Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE ISTITUTO DI CREDITO

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    14/11/2017 16:08

    INSINUAZIONE ISTITUTO DI CREDITO

    Buongiorno,
    procedura fallimentare: un istituto di credito iscrive, nel 2008, ipoteca su un immobile di proprietà della società a seguito di sottoscrizione di mutuo fondiario.
    Con atto di pignoramento immobiliare del 2014, lo stesso istituto ha poi promosso azione esecutiva immobiliare conclusasi con la vendita degli immobili oggetto di ipoteca di cui sopra.
    Il Delegato alla vendita, a seguito di piano di riparto, ha assegnato delle somme all'Istituto di Credito, somme che tuttavia non hanno soddisfatto in pieno il crdito, che è rimasto "aperto" per una somma di circa 50.000,00 Euro.
    A luglio 2017 la società fallisce ed il suddetto istituto di credito si insinua nel fallimento in parte in chirografo ed in parte, appunto per circa 50.000,00 Euro in privilegio quale creditore ipotecario.
    Il privilegio in virtù di ipoteca tuttavia è un privilegio speciale immobiliare, ma se l'immobile oggetto di ipoteca non è stato attratto alla massa attiva fallimentare in quanto già alienato,ritengo di dover declassare in chirografo la richiesta del creditore.
    E' corretto?
    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/11/2017 19:10

      RE: INSINUAZIONE ISTITUTO DI CREDITO

      E' corretto, anche se la questione merita un piccolo chiarimento. In realtà il non riconoscimento della collocazione ipotecaria deriva non tanto dal fatto che l'immobile non è stato acquisito all'attivo fallimentare, quanto dal fatto che detto immobile è stato già liquidato e il ricavato è stato assegnato alla banca, per cui la garanzia specifica si è esaurita; la parte non soddisfatta del credito, così come sarebbe accaduto nell'ambito del fallimento ove la banca non avesse espletato l'esecuzione, passa in chirografo.
      Zucchetti SG srl
      • Elisa Giordana

        VERZUOLO (CN)
        15/11/2017 12:32

        RE: RE: INSINUAZIONE ISTITUTO DI CREDITO

        Nel ringraziare per la celere risposta espongo ancora un altro quesito sempre relativo all'insinuazione predisposta da un istituto di credito.
        Il credito vantato da tale istituto è in parte portato da mutuo fondiario ed in parte da esposizione debitoria su c/c per cui è stato emesso decreto ingiuntivo esecutivo; entrambe i crediti sono garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili di proprietà della società (nello specifico terreni e un'autorimessa).
        All'atto del fallimento l'istituto di credito aveva già intrapreso azione esecutiva relativamente ai terreni che erano stati concessi in ipteca in sede di stipula del contratto di mutuo fondiario, azione esecutiva che è tuttora in corso e nella quale la procedura è intervenuta.
        Allo stato attuale la scrivente si trova a dover predisporre il progetto di stato passivo e l'istituto di credito si insinua in privilegio ipotecario sia per la parte di credito portato da mutuo ipotecario, sia per la parte di credito portata da esposizione in c/c e garantita da ipoteca, senza distinzione di importi, ma indicando un importo complessivo.
        Il problema che mi pongo è il seguente:
        - quando il delegato alla vendita venderà i terreni ed assegnerà le somme all'istituto di credito (somma di cui ovviamente ad oggi non ho contezza) diminuirà il credito ad oggi esistente e soprattutto la parte residua dovrebbe essere declassata al chirografo, vista anche la vostra risposta al quesito precedente: alla luce di ciò come pooso impostare il progetto di stato passivo?
        - la parte di credito portata da c/c è garantita da ipoteca iscritta sugli stessi terreni di cui sopra, per cui il dubbio è identico, sia da ipoteca iscritta sull'autorimessa che invece verrà venduta nelle ordinarie forme liquidatorie dei fallimenti.Come imposto anche in questo caso il progetto?
        Ringrazio e porgo cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/11/2017 20:13

          RE: RE: RE: INSINUAZIONE ISTITUTO DI CREDITO

          La banca ha un credito fondiario con ipoteca su alcuni terreni ed una autorimessa e contemporaneamente un credito da saldo di conto corrente, egualmente garantito da ipoteca- presumibilmente di secondo grado- sugli stessi beni. Nel frattempo la banca sta continuando una azione esecutiva, promossa già prima del fallimento del debitore, sui terreni ipotecati a garanzia del mutuo fondiario.
          E' pacifico che la banca possa continuare tale azione, ma non può continuare (qualora l'avesse intrapresa) l'esecuzione per il soddisfacimento del credito da saldo c/c, perché solo il credito fondiario gode del privilegio processuale di poter azionare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in pendenza del fallimento del debitore.
          Questo comporta necessariamente che la banca debba distinguere i due crediti al momento dell'insinuazione perché l'ammissione ipotecaria del credito da saldo conto corrente ha la funzione tipica di garantire al creditore una prelazione sul ricavato dai beni gravati, nel mentre, poichè il credito fondiario può essere in parte soddisfatto in via esecutiva, l'insinuazione di questo al passivo ha la funzione di consentire il rendiconto, ossia di valutare se quanto attribuito in via provvisoria nell'esecuzione individuale al creditore fondiario debba essere mantenuto in relazione ad eventuali crediti prioritari da pagare prima dell'ipoteca (prededuzioni, alcuni privilegi immobiliari) o se la banca debba ancora ricevere qualcosa o debba restituire qualcosa;.
          A questo punto si impone un chiarimento perché ci sembra che la nostra precedente risposta abbia generato un equivoco. Nel caso precedente avevamo precisato che "il non riconoscimento della collocazione ipotecaria deriva non tanto dal fatto che l'immobile non è stato acquisito all'attivo fallimentare, quanto dal fatto che detto immobile è stato già liquidato e il ricavato è stato assegnato alla banca, per cui la garanzia specifica si è esaurita; la parte non soddisfatta del credito, così come sarebbe accaduto nell'ambito del fallimento ove la banca non avesse espletato l'esecuzione, passa in chirografo". nel caso ora proposto, invece, l'esecuzione individuale è ancora in corso dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, per cui, in questo caso, la banca non deve insinuare in chirografo il residuo credito che restava alla data del fallimento dopo la parziale soddisfazione prima del fallimento col ricavato del bene gravato, ma deve insinuare l'intero credito vantato in via ipotecaria per fare quella valutazione di cui sopra.
          La necessità della distinzione dei crediti insinuati si impone ancor più nella specie perché solo alcuni dei beni ipotecati sono stati assoggettati ad esecuzione, sicchè, nel determinare quanto potrebbe ricevere la banca in sede fallimentare bisogna tenere conto che qui potrebbe ancora giovarsi della prelazione ipotecaria sull'autorimessa. Una volta definita la posizione del credito fondiario e stabilito quanto ricavto dalla vendita dei beni ipotecati, si può accertare se rimane qualcosa da assegnare all'ipotecario di secondo grado, dato che anche se ilo creditore è il medesimo, il pagamento segue sempre l'ordine dettato dal grado.
          Allo stato quindi, sarebbe opportuno chiedere alla banca di precisare l'entità dei rispettivi crediti; in mancanza, il curatore è legittimato a proporre il rigetto per impossibilità di quantificare i rispettivi crediti, costringendo, qualora questa linea venga accettata dal giudice delegato, la banca alla opposizione, nel corso della quale sicuramente darà fornirà i dati richiesti.
          Zucchetti SG srl
    • Nicoletta Fabiano

      Foggia
      24/03/2025 14:52

      RE: INSINUAZIONE ISTITUTO DI CREDITO

      Buonasera.

      Di fronte ad un credito basato su mutuo fondiario relativo a beni rivelatisi "demaniali di suo civico" in una precedente procedura esecutiva dichiarata per tale ragione improcedibile, può la L.G. rigettare l'ammissione al passivo per nullità del contratto per impossibilità del relativo oggetto (demaniale e quindi indisponibile); in alternativa, per la stessa ragione, va ammesso il credito oggetto di prestito senza gli interessi.

      Grazie in anticipo per il cortese riscontro.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        25/03/2025 12:26

        RE: RE: INSINUAZIONE ISTITUTO DI CREDITO

        A nostro avviso la demanialità del bene oggetto dell'ipoteca influisce sull'ipoteca comportane la irrealizzabilità, ma il finanziamento è stato comunque fatto e, quindi sussiste il credito di restituzione; solo che il creditore non solo non può avvalersi delle prerogative del credito fondiario ma non può giovarsi della natura ipotecaria per mancanza del bene su cui esercitare la garanzia. In sostanza il credito va ammesso in chirografo. Tale qualifica del credito comporta il blocco del decorso degli interessi a partire dall'apertura della procedura, ma per quanto riguarda gli interessi precedenti- esclusa l'applicazione dell'art. 2855 c.c. dettato per gli interessi generati dai crediti ipotecari- valgono le norme contrattuali riguardando questi il finanziamento fatto indipendentemente dalla iscrisione ipotecaria.
        Zucchetti SG srl