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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Fondo di tesoreria INPS
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Alessandro Sabatini
Arezzo01/08/2019 12:57Fondo di tesoreria INPS
Innanzitutto vi ringrazio in anticipo per la preziosa collaborazione che garantite con il vostro forum.
La questione che voglio porvi riguarda il Fondo di Tesoreria INPS, o meglio la domanda di insinuazione al passivo presentata da un dipendente anche con riferimento al TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.
Fino a poco tempo fa ero solito escludere la domanda di insinuazione del dipendente con riferimento alla quota di TFR accantonata nel Fondo di Tesoreria Inps. Consideravo legittimato a presentare domanda di insinuazione l'istituto previdenziale per i dm/10 non versati, che contenevano dette quote, riconoscendo al debito della società fallita natura contributiva.
Alla luce della sentenza n° 12009 del 16/05/2018 della Cassazione, a cui si richiama l'ordinanza n° 6673 del 07/03/2019 sempre della Suprema Corte, ritengo di dover modificare la mia valutazione, in quanto, in dette decisione la Cassazione riconosce legittimazione attiva al dipendente con riferimento alle quote di TFR non versate al fondo, di cui la società fallita resta debitrice. Pertanto procederò ammettendo il credito del dipendente relativamente non a tutto il TFR accantonato al Fondi di Tesoreria ma con riferimento solo alle quote non versate.
In conseguenza, la domanda dell'INPS relativa ai DM/10 non pagati, verrà ridotta della quota destinata al fondo di tesoreria e non versata, non avendo l'istituto legittimazione attiva a presentarla e per non creare una duplice ammissione.
Che ne pensate?
Di nuovo i miei ringraziamenti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/08/2019 09:13RE: Fondo di tesoreria INPS
Esatto. Nell'ordinanza 07/03/2019, n.6673, invero, la Cassazione rigetta il motivo proposto dal ricorrente, statuendo che il Tribunale "ha fatto in concreto applicazione del principio ancora di recente ribadito da questa Corte secondo cui "in materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, poichè il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso" (Cass. nn. 12007, 12008 e 12009 del 2018, con la copiosa giurisprudenza ivi citata, cui adde Cass. nn. 2152, 2780 e 3884 del 2018)".
A fronte di questi precedenti non può che adeguarsi.
Zucchetti SG srl-
Francesca Malfatti
VERONA25/01/2021 18:08RE: RE: Fondo di tesoreria INPS
Buongiorno, ferma la legittimazione statuita dalla Cassazione nelle decisioni citate, mi chiedo se, nell'ipotesi in cui i lavoratori abbiano richiesto al curatore la trasmissione dei modelli per l'erogazione del TFR di competenza del Fondo di Tesoreria ma, nelle more dell'intervento del Fondo e quindi del materiale pagamento da parte dell'INPS, il credito venga anche insinuato al passivo, quale possa essere la corretta decisione in sede di progetto e successivo stato passivo. A mio parere la domanda dovrebbe essere dichiara inammissibile, salvo poi poter essere nuovamente insinuato il credito nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsivoglia motivo respinga l'intervento del Fondo di Tesoreria; diversamente vi sarebbe una duplicazione.
Ringrazio anticipatamente per la Vs. risposta.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2021 19:44RE: RE: RE: Fondo di tesoreria INPS
Ci permettiamo di dissentire. Il creditore verso il fallito è il dipendente che può azionare i suoi crediti, compreso il TFR, con lo strumento della insinuazione e tale credito, fin quando non risulta pagato (dall'Inps o, in ipotesi, da un terzo qualunque) esiste e non vi è ragione per escluderlo dal passivo, per il fatto che in seguito potrebbe esse soddisfatto dall'Inps. Quando ciò accadrà, l'Inps provvederà a surrogarsi e il curatore, giusto il disposto del sec. comma dell'art. 115 l. fall. provvederà alla rettifica dello stato passivo.
Zucchetti Sg srl-
Francesco Ingenito
BRINDISI11/03/2025 21:14RE: RE: RE: RE: Fondo di tesoreria INPS
Spett.le Redazione, alla luce della sentenza n. 25035 depositata il 22 agosto 2023 della Suprema Corte Cassaz, riterrei che l'INPS sia l'unico soggetto legittimato a proporre domanda di insinuazione al passivo in caso di mancato versamento delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria INPS e che quindi per tali importi il lavoratore debba rivolgere direttamente richiesta di pagamento all'istituto (in caso di fallimento). Chiedo vostra cortese e pregevole conferma. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/03/2025 17:15RE: RE: RE: RE: RE: Fondo di tesoreria INPS
Si la sentenza da lei richiamata afferma proprio questo, sebbene lo scopo finale della stessa fosse di stabilire la natura previdenziale o retributiva della prestazione del TFR effettuata dal Fondo di tesoreria. La Corte, in critica alle precedenti decisioni che avevano attribuito al a detta prestazione natura retributiva, giunge alla conclusione che quella corrisposta dal Fondo è una prestazione che, sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale. Tanto si deduce da vari elementi, tra cui, dice la Corte, determinante è la previsione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756. "Se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica; e se è vero che già sulla base del rapporto di lavoro privato il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
In sostanza, secondo la Corte, il legislatore con l'istituzione del Fondo di tesoreria ha inteso sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, per cui il lavoratore deve rivolgersi direttamente al Fondo per ottenere il pagamento del TFR corrisposto dopo l'1 gennaio 2007.
Zucchetti SG srl
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