Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
istanza di ammissione al passivo del creditore e del legale antistatario
-
Salvatore Rapino
Pescara13/06/2023 19:56istanza di ammissione al passivo del creditore e del legale antistatario
Salve, nella domanda di insinuazione al passivo di una dipendente, che ha precedentemente e con successo promosso anche declaratoria per il fallimento della stessa società, il legale difensore ha indicato: 1) il credito da lavoro dipendente del suo cliente (su cui non entro); 2) il costo a carico della sua cliente per le sue competenze legali e accessori di legge (calcolati al valore medio ex DM 55/2014 e allegati alla domanda) sostenuti per la predisposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Queste ultime somme sono richieste, testualmente, "in via di prededuzione ex artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. ed ex art. 111 L.F.". In aggiunta, il legale, sempre all'interno dell'insinuazione della sua cliente, chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. di dette somme a suo favore.
Tralasciando in questa sede il credito della dipendente, il dubbio riguarda il credito del legale per la sua attività di predisposizione del ricorso per dichiarazione di fallimento, perchè ritengo ci possano essere più possibilità: a) tale somma va inserita nei costi sostenuti dalla dipendente con il privilegio per spese di giustizia ex art. 2755, 2770 e 95 cpc; b) tale somma va inserita nei costi sostenuti dalla dipendente in prededuzione in chirografo ex art. 111 LF considerata l'utilità per i creditori dell'attività del creditore istante; c) la somma va esclusa in quanto il legale poteva e doveva fare istanza di insinuazione personalmente, visto il disposto dell'art. 93 LF.
In aggiunta, la richiesta di distrazione ex art. 93 cpc ad opera del legale, vista la mancanza di una sua specifica domanda di insinuazione ex art. 93 LF, può essere fatta valere semplicemente richiedendola nella domanda di insinuazione del dipendente/creditore istante? E se ne terrà conto solo in sede di riparto se la procedura avrà fondi?
Spero di essere stato chiaro nel formulare i quesiti. Vi ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti SG
Vicenza14/06/2023 19:47RE: istanza di ammissione al passivo del creditore e del legale antistatario
In proposito va ricordato che la Cassazione (Cass. n. 26949/2016; Cass. 24 maggio 2000, n. 6787) ha così statuito: "Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale".
Noi abbiamo espresso più volte le nostre perplessità su questa decisione, che attribuisce alle spese di per ottenere la dichiarazione di fallimento un super privilegio esercitabile su tutti i beni mobili e immobili del debitore, che meglio sarebbe inquadrabile nella prededuzione, come del resto si sono espressi più giudici di merito. Ad esempio, Trib. Treviso 7 marzo 2017, che ha statuito come "con riferimento alle spese processuali sostenute dal creditore istante per l'assistenza legale, ricorrono…i presupposti per il riconoscimento della prededuzione in chirografo ai sensi dell'articolo 111 L.F., considerata la funzionalità di quel credito alla procedura concorsuale e l'utilità per i creditori derivante dall'iniziativa del creditore"; ed egualmente Trib. Milano n. 22065/2017; o Trib. Terni, 22 marzo 2012, per il quale "il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria Trib. Bari 13 mar. 2018,.
Scelga lei quale strada seguire, tenendo conto che la soluzione scelta vale sia per le spese vice che per quelle legali in quanto, eliminato con la riforma degli anni 2006/2007 il fallimento d'ufficio, la istanza di fallimento non può essere più considerata quale sollecitazione al giudice a decidere, per cui potrebbe essere proposta anche dalla parte, ma è diventata un vero atto introduttivo di un giudizio, che abbisogna dell'assistenza legale. Il ricorso per la dichiarazione di fallimento promosso da un creditore è infatti una domanda giudiziale proposta nell'ambito di un procedimento camerale contenzioso, nel quale vanno accertati oltre ai presupposti della decisione come la competenza del giudice adito) la legittimazione del creditore e i fatti costitutivi della domanda (la natura di imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento e lo stato di insolvenza), i quali vanno accertati nel contraddittorio del debitore. Trattandosi, pertanto, di proposizione di domanda giudiziale, stante l'assenza di una specifica norma che consenta al titolare del diritto (creditore) di agire in proprio (come diversamente avviene per la presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo), diviene necessaria l'assistenza di un difensore.
Questo inquadramento del procedimento prefallimentare comporta il rigetto della domanda diretta del legale distrattario in quanto l'avvocato avrebbe dovuto chiedere in quella sede la distrazione delle spese in suo favore ex art. 93 cpc nell'ambito della richiesta di rifusione delle spese in favore dell'istante. Avrebbe potuto farlo anche in sede di insinuazione, ma avrebbe dovuto la parte chiedere al giudice delegato di sopperire in sede di accertamento del passivo alla mancanza di un provvedimento di condanna alle spese previa verifica che la dichiarazione di fallimento sia conseguenza della istanza della parte che chiede le spese, e, nell'ambito di questa domanda, una volta riconosciuto il diritto del creditore di partecipare al passivo per le spese di causa del procedimento prefallimentare, il legale avrebbe dovuto chiedere l'ammissione diretta in proprio dichiarando di non avere riscosso onorari e di aver anticipato le spese. Tutto questo è mancato, per cui anche qui si impone una scelta tra una interpretazione rigorosa quale quella appena riportata e una interpretazione più estensiva che comprenda nella domanda del legale anche quella di condanna alle spese in favore della parte. Soluzione indubbiamente più equa, dal momento che il legale chiede il pagamento del compenso per una lavoro che ha svolto.
Zucchetti SG srl -
Salvatore Rapino
Pescara15/06/2023 16:19RE: istanza di ammissione al passivo del creditore e del legale antistatario
Concordo con le prime risposte, peraltro in linea con quanto avevo gia' letto in altre discussioni sul forum.
Ancora un chiarimento: in merito alla distrazione ex art. 93 cpc, se ho capito bene, il legale avrebbe dovuto chiedere nel giudizio prefallimentare la condanna della società fallita al pagamento delle sue spese legali (spese e onorari) in modo che, se decisa, avrebbe potuto presentare personalmente ex art. 93 LF una propria domanda di insinuazione. In mancanza di una condanna alle spese decisa da un Tribunale nella sentenza di fallimento, il curatore dovrebbe accettare la richiesta di distrazione del legale ex art. 93 cpc dichiarandolo nella fase di predisposizione del progetto di stato passivo (e inserendo tali costi nel cron del cliente del legale ma da stornare, come se fosse una surroga inps, se riconosciuti da distrarre), il GD dovrebbe accettarla nella successiva udienza di verifica del passivo (e avverrebbe nel momento in cui dichiara esecutivo lo stato passivo formatosi in quella udienza) e il legale, a quel punto, potrebbe presentare ex art. 93 LF una sua personale domanda di insinuazione da discutersi in una successiva udienza di verifica del passivo. Oppure il curatore, nella fase di predisposizione del progetto di stato passivo, dovrebbe negare la distrazione ex art. 93 cpc perchè nella sentenza di fallimento manca una formale condanna alle spese?-
Zucchetti SG
Vicenza15/06/2023 18:37RE: RE: istanza di ammissione al passivo del creditore e del legale antistatario
Non esattamente.
L'art. 91 cpc dispone che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa", il che significa: a-che è il giudice del processo (o del procedimento) che si conclude che decide sulle spese di causa, comprensive non solo delle spese vive ma anche degli onorari; b- che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza; c- che la condanna avviene in favore della parte in causa vincitrice e a carico della parte soccombente. Ne consegue che il legale della parte vincitrice non è legittimato a chiedere il pagamento delle spese in proprio favore (ma per la parte processuale che rappresenta) a meno che non abbia, a norma dell'art. 93cpc, dichiarato di non aver riscosso onorari e di aver anticipato le spese, nel qual caso il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di causa in favore del legale antistatario, che diventa così titolare di quel credito di cui, in mancanza di della dichiarazione ex art. 93 cpc, sarebbe stato titolare la parte vittoriosa; è chiaro, pertanto che la condanna in favore delll legale distrattario presuppone e implica la condanna delle spese in favore della parte processuale..
Alla luce di questo meccanismo, nella fattispecie, il legale avrebbe dovuto chiedere nel giudizio prefallimentare la condanna della società fallita al pagamento delle sue spese legali (spese e onorari) e contestualmente la distrazione a suo favore, in modo che, se decisa la condanna in favore della parte da lui rappresentata, il tribunale avrebbe potuto decidere anche sulla distrazione in favore del legale; sulla base di questa decisione il professionista avrebbe potuto insinuare al passivo il credito per le spese del giudizio prefallimentare direttamente a suo nome, invece che a nome della parte processuale vincitrice da lui rappresentata. Questo intendevamo dire, quando in modo troppo sintetico abbiamo scritto che "l'avvocato avrebbe dovuto chiedere in quella sede la distrazione delle spese in suo favore ex art. 93 cpc nell'ambito della richiesta di rifusione delle spese in favore dell'istante".
In mancanza di un provvedimento del genere, abbiamo aggiunto che lo stesso iter avrebbe potuto seguire in sede prefallimentare, ossia chiedere con la domanda di ammissione al passivo l'accertamento della esistenza di un credito della sua assistita per le spese di causa della fase prefallimentare dichiarando, sempre contestualmente nella stessa domanda, di non aver riscosso onorari e di aver anticipato le spese, per cui l'ammissione del credito avrebbe potuto essere a suo nome; tuttavia il legale in questione non ha seguito neanche questa via essendosi limitato a chiedere l'ammissione al passivo del suo credito per spese del giudizio prefallimentare quale distrattario, come se già avesse un titolo (la sentenza dichiarativa di fallimento che avrebbe deciso sulle spese e sulla distrazione).
L'ammissione al passivo , già frutto di uno strappo alle regole (quella di cui alla lett. a) di cui in precedenza) dovrebbe quindi essere rigettata, tuttavia abbiamo aggiunto di considerare anche la possibilità di una interpretazione meno rigorosa che comprenda nella domanda del legale anche quella di condanna alle spese in favore della parte, lasciando a lei la scelta tra le due soluzioni.
Ovviamente, se sceglie la soluzione più estensiva, nel progetto di stato passivo può ammettere il credito del legale dando atto che dall'insieme della domanda si deduce che questi abbia chiesto la condanna delle spese del procedimento prefallimentare in favore della parte che aveva presentato l'istanza di fallimento e che abbia chiesto la distrazione in suo favore non avendo riscosso onorari e avendo anticipato le relative spese, fermo restando che sarà il giudice delegato a decidere se accogliere tale interpretazione o rigettare la domanda.
Zucchetti SG srl
-
-
Marco Martina
Padova27/01/2025 14:59RE: istanza di ammissione al passivo del creditore e del legale antistatario
Buongiorno,
e nel caso in cui la società A è già sottoposta a procedura concorsuale e la società B ancora in bonis.
Vengo nominato CTU nell'ambito di una causa relativa all'opposizione allo stato passivo promossa da B.
Espleto il mio dovere...mi viene liquidato il compenso come ctu con vincolo solidale.
Però:
- Società A non paga;
- Società B viene dichiarata fallita (dopo aver concluso il mio incarico) e quindi non paga.
Dovendomi insinuare al fallimento prevedo sia credito prededucibile ma chiedo conforto a riguardo ed eventuali vostri consigli/suggerimenti.-
Zucchetti SG
Vicenza27/01/2025 20:29RE: RE: istanza di ammissione al passivo del creditore e del legale antistatario
Lei ha indubbiamente il diritto di insinuare al passivo del fallimento di B il suo credito, come liquidato nella sua interezza, stante la dichiarata solidarietà tra le parti.
Abbiamo dubbi che possa ottenere la prededuzione in quanto, nel periodo in cui ha svolto la sua prestazione, B era in bonis, per cui il suo non può essere considerato come credito sorto in occasione, ma neanche in funzione di una procedura concorsuale dato che lo scopo della consulenza era funzionale alla soluzione del problema tecnico da sciogliere nella controversia individuale in corso.
Trattandosi di credito concorsuale può chiedere l'ammissione privilegiata, ma non può invocare il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. perché lei non ha ricevuto un incarico da B, ma è stato nominato CTU dal giudice della causa. In tal caso è possibile chiedere il privilegio per spese di giustizia di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., che ci sembra l'unica via che le consentirà- data l'elevatezza del privilegio- il recupero del credito.
Zucchetti SG srl-
Marco Martina
Padova27/01/2025 21:17RE: RE: RE: istanza di ammissione al passivo del creditore e del legale antistatario
Concordo, però posso insinuarmi anche in A ed essendoci vincolo di solidarietà andare in prededuzione tramite A sull'intero...o mi sbaglio? -
Zucchetti SG
Vicenza28/01/2025 16:47RE: RE: RE: RE: istanza di ammissione al passivo del creditore e del legale antistatario
Certo può far valere il suo credito per intero anche nel fallimento A, essendo stato posto il pagamento del suo onorario a carico di entrambe le parti che ne rispondono in via solidale. In tal caso la prededuzione dovrebbe essere riconosciuta non solo perché la prestazione è stata effettuata in pendenza del fallimento di A, ma perché era in stretto collegamento funzionale con la procedura concorsuale dal momento che si trattava di una causa di opposizione allo stato passivo proprio del fallimento A.
Zucchetti Sg srl
-
-
-
-