Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Liquidazione Coatta Amministrativa Cooperative Edilizie

  • Maurizio Gianoni

    Carrara (MS)
    04/02/2013 21:23

    Liquidazione Coatta Amministrativa Cooperative Edilizie

    Spett.le Forum,
    volevo il Vs. parere in merito alla possibilità per i commissari liquidatori di una cooperativa edilizia in liquidazione coatta di sciogliersi da atti di prenotazione stipulati con i soci anticipatamente alla messa liquidazione, ai sensi dell'art. 72 L.F., così come previsto per i preliminari di vendita, qualora non siano stati trascritti gli atti. In caso di scioglimento dagli atti gli acconti rilasciati dai soci alla cooperativa sono ammessi quali crediti in chirografo della LCA?
    Ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti.
    Antonio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2013 17:54

      RE: Liquidazione Coatta Amministrativa Cooperative Edilizie

      A norma dell'art. 201 l.f., si applica alla liquidazione coatta amministrativa la normativa contenuta nella sezione IV del capo III del Titolo II, della stessa legge, che contiene la disciplina dei contratti pendenti nel fallimento, per cui è chiaro che il commissario liquidatore si viene a trovare rispetto ai contratti pendenti nella stessa posizione del curatore del fallimento.
      In passato, questa equiparazione aveva portato la Cassazione (Cass. 02/06/1999, n. 5346) ad affermare che "In ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di cooperativa edilizia, al commissario liquidatore deve essere riconosciuta, in applicazione degli art. 72 e 201 l. fall., la facoltà di optare per la risoluzione dei rapporti inerenti alla assegnazione di alloggi in favore dei singoli soci, ove non sia ancora avvenuto l'acquisto della proprietà dell'alloggio in capo all'assegnatario. Acquisto che si verifica, ai sensi dell'art. 229 del t.u. n. 1165 del 1938, con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, restando in proposito ininfluente che il socio, prima dell'apertura della procedura concorsuale, abbia ricevuto la consegna dell'unità abitativa o che sia avvenuta l'assegnazione della stessa o che siano state pagate quote del mutuo, prima del frazionamento individuale di quest'ultimo". (Conf. Cass. 06/04/2001, n. 5113). Fino all'assegnazione definitiva dell'immobile, infatti, il socio di società cooperativa vanta solo una posizione di detenzione nell'interesse della cooperativa, proprietaria dell'edificio, tant'è che, "venuta meno la qualità di socio, a seguito della delibera di esclusione, viene meno anche la prenotazione dell'immobile, con la conseguenza che il detentore ex socio non può più vantare alcun diritto di permanenza nell'occupazione, né con riferimento alla cooperativa, né con riguardo al successivo assegnatario dell'immobile medesimo" (Cass05/02/2008, n. 2749).
      Comunque si costruisca il c.d. contratto di prenotazione, sicuramente esso non può offrire diritti superiori a quelli che nascono da un preliminare di vendita per l'acquisto di alloggio destinato alla abitazione propria e dela propria famiglia. Di conseguenza, i principi sopra indicati, sono ancora validi qualora, come è presumibile, il contratto di prenotazione non sia stato trascritto perché, ove eventualmente fosse stato trascritto, troverebbe applicazione l'ottavo comma del nuovo art. 72 esclude la facoltà di scelta per il "contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado…".
      Se non trascritto, lei può sciogliersi dal contratto di prenotazione e il credito per le somme anticipate, come nel fallimento per il promissario acquirente, non godono di alcun privilegio.
      Zucchetti SG Srl
      • Alessandra Mazzola

        SALERNO
        10/07/2024 21:38

        RE: RE: Liquidazione Coatta Amministrativa Cooperative Edilizie

        Salve,
        mi collego per un caso simile alla parte finale "Se non trascritto, lei può sciogliersi dal contratto di prenotazione e il credito per le somme anticipate, come nel fallimento per il promissario acquirente, non godono di alcun privilegio.", chiedendo se sono dovuti gli interessi legali dalla data del singolo versamento (trattasi di soci di coop. edilizia) fino all'apertura della liquidazione giudiziale o, come ritengo, non dovuti trattandosi di conferimento soci in conto anticipazione su alloggi da assegnare come risulta da contabilità.
        Ringrazio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/07/2024 19:13

          RE: RE: RE: Liquidazione Coatta Amministrativa Cooperative Edilizie

          Nelle cooperative edilizie aventi ad oggetto la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e in proprietà ai soci, in caso di recesso o cessazione o scioglimento del rapporto con un socio avvenuto prima dell'assegnazione dell'alloggio prenotato, il socio ha diritto alla restituzione dell'intera somma anticipata in conto di costruzione, in virtù della posizione di creditore verso la cooperativa che il socio ha acquisito (cfr. Trib. Roma Sez. spec. Impresa, 28/02/2018, n.4326) . Che si tratti di finanziamento o di conferimento in conto anticipazione sugli alloggi da assegnare, nel momento in cui il rapporto cessa rimane un debito restitutorio pecuniario della cooperativa che, salvo diversa disposizione statutaria o contrattuale, comporta che sulla stessa decorrano gli interessi corrispettivi per il solo fatto che la cooperativa dispone di denaro che appartiene ad altre persone . La differenza tra le due costruzioni incide non tanto sulla produzione di interessi ma sul momento dal quale incominciano a decorrere gli interessi che, nel caso dello scioglimento ad opera del commissario liquidatore, iniziano a decorrere dalla apertura della procedura, cui risale lo scioglimento, perché da quel momento la cooperativa ha l'obbligo di restituire la somma percepita.
          Zucchetti SG srl