Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazioni ultratardive

  • Giuseppe Sciarrotta

    Corigliano-Rossano (CS)
    29/04/2026 23:15

    insinuazioni ultratardive

    Buongiorno, ho ricevuto una richiesta di esamendi una domanda ultratardiva da parte di SOGET Spa, per un debito a titolo di IMU (anno 2013). Premetto che il comune era stato regolarmente avvisato con PEC nell'anno 2014 dell'apertura del fallimento.
    La Soget insiste per l'accoglimento della domanda, in quanto il comune ha emesso il ruolo solo recentemente.
    A mio avviso la domanda è da rigettare, in quanto il comune avrebbe dovuto insinuarsi con i dati contabili in suo possesso e non aspettare 10 anni per emettere il ruolo.

    Vorrei avere un Vs parere

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/05/2026 13:29

      RE: insinuazioni ultratardive

      Soget si trincera dietro la tesi, ripetutamente affermata dalla Cassazione (Cass. n. 244 del 2019; Cass, n. 16603 del 2018; Cass. n. 31190 del 2017), secondo cui la società concessionaria può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, che essa Soget ha ricevuto da poco tempo, ma tralascia in primo luogo di dire che questa tesi è stata sostenuta per escludere che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale e che l'insinuazione può avvenire anche sulla base del solo estratto di ruolo, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ma principalmente Soget omette di ricordare che la Cassazione ha anche affermato che "per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l'Amministrazione finanziaria o l'esattore devono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. 101 l.fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, costituiscano di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo" (Tra le tante n. 24589 del 2019; Cass. n. 24442 del 2019; Cass. n.2732 del 2019; ecc.)
      In sostanza, non è giustificabile il ritardo che dipende da ragioni organizzative interne del creditore, che nel caso è il Comune, per cui non va valutato soltanto il comportamento di Soget ma anche del Comune, posto che il ruolo si caratterizza per essere l'atto principale di un procedimento che si compone di due momenti fondamentali: il primo, costitutivo dell'atto, che si concretizza nella compilazione e nella sottoscrizione; il secondo, integrativo
      dell'efficacia, che si concretizza nella consegna del ruolo all'agente della riscossione e nella notifica delle singole iscrizioni da parte di quest'ultimo mediante la cartella di pagamento.
      Orbene, sia che si consideri quale limite per la presentazione delle domande super tardive l'anno di cui si parla anche nelle citate sentenze, sia che si faccia riferimento ad un criterio più elastico da valutare in relazione al caso concreto, è indiscusso che una domanda presentata dieci anno dopo la comunicazione da parte del creditore non può trovare alcuna giustificazione.
      In conclusione a nostro avviso la domanda è inammissibile non avendo il creditore fornito una prova ragionevole della non imputabilità a lui del ritardo, anzi emergendo la prova concreta della imputabilità.
      Zucchetti SG srl