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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
LEASING IMMOBILIARE TRASLATIVO - IMMOBILE RESTITUITO - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CANONI - RETROCESSIONE QUOTA RI...
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Giuseppe Monaco
Napoli19/02/2025 18:34LEASING IMMOBILIARE TRASLATIVO - IMMOBILE RESTITUITO - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CANONI - RETROCESSIONE QUOTA RICAVATO AL FALLIMENT
Spett.le Zucchetti,
ho la seguente situazione.
Contratto di leasing immobiliare risolto in data 17.06.2019, con inadempimento verificatesi dopo l'entrata in vigore della L. 124/17.
Fallimento dichiarato nel mese di maggio 2021.
La concedente formula domanda di rivendica e domanda di ammissione al passivo per i canoni scaduti per intero fino alla risoluzione e per i canoni in sola linea capitale fino alla dichiarazione di fallimento per 939.000,00 circa. Il GD ammette la rivendica, ordina la restituzione del bene e, letto l'articolo 1comma 138 della l. n. 124/2017, ammette per l'importo di euro 721.319,21 (riconosciute le spese legali richieste), importo equivalente all'ammontare delle rate scadute e non pagate al momento della risoluzione in data 17 giugno 2019 più l'importo dei canoni a scadere solo in linea capitale, con esclusione dell'IVA. Evidenzia tuttavia che, come richiesto dalla stessa istante, l'ammissione al passivo andrà operata con riserva della verifica dell'eventuale differenza fra la maggior somma(da riconoscersi al fallimento) ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene, avvenuta ai valori di mercato rispetto al credito qui ammesso, detratte le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
In data 27.01.2022 viene dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento.
La concedente non ha mai avanzato domanda di ammissione per i canoni successivi al fallimento fino alla scadenza naturale del contratto. Dal piano finanziario del leasing, allegato alla domanda, si evince che i canoni in sola linea capitale successivi al fallimento ammontavano ad € 1.353.602,94. Preciso che nell'unica domanda presentata la concedente chiede tale somma come controvalore dell'immobile, in caso di sua distruzione.
In data 19.07.2022, la concedente, senza procedere alla nomina del perito, ai sensi del comma 139 L. 124/17, nonostante le mie richieste in tal senso, vende l'immobile al prezzo di € 1.250.000,00, senza interpellare la curatela.
La domanda è la seguente: atteso che la concedente non ha mai proposto domanda di ammissione per i canoni successivi e risulta ammessa "con riserva" per il solo importo di € 721.319,21 e vista la vendita dell'immobile per € 1.250.000,00, peraltro senza il rispetto delle procedure, ed essendo scaduto il termine per le domande tardive, può la curatela richiedere la differenza tra quanto incassato dalla banca dalla vendita dell'immobile e la somma ammessa o debbo tener conto anche di quanto ancora presuntamente dovuto per canoni successivi alla data del fallimento, solo in linea capitale, pur in assenza di formale ammissione della banca che dichiari questo credito?
Ringraziando anticipatamente per la risposta, porgo cordiali saluti.
Avv. Giuseppe Monaco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/02/2025 20:27RE: LEASING IMMOBILIARE TRASLATIVO - IMMOBILE RESTITUITO - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CANONI - RETROCESSIONE QUOTA RICAVATO AL FALLIMENT
Lo stato passivo dichiarato esecutivo individua il credito della società di leasinga e non crediamo che possa richiedere gli ulteriori canoni sia perché avrebbe potuto già farlo e non lo ha fatto, per cui non può in via tardiva rimettere in discussione la decisione per mancanza di novità; tra l'altro lei dice che è scaduto il termine per le tardive per cui la società potrebbe presentare soltanto una domanda super tardiva, che date le circostanze potrebbe facilmente essere dichiarata inammissibile per colpevolezza nel ritardo; infine, il creditore nella sua unica domanda ha accennato al credito residuo per canoni ma ha chiesto tale somma come controvalore dell'immobile, in caso di sua distruzione, evento che non si è verificato, dato che l'immobile è stato restituito e venduto.
Stando così le cose, il fallimento ha diritto a chiedere la differenza tra la somma ammessa e il prezzo maggiore ricavato dalla vendita sia in conformità dell'ammissione riservata sia in forza dei commi da 136 a 140 dell'articolo unico legge 4 agosto 2017, n. 124, applicabile alla fattispecie in quanto il contratto di leasing si è risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento di quest'ultimo, sicchè al verificarsi di tale evento il contratto aveva già cessato di produrre i suoi effetti e, quindi non era applicabile la normativa fallimentare sui contratti pendenti (art. 72 quater), non trovando il curatore un contratto pendente.
Zucchetti SG srl-
Antonio Vaccaro
Siracusa12/03/2025 17:06RE: RE: LEASING IMMOBILIARE TRASLATIVO - IMMOBILE RESTITUITO - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CANONI - RETROCESSIONE QUOTA RICAVATO AL FALLIMENT
Buonasera, mi ricollego all'argomento per sottoporvi il seguente caso:
la società di leasing ottiene la risoluzione del contratto per inadempimento in data precedente alla dichiarazione di fallimento.
Presenta domanda di ammissione al passivo e di rivendica; quest'ultima domanda viene accolta ed il bene restituito, invece non viene accolta la domanda di ammissione perché il G.D. ritiene doversi attendere la riallocazione del mercato per verificare se esiste un credito o un debito della società di leasing verso il fallimento.
Vi chiedo se ritenete possibile in questo caso procedere alla chiusura del fallimento senza accantonamento delle somme ovvero con accantonamento delle somme, tenendo presente che l'eventuale credito chirografario della società di leasing non sarebbe comunque soddisfatto, neppure in minima parte, stante l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i privilegiati.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/03/2025 19:37RE: RE: RE: LEASING IMMOBILIARE TRASLATIVO - IMMOBILE RESTITUITO - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CANONI - RETROCESSIONE QUOTA RICAVATO AL FALLIMENT
Nel caso in esame il credito per l'ammissione al passivo della società di leasing è stato respinto con una motivazione basata sulla impossibilità di determinare all'epoca il credito della richiedente non essendo stato ancora allocato il bene oggetto del contratto risolto, per cui detto provvedimento non preclude, nell'abito concorsuale la presentazione di nuova domanda ove dal ricavo della sistemazione del bene risultasse un credito a favore della società di leasing. Fin quando manca una domanda del genere il fallimento, quindi potrebbe essere chiuso, se ricorrono tutti gli altri requisiti. Tuttavia, sia in base alla norme che alla decisione presa dal giudice in sede di stato passivo, qualora il prezzo di allocazione del bene fosse superiore al residuo credito della società di leasing, residuerebbe un credito a favore della curatela, sicchè la chiusura del fallimento potrebbe risultare affrettata.
L situazione potrebbe essere sbloccata con una stima del bene che indicativamente potrebbe dare il valore di sistemazione del bene stesso, di modo che, presumendo che il prezzo di realizzo sia quello stimato, se dalla stima emerge che nessuna utilità potrà trarre la procedura dalla nuova allocazione, il curatore potrà procedere alla chiusura.
Zucchetti Sg srl
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