Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prelazione ipotecaria - Criteri di estensione del privilegio 2855 agli interessi moratori

  • Gianluca Risaliti

    Livorno
    05/06/2026 12:42

    Prelazione ipotecaria - Criteri di estensione del privilegio 2855 agli interessi moratori

    Buongiorno, desidererei conoscere il vostro autorevole parere in merito ai criteri di estensione della prelazione ipotecaria di cui all'art. 2855 c.c. agli interessi moratori maturati su rate di mutuo (fondiario) scadute e non pagate, seguite da una risoluzione del contratto avvenuta ante apertura della liquidazione giudiziale. Ciò avuto riguardo, se ne ve siano, degli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
    La questione è sempre stata piuttosto controversa, come segnalato anche in alcune vostre risposte degli anni passati.
    In specie, se si dovesse ammettere il riconoscimento della prelazione ipotecaria anche agli interessi moratori (ma già questo è un tema), essa dovrebbe: (a) estendersi agli interessi calcolati sull'intera quota scaduta (valorizzando la tesi dell'unicità della rata una volta scaduta, superando, quindi, le sue originarie componenti); o (b) soltanto sulla quota parte di esse in conto capitale (valorizzando la tesi della necessità di evitare effetti anatocistici)?
    Ma in quest'ultimo i caso gli interessi moratori andrebbero riconosciuti in chirografo oppure esclusi?.
    Va da sé che il quesito riguarda rate scadute nel contesto delle "tre annate".
    Grazie fin d'ora.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/06/2026 19:22

      RE: Prelazione ipotecaria - Criteri di estensione del privilegio 2855 agli interessi moratori

      Non abbiamo trovato recenti interventi della S. Corte specifici sul punto, per cui permangono i dubbi e le perplessità che lei ha riscontrato in alcune nostre precedentii risposte. Tuttavia, di recente Cass. 21/12/2024, n. 33747, nel dichiarare la inammissibilità del ricorso perché si richiedeva una quantificazione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, integrante una questione di fatto, esponeva quanto segue: "Occorre in primo luogo evidenziare come la motivazione impugnata risulta conforme ai principi affermati, nella materia in esame, dalla giurisprudenza di questa Corte, principi secondo i quali nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale".
      Questo indirizzo, che limita la prelazione ipotecaria ai soli interessi corrispettivi maturati nei due anni precedenti e in quello in corso alla data del fallimento, non è in contrasto con le previsioni del d.lgs n. 231 del 2002 (che considera gli interessi moratori, più che come una sanzione, come una forma di compensazione automatica dovuta dal debitore in caso di ritardo nel pagamento di obbligazioni commerciali e applicabile. Secondo il vcostante indirizzo della Cassazione anche agli interessi maturati precedentemente alla dichiarazione di fallimento del debitore) perché nel caso si è in presenza di un mutuo fondiario, che è un contratto di finanziamento e non una transazione commerciale, secondo la definizione data dallo stesso decreto (transazione commerciali sono "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo"). Di conseguenza gli interessi moratori non sono dovuti per legge (nel qual caso sarebbero rientrati nella previsione dell'art. 2855 c.c.) ma sono dovuti (eventualmente) per contratto; e la clausola contrattuale cede il passo alla disposizione di legge come sopra interpretata, che fa rientrare nella previsione normativa soltanto gli interessi corrispettivi.
      Rimane il dubbio se, esclusa la prelazione, vadano esclusi o riconosciuti almeno in chirografo gli interessi moratori maturati prima della dichiarazione di fallimento sulle rate scadute e non pagate; e su questo punto manca ancora un indirizzo univoco, potendo considerare la norma di cui all'art. 2855 c.c. escluda soltanto la prelazione per gli ineteressi diversi da quelli corrispettivi, ma non anche il riconoscimento degli interessi.
      Zucchetti SG srl
      • Gianluca Risaliti

        Livorno
        06/06/2026 09:12

        RE: RE: Prelazione ipotecaria - Criteri di estensione del privilegio 2855 agli interessi moratori

        Buongiorno, grazie del vostro contributo, preziosissimo come sempre.
        Riguardo alla parte finale della risposta, in relazione a una parte della domanda che avevo posto, nell'ipotesi in cui gli interessi ante procedura sulle rate scadute e non pagate dovessero riconoscersi ancorché in chirografo (uno dei due possibili indirizzi), gli stessi dovrebbero riconoscersi solo sulla quota parte in conto capitale contenuta nelle singole rate impagate o sull'intero ammontare delle stesse?.
        Grazie di nuovo.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/06/2026 09:30

          RE: RE: RE: Prelazione ipotecaria - Criteri di estensione del privilegio 2855 agli interessi moratori

          Gli interessi moratori possono decorrere, come abbiamo detto nella precedente risposta, sulle rate scadute e non pagate; per la precisione decorrono sulla quota capitale in quanto gli interessi moratori, salva diversa disposizione, si sostituiscono a quelli corrispettivi.
          Zucchetti SG srl