Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese legali del precetto al quale segue pignoramento e ricorso di fallimento

  • Elena Pompeo

    Salerno
    22/04/2021 16:50

    spese legali del precetto al quale segue pignoramento e ricorso di fallimento

    il creditore che ha depositato ricorso di fallimento nella domanda di insinuazione al passivo richiede le spese legali del precetto al quale ha fatto seguito pignoramento negativo ed istanza di fallimento nei termini. vanno riconosciute?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/04/2021 19:55

      RE: spese legali del precetto al quale segue pignoramento e ricorso di fallimento


      Il credito per spese precetto e pignoramento vanno riconosciuti, se dimostrati, ma entrambi vanno collocati in chirografo; il primo in quanto atto estraneo al processo esecutivo, che inizia con il pignoramento ed il secondo perché negativo e, quindi di nessuna utilità per la massa, per cui non può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2755 c.c.
      Discorso diverso vale per la spesa per l'istanza di fallimento, che poi ha portato alla dichiarazione di fallimento. La Cassazione (Cass. n. 26949/2016; Cass. 24 maggio 2000, n. 6787) ha statuito che "Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale". Questa tesi non è condivisa da parte della giurisprudenza di merito; ad esempio, da Trib. Treviso 7 marzo 2017, che ha statuito che "con riferimento alle spese processuali sostenute dal creditore istante per l'assistenza legale, ricorrono…i presupposti per il riconoscimento della prededuzione in chirografo ai sensi dell'articolo 111 L.F., considerata la funzionalità di quel credito alla procedura concorsuale e l'utilità per i creditori derivante dall'iniziativa del creditore"; o da Trib. Terni, 22 marzo 2012, per il quale "il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria (conf. Trib. Bari 13 marzo 2018).
      Zucchetti SG srl