Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Rinuncia a liquidare beni dell'attivo

  • Giovanna Chinellato

    MESTRE (VE)
    29/04/2024 17:49

    Rinuncia a liquidare beni dell'attivo

    Buongiorno,
    in una liquidazione giudiziale di una Srl il cui socio ed amministratore unico è deceduto ante dichiarazione di liquidazione giudiziale, ho rinvenuto esserci dei beni depositati in un magazzino in locazione.
    Una volta effettuato il sopralluogo e verificato che i beni presenti erano privi di valore e avrebbero comportato per la procedura solo ulteriori costi di smaltimento, ho provveduto ad effettuare istanza al giudice delegato ex art 213 c.2 CCII per essere autorizzata a non apprendere i beni in questione. Ottenuta l'autorizzazione l'ho comunicata al locatore.

    Nella domanda di insinuazione allo stato passivo per i canoni di locazione pregressi il locatore chiede il privilegio ex art 2764 c.c. sostenendo che il privilegio è dovuto in quanto la curatela con i sopralluoghi presso i locali ha di fatto confermato la presenza di detto materiale nei locali (Cass. Civ. 2257/74). Inoltre, sostiene che è onere della curatela farsi carico dello smaltimento dei beni depositati presso i locali.
    Personalmente ritengo che la rinuncia ad apprendere detti bene faccia decadere il privilegio ex art 2764 c.c. e qualsiasi onere eventualmente dovuto per lo smaltimento dei beni presenti nei locali.
    Cosa ne pensate?
    Grazie!
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/04/2024 18:52

      RE: Rinuncia a liquidare beni dell'attivo

      Siamo d'accordo con lei che la rinuncia ad acquisire i beni che si trovano nel locale fa venire meno il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. perché questo è un privilegio speciale possessuale, per cui se i beni che si trovano all'interno dell'immobile dato in locazione non sono appresi all'attivo della procedura, viene meno l'oggetto su cui il privilegio possa essere esercitato il privilegio. A nulla rileva il fatto che lei abbia fatto un sopralluogo nel locale.
      Sulla questione dello sgombero, invece, riteniamo che la sua tesi non sia altrettanto solida. In questo caso, invero, viene in rilievo il contratto di locazione che prevede che alla cessazione del rapporto il bene immobile locato deve essere restituito libero da persone e cose, nelle condizioni in cui si trovava all'atto del sorgere del rapporto, salvo il degrado d'uso, e il locatore può rifiutarsi di ricevere la riconsegna dell'immobile ove non sia sgombro come dovrebbe. Tale obbligo, assunto dal conduttore, è passato al curatore che provvede alla restituzione dell'immobile, per cui è tenuto al rispetto della stessa clausola di restituirlo libero da persone e cose; il fatto che non abbia inventariato i beni che si trovano nel locale, per cui gli stessi non sono stati appresi all'attivo della procedura, è un evento che non riguarda il locatore ma la procedura e il soggetto in liquidazione che mantiene la disponibilità dei beni. Lei pertanto deve adoperarsi con il soggetto in liquidazione perché sgomberi il locale, eventualmente dandogli una mano (perché altrimenti non avrebbe alcun interesse ad attivarsi) al fine di evitare che il locatore chieda alla procedura in prededuzione i canoni successivi all'apertura della liquidazione (o una somma per occupazione senza titolo se ha già effettuato il recesso) fino a quando avverrà la restituzione del locale sgombro dai ciò che lo occupa.
      Zucchetti SG srl