Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AGGIO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    17/03/2020 19:15

    AGGIO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

    Buongiorno,
    come da prassi più che consolidata l'aggio richiesto dall'agenzia delle entrate per cartelle notificate prima della data di fallimento sarà ammesso al chirografo, mentre verrà escluso l'aggio per le cartelle notificate dopo la data di fallimento. Fin qui è tutto chiaro. Ma nel caso in cui prima del fallimento c'è stato un concordato preventivo misto (in continuità e liquidatorio) sfociato in fallimento dopo l'omologa?

    Esempio:
    - data ammissione concordato giugno 2014;
    - data dichiarazione fallimento gennaio 2020;

    CASO 1: per le cartelle anno di riferimento ante 2014 e cartella notificata prima di giugno 2014 opterei per l'aggio in chirografo; mentre sarà escluso qualora la cartella è stata notificata dopo l'ammissione al concordato (giugni 2014).

    CASO 2: per le cartelle riguardanti imposte dal 2014 a dicembre 2019 opterei per l'aggio al chirografo.

    Cosa ne pensate a riguardo?
    Grazie

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/03/2020 10:00

      RE: AGGIO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

      Per quanto riguarda il caso 1, ci pare che non vi siano dubbi sulla correttezza del comportamento descritto nel quesito.


      Non siamo invece d'accordo sul comportamento ipotizzato per il caso 2, partendo proprio dalla motivazione delle sentenze di Cassazione 15/3/2013 n. 6646 e 7/2/2013 n. 6647, che hanno chiaramente affermato quanto dato per pacifico nel quesito, ovvero che l'aggio compete solo se la cartella è stata notificata prima della sentenza di fallimento.

      Esse motivano infatti la non ammissibilità di aggi, diritti e spese all'Agenzia per la Riscossione, nel caso di cartelle notificate dopo il fallimento, in estrema sintesi sulla base di tre considerazioni:
      - l'attività svolta dall'Agente per la Riscossione "non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore"
      - la notifica della cartella non è atto necessario per l'ammissione al passivo, dato che la relativa istanza può essere presentata sulla base del semplice ruolo
      - tale notifica è il primo passaggio per la riscossione coattiva del credito erariale, e dopo il fallimento non può essere iniziata né proseguita alcuna procedura esecutiva individuale.

      Se tali principi, come è stato correttamente presupposto nella soluzione al caso 1, pur in assenza di una disposizione normativa o una interpretazione giurisprudenziale di legittimità specifica, giustificano l'esclusione dal passivo di aggi, diritti e spese nel caso di cartella notificata dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, allora il costo della notifica in corso di concordato non può essere posto a carico nemmeno della procedura concordataria.

      E allora, riteniamo che nemmeno possa essere ammesso al passivo del fallimento, che di quella procedura è la prosecuzione, senza soluzione di continuità.

      • Fabio Mora

        Porto S.Giorgio (FM)
        25/03/2020 22:30

        RE: RE: AGGIO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

        Aggiungo una precisazione colpevolmente omessa nel quesito.

        Il concordato preventivo in continuità che ha preceduto il fallimento, dopo l'ammissione (giugno 2014) è stato anche omologato e prima di essere risolto ha avuto un periodo di esecuzione (da giugno 2015 a dicembre 2019).
        L'esclusione dell'aggio dal passivo del fallimento, di cui alla risposta, ritengo si riferisca a cartelle notificate dopo la pubblicazione del ricorso di concordato preventivo e fino alla sua omologa.

        Ma nel caso di cartelle aventi debiti tributari sorti nel periodo successivo all'omologa e fino al fallimento, notificate prima della dichiarazione di fallimento (quindi nel periodo giugno 2015-dicembre 2019, ovvero nella fase di esecuzione del concordato), l'aggio, i diritti e le spese di quelle cartelle dovrebbero essere ammesse al passivo, ancorché in chirografo.
        Valga anche la considerazione che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 168 L.F. copre il periodo dalla pubblicazione del ricorso fino all'omologa (c.d. automatic stay). Pertanto, nel periodo successivo all'omologa l'Agenzia della riscossione per riscuotere i propri crediti non pagati dovrebbe riacquistare i propri ordinari poteri esattivi. Quando si insinuerà nel successivo fallimento per le cartelle con crediti sorti dopo l'omologa ma notificate prima del fallimento, l'Agenzia conserverà il diritto al riconoscimento dell'aggio. Per quelle notificate dopo il fallimento, invece, vale l'esclusione.
        Ritenete corretto il mio ragionamento? Ringrazio sin d'ora per la risposta.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          10/04/2020 15:56

          RE: RE: RE: AGGIO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

          La questione del divieto di iniziare o proseguire azione esecutive o cautelari in corso di concordato è tutt'ora assai controversa anche in giurisprudenza.

          A un periodo nel quale si riteneva pacificamente che esso perdurasse anche nella fase esecutiva è seguito un periodo nel quale si sono registrate aperture di segno opposto, e oggi la questione non può dirsi decisa in un senso o nell'altro.

          A tale aspetto, già di per sè rilevante e sufficiente a lasciare aperte entrambe le porte, si aggiunge l'ulteriore complicazione del concordato in continuità, nel quale il confine fra la fase esecutiva e in ritorno in bonis non è più così netta, man mano che la nuova gestione, come pare di capire nel caso in esame, genera tutta una serie di operazioni e situazioni nuove, gestite dalla società con ampi margini di libertà, che mal si conciliano con il rigore del controllo da parte degli organi della procedura sulla corretta esecuzione del concordato, che costituisce la giustificazione del divieto di agire da arte dei creditori.

          Rimaniamo della nostra opinione, ma l'iter logico percorso nella seconda parte del quesito non è certamente sbagliato e non possiamo che rimettere la questione alla valutazione degli organi della procedura; suggeriremmo quindi di proporre la non ammissione, così che il Giudice Delegato possa scegliere l'alternativa che gli pare più corretta.