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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Istanza di rivendica in pendenza di bando asta
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Francesco Casadei Gardini
FORLI' (FC)24/02/2016 09:30Istanza di rivendica in pendenza di bando asta
Buongiorno, avrei un dubbio riguardo ad una domanda di rivendica su beni mobili.
Ho ricevuto una domanda di rivendica, tardiva (e non ultratardiva), relativa ad alcuni beni per i quali è stata pubblicato pochi giorni fa il relativo bando di asta pubblica di vendita. Preciso che la ricezione dell'istanza è successiva alla data
di pubblicazione del bando, ma antecedente la data dell'asta.
A questo punto, nelle more del periodo di pubblicazione del bando, ritenete opportuno interrompere lo stesso e, eventualmente riproporlo escludendo al contempo detti beni rivendicati ? Tengo a precisare che la società istante era al corrente da tempo dell'avvenuto fallimento della società in quanto ha, tempestivamente, già proposto una domanda di insinuazione di ammissione al passivo, seppur di un proprio credito e non anche di rivendica.
Grazie per ogni suggerimento che potrete fornirmi
Cordialmente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/02/2016 20:01RE: Istanza di rivendica in pendenza di bando asta
Sotto il profilo strettamente giuridico lei potrebbe andare avanti nella liquidazione come se nulla fosse in quanto era il rivendicante che, a norma del settimo comma dell'art. 93 l.f., poteva, con la domanda di restituzione o rivendicazione, chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda e non lo ha fatto. Ciò non toglie che, se lei vende il o i beni rivendicati, il terzo possa, nel caso la domanda di rivendica verrà accolta, pretendere, in base al l'art. 103, il pagamento del controvalore dei beni in prededuzione; per la verità non è così pacifico che sia dovuto il controvalore in quanto la vendita è da imputare anche al terzo, che non ha chiesto la sospensione, ma comunque sarebbe dovuto in prededuzione l'importo ricavato dalla vendita, ove inferiore all'effettivo controvalore stimato.
In questi casi, quindi, è preferibile agire più empiricamente. ossia conviene prendere in esame la domanda di rivendica e capire se essa è fondata e sarà accolta perché se lei proporrà l'accoglimento e il giudice accetterà questa soluzione, diventa poco opportuno continuare nella liquidazione, a meno che i beni rivendicati non siano essenziali per la vendita di un complesso di beni, o determinanti per raggiungere un prezzo più elevato, o per altri motivi; in tal caso converrebbe bloccare il bando e ripubblicarlo escludendo i beni oggetto di rivendica. Se, invece si pensa di rigettare la domanda, conviene procedere con la liquidazione.
Zucchetti SG srl
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Santina Meli
siracusa05/03/2025 12:42RE: RE: Istanza di rivendica in pendenza di bando asta
Buongiorno mi trovo in una situazione identica. Sono al secondo tentativo di vendita di un bene mobile che è previsto tra qualche giorno. Nelle more mi è pervenuta una domanda di rivendica della stessa tipologia di bene indicando il posto in cui si trova e producendo una fattura di acquisto con un determinato codice descrittivo del bene e chiedendo la sospensione della liquidazione ex set 201 7 co. CCII. L'istante null'altro produce dichiarando che il bene era stato concesso al fallito in comodato d'uso gratuito. Procedo a controllare la corrispondenza del codice del bene indicato nell''istanza con quello apposto sul bene e fotografato nella CTU. Sono diversi, ma non saprei se magari quel codice indicato in domanda possa riscontrarsi magari in altro posto del bene. A questo punto contatto il fallito il quale mi dichiara che effettivamente ricordando meglio quel bene era stato prestato e sarebbe di proprietà del rivendicante. In sede di verifica avrei rigettato la domanda non trovando una coincidenza tra il modello ivi indicato e quello apposto sul bene in vendita, ma mi pongo il dubbio considerato l'ultima dichiarazione del fallito che ne riconosce la proprietà al terzo. Ho pensato pertanto di sospendere prudenzialmente la vendita e procedere prima all'esame della rivendica. Cosa ne pensate? E,inoltre, se ho la dichiarazione del fallito che riconosce la proprietà del bene al terzo posso rigettare L'istanza se non trovo elementi di coincidenza tra i 2 beni? Grazie per la Vostra risposta -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/03/2025 18:41RE: RE: RE: Istanza di rivendica in pendenza di bando asta
Fa bene a rinviare la vendita anche perché il richiamo da lei fatto all'art. 201, comma 7, ci fa capire che si tratta di una liquidazione giudiziale, regolata dal nuovo codice della crisi, e non di fallimento. Differenza rilevante perché nel nuovo codice con il d.lgs n. 83 del 2022 è stato introdotto nell'art. 204 il comma 5, per il quale "Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso"; da cui discende che le decisioni prese in sede di accertamento o di successiva impugnazione sulle domande di rivendica e restituzione di beni mobili e immobili hanno efficacia di giudicato con effetto extra concorsuale. Con d.lgs n. 136 del 2024, è stato aggiungo allo stesso comma che "Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206". Questo comporta che il liquidato nella fase dell'accertamento delle domande di rivendica e restituzione è diventato parte del procedimento, dato che ora può intervenire, sia nella fase sommaria che nelle impugnazioni, e proporre impugnazione, che è l'espressione massima del potere di una parte del giudizio.
Questo nuovo ruolo del liquidato trasforma l'effetto delle sue dichiarazioni perché se in passato (ed ancora ora per la parte riguardante l'accertamento dei crediti) le sue considerazioni potevano avere una valenza solo inforrmativa per gli organi della procedura, liberi di decidere indipendentemente dalle dichiarazioni rese dal fallito, oggi il liquidato, se interviene in giudizio e fa una dichiarazione a sè contraria rende una confessione e, se anche non si costituisce, e fa, come nel suo caso, una dichiarazione su sua domanda di rivendica o restituzione questa sua dichiarazione potrebbe valere come una confessione stragiudiziale.
A nostro avviso dovrebbe ancora prevalere l'accertamento del curatore che se verifica, come nel suo caso, che non vi è corrispondenza tra il bene rivendicato e quello rinvenuto e inventariato non debba accogliere la domanda, tuttavia data la freschezza della novità accennata, è presto per dire se sarà accolta questa linea o si riterrà prevalente il valore confessorio della dichiarazione del liquidato.
Zucchetti Sg srl
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