voci che ne hanno diritto (onorari e diritti) e su tale valore calcolerei CPA ed IVA anch'essi da ammettere col medesimo privilegio.

    Le restanti voci evidenziate nella proforma le declasserei al chirografo più IVA e CPA relativi.

    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2018 20:14

      RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

      Perfetto. Il creditore non può chiedere due volte il'ammisione dello stesso credito e il privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., non copre anche le spese.
      Zucchetti SG srl
      • Asmara Ziboni

        Solto Collina (BG)
        02/09/2019 10:59

        RE: RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

        Mi inserisco nella discussione per chiedere conferma del fatto che tra le spese che non godono del privilegio ex art. 2751bis n. 2 ci siano anche le "Spese generali forfettarie D.M. n. 55/2014". In caso di risposta affermativa, ossia se le spese generali "Spese generali forfettarie D.M. n. 55/2014" non godono di privilegio occorre ricalcolare IVA e C.P.A sulla sola prestazione, poichè generalmente la parcella o la nota proforma partendo dalle competenze aggiungono le "Spese generali forfettarie D.M. n. 55/2014" e poi la C.P.A. e l'IVA.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          11/09/2019 22:36

          RE: RE: RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

          Confermiamo l'esclusione dle privilegio, sulla base di quanto pubblicato in più interventi su questo Forum.

          La nuova formulazione dell'art. 2751-bis c.c. stabilisce che godono del privilegio "le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto"; il fatto che venga usato il termine "compresi" e non il termine "nonché" ci pare indichi chiaramente che saranno assistiti da privilegio solo CAP e IVA su onorario e diritti, e non quelli sulle spese generali.
      • Michela Branca

        Canegrate (MI)
        16/03/2020 15:40

        RE: RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

        Buongiorno,
        mi aggiungo per avere la seguente conferma: per gli avvocati la CPA e l'IVA che, come gli onorari, godono del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 devono essere ricalcolate sulla base dei soli onorari escludendo dalla base imponibile le spese generali forfettarie che invece vanno ammesse a chirografo oppure no? Faccio un esempio numerico.

        - onorari euro 1.000,00
        - spese generali 15% su 1.000,00 euro 150,00
        - CPA su 1.150,00 = euro 46,00
        - IVA su 1.196,00 = euro 263,12.

        Ipotesi Ammissione 1)
        - onorario euro 1.000,00 privilegio
        - spese generali 15% su 1.000,00 euro 150,00 chirografo
        - CPA su 1.150,00 = euro 46,00 privilegio
        - IVA su 1.196,00 = euro 263,12 privilegio.

        Ipotesi Ammissione 2)
        - onorario euro 1.000,00 privilegio
        - spese generali 15% su 1.000,00 = euro 150,00 chirografo
        - CPA ricalcolato su 1.000,00 = 40,00 privilegio
        - IVA ricalcolata su 1.040,00 = 228,80 privilegio

        Qual è l'ipotesi di ammissione corretta?
        Ringrazio anticipatamente
        Cordiali saluti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          16/03/2020 21:19

          RE: RE: RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

          E' corretta la seconda, integrandola con CPA su spese generali € 6 e IVA su spese generali e relativa CPA € 34,32, entrambi in chirografo.
          • Ilaria Pallotti

            ROMA
            20/03/2020 10:18

            RE: RE: RE: RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

            Buongiorno,
            intervengo nella discussione per chiedere, alla luce di quanto precisato, come calcolare la Ritenuta di Acconto.
            Ringrazio Anticipatamente
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              20/03/2020 13:30

              RE: RE: RE: RE: RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

              La ritenuta deve esser operata, come da regola generale, sul solo compenso, e quindi non su C.A.P. e IVA, né sul rimborso spese e relativi accessori.

              Tutto ciò se l'ammissione la passivo è avvenuta con le regole qui sopra illustrate: se invece siamo in presenza di riparto a favore di professionisti ammessi con le "vecchie regole", ovvero C.A.P. (salvo eccezioni) e IVA in chirografo, la questione è più articolata, e si rinvia sul punto all'approfondimento del 8/9/2018 pubblicato su questo Forum.
    • Massimo Tucci

      BERGAMO
      17/04/2020 14:00

      RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

      Le spese generali sono tuttavia trattate alla stregua dell'onorario, sicché mi pare difficile retrocederle al chirografo. Nella locuzione onorario va ricompreso tutto ciò che la legge considera tale.

      In attesa di una Vostra risposta saluto molto cordialmente.

      Avv. Massimo Tucci
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        04/05/2020 20:36

        RE: RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

        Sia la versione precedente che quella attuale dell'articolo 2751-bis c.c., primo comma punto 2, usano il termine "retribuzione", che non è immediato collegare ai termini più puntuali previsti dalle tariffe professionali di "onorari", "diritti" e "spese forfetarie"; forse qualche valore ha il fatto che il precedente punto 1, a proposito dei dipendenti, precisa che sono assistite da privilegio "le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma".

        Il Decreto 10/3/2014 n. 55 all'art. 2 stabilisce che "Oltre al compenso ... è dovuta ... una somma per rimborso spese forfetarie", facendo a nostro avviso intendere che, al di là del trattamento tributario, una cosa è il compenso, altra il rimborso spese forfetarie.

        Non abbiamo reperito giurisprudenza di legittimità, e l'unica pronuncia di merito che abbiamo trovato (Tribunale di Vicenza, 23/11/2012) esclude il privilegio per le spese generali.

        Anche le istruzioni che abbiamo trovato sulla questione (Linee Guida delle domande di ammissione al passivo dell'Ordine Commercialisti di Perugia e Ordine Commercialisti di Brescia, vademecum del Tribunale di Milano) escludono tale privilegio.

        Per tali motivi su questo Forum abbiamo sempre seguito tale principio (vedi questo e questo intervento).

        Poi, come sempre ricordiamo, questo è un Forum di discussione, e chiunque vi partecipi con spirito collaborativo è sempre benvenuto: tutti abbiamo sempre da imparare.

        Con altrettanta cordialità.
      • Filippo Rasile

        REGGIO EMILIA (RE)
        13/01/2021 09:52

        RE: RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

        secondo me l'affermazione del collega è corretta. é difficile restare fermi sulla vecchia tesi del rimborso forfetario escluso dal chiro.

        vi dico come la penso e come mi è già capitato di risolverla, trovando condivisione di vedute con gente che ci ha riflettuto su.

        Poi le opinioni sono sempre rispettabile quando argomentate.
        SEGUE TESI:
        La giurisprudenza formatasi in epoca anteriore all'ultima modifica dell'art. 2751 bis cc. affermava che "la causa di prelazione non può estendersi anche agli esborsi, alle spese generali, all'i.v.a. ed alla cassa di previdenza avvocati, non rientrando tali voci nella nozione di retribuzione prevista dal citato art. 2751 bis n. 2 c.c."

        Oggi, però, la disciplina di riferimento è cambiata.
        Infatti, il nuovo art. 2751bis comma 1 n. 2 cc ha elevato a rango privilegiato anche il contributo integrativo da versare alla cassa di previdenza e il credito di rivalsa per l'iva.
        Ed anche la legge professionale forense ed il DM 10 marzo 2014, n. 55, hanno definitivamente elevato al rango di "retribuzione/compenso" anche la somma -sempre dovuta all'avvocato – per il rimborso delle spese forfetarie.

        In tale nuovo contesto normativo, non ha più ragion d'essere la vecchia prassi giurisprudenziale che escludeva dal privilegio spese generali, cassa di previdenza avvocati e iva.
        Si consideri che, per legge il CPA4% e l'IVA22% si calcolano su: compenso + somma per rimborso spese forfettarie.
        Sarebbe un non senso, oggi, ipotizzare che cpa e iva, elevati a rango privilegiato, debbano poi tornare al chirografo per una parte.

        Oggi l'art. 2751bis comma 1 n. 2 cc prevede che:
        [I]. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
        […] 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

        Ala luce delle modifiche legislative evidenziate, oggi può esistere un solo assioma:
        (a) se la somma sempre dovuta all'avvocato per rimborso spese forfetarie è, per legge, assoggettabile a CPA e IVA;
        (b) se oggi CPA e IVA (ove dovuta) godono, per legge, del privilegio;
        (c) allora tutte le somme assoggettate a CPA e IVA godono per forza del privilegio, comprese le somme imponibili sempre dovute per il rimborso forfetario.
        Restano quindi escluse dal nuovo art. 2751 bis n. 2 solo le spese "non imponibili", quindi non assoggettabili a CPA e IVA.
        per me il sillogismo appena illustrato regge e mi pare logico.
        Una diversa interpretazione sembra contrastare con le evoluzioni della disciplina del privilegio del professionista.

        Comunque, mi piacerebbe sapere i ragionamenti che sostengono l a tesi contraria, così magari prendo atto di cosa mi sfugge.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          17/01/2021 17:05

          RE: RE: RE: Spese generali e rimborso forfettario - PRIVILEGIO CPA e IVA

          I ragionamenti che sostengono la tesi contraria a quella esposta nell'ultimo intervento sono che:

          - l'art. 2 del DM 10 marzo 2014, n. 55 stabilisce, ci pare con sufficiente chiarezza, che "Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate .. all'avvocato è dovuta ... una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione"

          - l'art. 1751-bis c.c. stabilisce che sono assistite da privilegio "le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto"

          Quindi, se diamo per acquisito che "retribuzioni" equivalga a "compenso":

          - che il rimborso forfetario sia cosa assolutamente e chiaramente diversa dal compenso, era pacifico prima è lo è anche dopo l'emanazione del D.M. 55/2014; e quindi non rientra nella previsione dell'art. 2751-bis

          - che tale rimborso debba essere fatturato e quindi assoggettato a IVA deriva dalle regole per la determinazione della base imponibile stabilite dal D.P.R. 633/72, che all'art. 15 stabilisce chiaramente che "Non concorrono a formare la base imponibile: ... 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" e le spese in questione non sono state anticipate in nome e per conto della controparte

          - che sia assoggettato anche a CAP deriva dal fatto che le modalità di determinazione di quest'ultimo fanno riferimento al volume d'affari IVA (che quindi comprende anche il rimborso spese di cui si sta trattando)

          - la dizione "retribuzioni ... compresi il contributo integrativo ... e il credito di rivalsa" per l'IVA ci pare significhi con sufficiente chiarezza che il privilegio spetta su CAP e IVA direttamente afferenti il compenso, e non su CAP e IVA relative ad altre voci del credito.


          Se invece si ritiene che il termine "retribuzione" sia cosa diversa e più ampia di "compenso", e comprenda quindi anche il rimborso spese, allora la questione è radicalmente diversa, ma non siamo riusciti a trovare fonti né a favore né contro tale impostazione.

          Nello spirito di collaborazione fra tutti che anima questo Forum, sarebbe estremamente utile per tutti trovare elementi a sostegno di (o contro) tale tesi: è un invito che rivolgiamo a tutti i legali che vi partecipano.