Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ISTANZA PREDEDUZIONE UTENZE IMMOBILE NON ACQUISITO AL FALLIMENTO

  • Samanta Garagnani

    Bologna
    19/05/2020 08:07

    ISTANZA PREDEDUZIONE UTENZE IMMOBILE NON ACQUISITO AL FALLIMENTO

    Buongiorno, si rappresenta il seguente caso: fallimento dichiarato a gennaio 2018; la società in bonis cessava una unità locale (che deteneva con regolare contratto di affitto) a ottobre 2017. Su quest'ultima, a maggio 2020, la società che forniva il gas chiede di essere ammessa in prededuzione per fatture emesse nel corso degli anni 2019 e 2020 sino alla chiusura del contatore (per il quale il curatore ha messo in contatto proprietà e società fornitrice). Si chiede se l'istanza debba essere accolta.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/05/2020 19:44

      RE: ISTANZA PREDEDUZIONE UTENZE IMMOBILE NON ACQUISITO AL FALLIMENTO

      Quando si dà o si prende in locazione un immobile, le utenze di luce, acqua e gas possono restare intestate al locatore, il quale provvederà al pagamento e poi chiederà al conduttore il rimborso dei pagamenti effettuati, oppure possono essere intestate al conduttore, con la stipula di autonomi contratti. In questo caso il soggetto obbligato con la società fornitrice è esclusivamente il conduttore intestatario, che sarà tenuto al pagamento delle bollette relative e nessuna ripercussione negativa potrà ricadere sul locatore in caso di morosità.
      Lo stesso principio vale nel momento della cessazione del rapporto locatizio, nel senso che, se in origine, non era stata fatta la voltura delle utenze, il ritorno del bene nella disponibilità del proprietario realizza la congiunzione tra utenza e proprietà; nel caso, invece, in cui la voltura era stata fatta in capo al conduttore, la cessazione del rapporto comporta che debba essere data disdetta delle utenze, altrimenti nei confronti dell'ente fornitore rimane obbligato il conduttore, salvo poi questi a rivalersi sul proprietario per i consumi successivi alla cessazione della locazione.
      Questa situazione evidentemente si è verificata nella specie dato che lei che la "chiusura del contatore" non è ancora avvenuta, per cui è da supporre che, all'atto della locazione, l'utenza di fornitura gas fosse stata intestata al conduttore e mai disdetta alla cessazione del contratto di locazione nel 2017. Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, il fallito, ex conduttore dell'immobile e tuttora intestatario dell'utenza di somministrazione gas, è tenuta al pagamento dei canoni verso la società fornitrice per i consumi successivo alla cessazione del contratto di locazione, salvo il suo diritto a rivalersi nei confronti di chi ha effettivamente utilizzato le forniture.
      Su questa situazione si innesta l'intervenuto fallimento dell'ex conduttore perché neanche il curatore, che evidentemente nulla sapeva del contratto di somministrazione in questione, ha comunicato la disdetta dell'utenza né di volersi sciogliere dallo stesso, per cui la società fornitrice del gas, constatando che l'energia fornita continuava ad essere utilizzata, anche se venuta a conoscenza del fallimento della intestataria per aver ricevuto la comunicazione ex art. 92 l.fall., ha legittimamente ritenuto che il contratto continuasse anche dopo la dichiarazione di fallimento, per cui ha chiesto il pagamento delle forniture maturate fino alla data della presentazione della domanda di insinuazione. Strano che abbia chiesto solo il pagamento dei consumi del 2019 e 2020; il che lascia presumere che i consumi precedenti dall'ottobre 2017 e per tutto il 2018 siano stati pagati.
      Di conseguenza la domanda di insinuazione sembra fondata; tuttavia ci si deve fare una domanda: può il curatore dimostrare che , contrariamente alla intestazione delle utenze, il gas fornito è stato utilizzato da altri in conseguenza della cessazione del rapporto di locazione? Per la parte di bollette successive alla dichiarazione di fallimento- che, come detto, sono le uniche che vengono in rilievo- riteniamo che una prova del genere possa essere data, posto che il curatore nulla sapeva del contratto non essendo più la società fallita locatrice per cui il relativo contratto di utenza era solo formalmente pendente e da esso non poteva quindi sciogliersi; peraltro sarà agevole anche dimostrare che, non avendo effettuato un esercizio provvisorio, non poteva il curatore aver utilizzato il gas addebitato, per cui viene meno quella presunzione su cui è fondata la continuazione del rapporto.
      Pertanto, nel progetto di stato passivo, il curatore può proporre di escludere il credito relativo ai consumi richiesti, sostenendo che in quella data il rapporto di locazione era cessato e l'immobile cui era collegata l'utenza era stato restituito al locatore proprietario. Se il giudice delegato accoglie questa tesi, la società fornitrice del gas se non è d'accordo, dovrà fare opposizione allo stato passivo e, in quella sede lei dovrà fornire le prove di quanto sopra detto.
      Zucchetti SG srl