Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Sanzioni amministrative comminate al costruttore ex art. 37 ed ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001

  • Marco Porrini

    Varese
    15/03/2021 16:21

    Sanzioni amministrative comminate al costruttore ex art. 37 ed ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001

    Una società di costruzioni ottiene un permesso di costruire in sanatoria, per la regolarizzazione di abusi edilizi nella costruzione di un fabbricato con unità ad uso abitativo. Non procede al versamento del dovuto e viene successivamente dichiarata fallita. I condomini hanno interesse al conseguimento del titolo in sanatoria ai fini della regolarità dello stesso anche sotto il profilo dell'agibilità.
    Pertanto Il Condominio ha intenzione di versare quanto richiesto dal Comune per le sanzioni amministrative comminate al costruttore ex art. 37 ed ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per costo di costruzione, urbanizzazione primaria ed urbanizzazione secondaria.
    Tenuto conto che a norma dell'art. 2752 comma terzo godono del privilegio i crediti "per le imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale", ma non le sanzioni, si ritiene che il Condominio, una volta versate le sanzioni di cui sopra, possa insinuarsi al passivo del fallimento, senza però invocare alcun privilegio, con collocazione chirografaria del proprio credito.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2021 19:52

      RE: Sanzioni amministrative comminate al costruttore ex art. 37 ed ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001

      Il Condominio pagando il Comune si surroga ex lege nella posizione dello stesso in quanto il condominio ha interesse a pagare il debito della società fallita 8art. 1203 n. 3, c.c.), tuttavia, sarebbe preferibile una surroga espressa fatta dal Comune all'atto del pagamento, ai sensi dell'art. 1201 c.c., onde evitare possibili controversie sulla ricorrenza di una ipotesi di surroga legale. Con la surroga il condominio si pone, nei confronti del fallimento, nelle medesima posizione in cui si trovavava il comune, in quanto la surroga determina una semplice modifica soggettiva del rapporto e pertanto il Condominio può far valere nel fallimento esattamente gli stessi diritti che avrebbe potuto azionare il Comune.
      Come lei giustamente dice, il terzo comma dell'art. 2752 c.c. attribuisce il privilegio alle sole imposte, tasse e tributi, e non alle sanzioni (a differenza del primo comma e indirettamente del secondo), sicchè il Condominio potrà fa valere nel fallimento l'intero credito che avrebbe potuto insinuare il Comune, comprese le sanzioni, ma per queste può ottenere solo l'ammissione in chirografo.
      Zucchetti SG srl