Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione del fideiussore per debiti della società fallita

  • Leonardo Castellan

    Prato
    21/11/2019 17:00

    insinuazione del fideiussore per debiti della società fallita

    Buonasera,
    premetto che espongo la mia situazione utilizzando nomi e importi di fantasia.

    Sono curatore della ALFA SRL, che aveva debiti non pagati alla data del fallimento nei confronti dell'istituto bancario BANCA BETA SPA per € 10.000 (non affetti da alcuna anomalia finanziaria o usura), assolutamente certi nell'an e quantum.
    Nel frattempo la banca aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (ma di cui non è stata prodotta formula esecutiva ex art. 647 cpc con data certa anteriore al fallimento) e aveva iscritto ipoteca sui beni personali del fideiussore.

    2 mesi dopo il fallimento, ma prima dell'udienza di verifica dello stato passivo tempestive, il fideiussore TIZIA (moglie del legale rappresentante della ALFA SRL) ha pagato alla banca:
    - 10.000 per debito v/banca
    - 2.000 per spese liquidate in decreto ingiuntivo e alle spese di cancellazione di ipoteca

    In vista dell'udienza di verifica di stato passivo ricevo le seguenti insinuazioni:
    - BANCA BETA SPA € 10.000
    - TIZIA per € 12.000 (10.000+2.000), con prova dei pagamenti effettuati durante il periodo fallimentare

    Nel mio progetto di stato passivo opererei così:
    - escludo la BANCA BETA SPA poichè è stata già soddisfatta per l'obbligazione;
    - ammetto TIZIA per € 10.000 e la escludo per € 2.000 (non opponibili alla procedura)

    Siete d'accordo?

    Grazie per le preziose informazioni che vorrete fornirmi.
    Leonardo Castellan
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2019 18:53

      RE: insinuazione del fideiussore per debiti della società fallita

      Circa la esclusione del credito della Banca Beta non vi sono dubbi (probabilmente la domanda era stata preparata prima del pagamento da parte del fideiussore ed è andata avanti per ragioni burocratiche) in quanto sebbene il pagamento sia avvenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore con esso è stato completamente estinto il credito vantato.
      Quanto all'ammissione del fideiussore non vi è dubbio che possa essere ammesso per la somma di € 10.000 essendo ormai pacifico in giurisprudenza che il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti.
      Più di qualche perplessità avremmo sull'ammissione delle spese del giudizio monitorio di € 2000, perché è vero che dette spese non sarebbero state opponibili al fallimento per la mancanza della definitività del decreto ingiuntivo, ma questo rileva se il fideiussore agisce in surroga, perché in tal caso si sostituisce alla posizione del creditore per cui non potrebbe essergli dato ciò che non poteva spettare al creditore principale; nel mentre se agisce in regresso, egli fa valere un suo credito, che è costituito dall'intero esborso che ha subito, in forza della fideiussione. In sostanza, a nostro avviso, salvo che non emerga che abbia inteso surrogarsi nella posizione del creditore principale (chiedendo, ad esempio, l'ammissione ipotecaria in forza dell'iscrizione della banca) sono dovute anche le spese del giudizio monitorio che il fideiussore ha subito.
      Zucchetti SG srl
    • Leonardo Castellan

      Prato
      21/11/2019 19:04

      RE: insinuazione del fideiussore per debiti della società fallita

      Vi ringrazio per la disponibilità e competenza nella risposta, tutto molto chiaro.
      Leonardo Castellan
      • Elisabetta Bolzan

        Feltre (BL)
        25/06/2020 10:52

        fideiussori e stato passivo

        Buongiorno,
        riprendo la discussione sottoponendovi una questione collegata.
        La società fallita aveva un debito nei confronti di un istituto bancario garantito dalla fideiussione personale dei soci.
        La banca si è insinuata al passivo per l'intero importo.
        Dopo circa un anno la stessa banca ha ceduto il proprio credito ad altro istituto e quest'ultimo ha fatto valere la garanzia nei confronti dei soci ottenendo un pagamento parziale.
        Ora mi trovo nella situazione in cui i fideiussori non si sono surrogati e la banca risulta insinuata per l'intero.
        Dovendo procedere al riparto, io posso effettuare autonomamente ai sensi dell'art. 115 L.F. la variazione dello stato passivo inserendo il cessionario al posto dell'insinuato, ma per quanto riguarda l'importo presumo di non poter intervenire sullo stato passivo dichiarato esecutivo ma di dover semplicemente tener conto della riduzione del dovuto in sede di riparto, esponendo la questione nel piano di riparto.
        Ritenete che ciò sia corretto?
        Vi ringrazio e saluto cordialmente
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/06/2020 19:35

          RE: fideiussori e stato passivo

          In parte. Lei può, come dice, effettuare la variazione soggettiva dello stato passivo inserendo, a norma dell'art. 115 l.fall. il cessionario al posto del cedente. Quanto all'importo, invece non può fare nulla, in base alle regole sulla solidarietà (dando per scontato che si tratti di fideiussioni con obbligazioni solidali).
          Invero, una delle conseguenze della regime della solidarietà è che il creditore sociale, una volta insinuato il credito al passivo del debitore principale con riferimento all'effettivo credito residuato al momento del fallimento, continua a concorrere nella procedura - e, quindi, ai riparti della massa sociale, nel caso- per l'importo del credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti parziali da altri coobbligati, secondo la regola che si ricava dall'art. 61 e dalla lettura a contrario del primo comma dell'art. 62. Solo in caso di pagamento integrale del creditore, infatti, il o i fideiussori solidali possono esercitare il regresso per quanto pagato insinuandosi nel fallimento, e ciò allo scopo di tutelare il creditore principale (la solidarietà passiva è una forma di rafforzamento dell'obbligazione) allo scopo di evitare che un coobbligato riceva qualcosa prima che egli sia stato integralmente soddisfatto.
          Ovviamente il mantenimento dell'insinuazione iniziale ammessa non significa che il creditore debba essere soddisfatto nella misura dell'intero importo ammesso, ma che quell'importo costituisce la base per la determinazione della percentuale spettante.
          Un esempio chiarisce meglio. Ipotizziamo che il credito iniziale della banca fosse di 100 e che i fideiussori abbiano a lui corrisposto in pendenza di fallimento del debitore principale 60; la banca continua a partecipare al passivo della società per 100; il che non vuol dire che il fallimento debba pagare 100 (altrimenti il creditore riceverebbe 160), ma che la percentuale di soddisfazione va calcolata su 100, nel senso che se, fatto il rapporto attivo-passivo, paga il 30%, questa quota va calcolata su 100 (ossia 30) e non sulle residue 40 (ossia 12), fermo restando che il limite massimo di soddisfazione del creditore rimane 100. Pertanto, se la percentuale distribuibile fosse 50, è chiaro che lei non potrebbe attribuire 50 alla banca in questione (che in tal caso verrebbe a prendere 110), ma al massimo 40, avendo già ricevuto 60, e così via..
          Zucchetti SG srl