Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

  • Chiara Clementi

    RIMINI
    09/12/2019 10:47

    prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

    Buongiorno, ho ricevuto una domanda di insinuazione ultratardiva da parte di un avvocato, in qualità di difensore antistatario, il quale richiede l'ammissione del proprio credito in prededuzione ex art. 111 l.f., perché riferito alle spese legali liquidate in sentenza per una causa instaurata dalla società (in bonis) in data antecedente al fallimento e riassunta successivamente dalla curatela. La causa si è definita in corso di fallimento con condanna della curatela al pagamento delle spese legali, oggetto dell'insinuazione.
    A mio avviso, contrariamente a quanto richiesto dal creditore ricorrente, il credito deve essere ammesso in chirografo in quanto trattasi di contenzioso nato non già "in occasione o dipendenza di fallimento", ma di causa ordinaria radicata in data antecedente e proseguita (e definita) in costanza di fallimento.
    Qual è il vostro parere in merito?
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/12/2019 20:01

      RE: prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione perché il credito del legale antistatario trova la sua fonte nella sentenza che, nel decidere la causa, pone le spese a carico del fallimento e le liquida, per cui, a nostro avviso, devono ritenersi sorte in occasione del fallimento ed anche in funzione, visto che la causa in questione è stata riassunta dalla curatela nell'ottica, evidentemente non riuscita, di ottenere un vantaggio.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Viggiano

        Santa Maria Capua Vetere (CE)
        04/09/2023 17:51

        RE: RE: prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

        Buongiorno; fermo restando la natura prededucibile del credito, mi chiedevo se fosse necessaria la domanda di insinuazione al passivo del difensore antistatario, oppure se, ai sensi del previgente art. 111 l.f., essendo un credito non contestato e non contestabile (la sentenza non è stata oggetto di impugnazione ed è passata quindi in giudicato).
        Preciso la vicenda che mi riguarda:
        il giudizio fu intrapreso dalla società in bonis; nelle more veniva dichiarato il fallimento ed il giudizio interrotto. Successivamente la curatela ha riassunto la causa conclusasi con il rigetto e la condanna del fallimento alle spese di lite.
        Mi chiedevo quindi se il difensore dovesse trasmettere una semplice richiesta di pagamento del proprio compenso (così come liquidato dal giudice ordinario in sentenza) o se, in assenza di contestazioni da parte della curatela sull'importo liquidato, dovesse necessariamente trasmettere domanda di insinuazione al passivo per tale importo in prededuzione (entro l'anno dall'emissione della sentenza, atteso il termine decadenziale dei 12 mesi, come da giurisprudenza di Cassazione n. 3872 del 2020).
        Grazie per l'eventuale confronto sul punto
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/09/2023 18:28

          RE: RE: RE: prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

          L'avvocato dovrebbe comunque formulare una richiesta di pagamento e, se il credito viene contestato (anche appurato in sentenza, potrebbe essere contestato il quantum) il creditore dovrebbe procedere all'insinuazione al passivo; la contestazione infatti presuppone una richiesta di pagamento, seppur fatta in modo informale.
          Zucchetti SG Srl
          • Marco Viggiano

            Santa Maria Capua Vetere (CE)
            10/09/2023 16:41

            RE: RE: RE: RE: prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

            Può interpretarsi come contestazione della curatela, l'invio di domanda di insinuazione al passivo, in riscontro al formale sollecito di pagamento trasmesso dal difensore antistario?
            Nel mio caso, per meglio chiarire la fattispecie, la sentenza ed il successivo sollecito sono stati trasmessi al precedente curatore della procedura e pertanto, reinoltrato a seguito della mia nomina in sostituzione, richiesi al collega l'invio di istanza di insinuazione.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              11/09/2023 18:02

              RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

              Se abbiamo ben capito la domanda è se, a seguito della richiesta del legale di pagamento di un credito prededucibile, l'invito da lei rivolto allo stesso legale di presentare una domanda di insinuazione possa essere considerata come contestazione del credito richiesto.
              Se questo è il tema, a nostro avviso l'invito a presentare la domanda di insinuazione difficilmente può essere considerato come una contestazione del credito, sia perché le contestazioni debbono essere specifiche (seppur non analitiche, debbono comunque indicare l'oggetto della contestazione), sia perché l'invito rivolto non ha un significato univoco potendo essere stato dettato anche da una erronea convinzione della necessità di una formale insinuazione.
              Ci sembra ad ogni modo che la questione possa- anzi debba- essere superata non una chiara sua presa di posizione che elimini gli equivoci attuali, nel senso che se intende contestare il credito lo comunica al creditore espressamente specificando le ragioni della contestazione, se, invece, non ritiene di sollevare contestazioni, comunica egualmente questa sua intenzione al creditore e provvede al pagamento se il credito è liquido ed esigibile e se l'attivo fallimentare fa presumere che possa far fronte a tutte le prededuzioni, giusto il disposto dell'art. 111bis l. fall.
              Zucchetti SG srl
              • Santina Meli

                siracusa
                11/06/2024 18:10

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

                Buongiorno, ho necessità di una delucidazione.
                Sono curatore di una società che prima della liquidazione giudiziale aveva subito un'opposizione a decreto ingiuntivo, che poi veniva dichiarata interrotto. Il giudizio nel corso della procedura è stato riassunto ovviamente da controparte e la curatela si è costituita. Ho proceduto alla nomina dello stesso difensore che assisteva la società in bonis.
                La domanda riguarda i compensi di tale difensore della curatela: si tratta di compensi interamente da considerarsi in prededuzione per tutte le fasi del giudizio e quindi sin dalla sua nomina da parte della società in bonis oppure la predeuzione riguarda solo le fasi a a partire dalle quali è stato nominato dalla curatela e quindi nel mio caso dalla fase successiva al deposito delle memorie ex art. 183 VI cpc e per le fasi precedenti dovrebbe presentare una domanda di ammissione al passivo?
                Grazie anticipatamente per la risposta
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/06/2024 12:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

                  "Per effetto della dichiarazione di fallimento, il mandato difensionale prestato nelle controversie non aventi natura personale per il fallito non entra né in una fase di sospensione in attesa che il curatore eserciti la facoltà di cui all'articolo 72 della legge Fallimentare, né e caratterizzato da un'attività, bensì si scioglie immediatamente. Ciò può evincersi sia dall'articolo 43, comma 1, della legge Fallimentare, secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale, sia dall'articolo 43, comma 3, stessa legge, secondo cui l'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione dei processi (di merito) in corso" (Così in termini Cass., 24/02/2020, n.4795)
                  Questa principio dettato dalla Corte per escludere che il legale nominato dall'imprenditore in bonis che abbia continuato l'attività successivamente all'apertura del fallimento abbia diritto al compenso, non riguarda il caso in cui allo stesso legale il curatore abbia dato un mandato a continuare l'attività precedente per riassumere il processo interrotto o costituirsi nello stesso giudizio riassunto da altri. In questo caso si pone il problema della scindibilità o meno delle prestazioni.
                  La S. Corte ha più volte affermato che "La conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, c.c., individua quale dies a quo del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del 7281, ecc.). Queste pronunce riguardano l'individuazione del termine dal quale inizia a decorrere il termine per la prescrizione del diritto al pagamento del consenso, ma l'affermazione che tale termine decorre dalla data del deposito del provvedimento che definisce il giudizio, si spiega con il fatto che con esso l'attività del legale può considerarsi terminata, per cui da quel momento matura il diritto al compenso in virtù del principio di postnumerazione (in virtù del quale principio il diritto dell'avvocato al pagamento del compenso sorge solo quando la sua prestazione è esaurita) relativo a tale tipo di prestazione, che si ricava dall'art. 2225 c.c., posto che il compenso è determinato - salvo patti diversi - in base al risultato ottenuto ed al lavoro necessario per ottenerlo. Peraltro anche in materia di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. il privilegio stesso viene riconosciuto solo al credito riguardante i compensi relativi alle prestazioni per gli incarichi specifici conclusisi nell'ultimo biennio del rapporto professionale complessivo (Da ult. Cass. 16/11/33801; Cass. 22/03/2022, n. 6884).
                  Questi richiami evidenziano l'innegabile collegamento funzionale esistente tra tutte le prestazioni eseguite dal legale a seguito dell'incarico ricevuto, il che comporta che unitaria è la prestazione ed unitario è il compenso, che matura al momento della cessazione dell'incarico; di modo che se questo è cessato dopo che il professionista è stato incaricato dal curatore l'intera prestazione gode, a nostro avviso, della prededuzione, senza poter scindere, per le ragioni dette, tra quelle effettuate prima e quelle dopo l'apertura della procedura concorsuale.
                  Zucchetti SG srl
                • Santina Meli

                  siracusa
                  13/06/2024 16:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

                  Vi ringrazio per la sempre puntuale spiegazione. Avevo dimenticato di specificare che, nel caso di specie, il legale che era già stato nominato dal fallito in bonis, nel giudizio riassunto è stato nominato dalla curatela con spese a carico dell'Erario stante allo stato la mancanza di attivo.
                  Cosa accade in questo caso?
                  Considerato che l'attestazione della mancanza di attivo e l'ammissione al gratuito è avvenuta a partire dalla fase istruttoria (peraltro non sono a conoscenza se il legale abbia già ricevuto acconti dal fallito), io riterrei che le fasi di giudizio che potranno gravare sull'Erario da fare liquidare dal Giudice Istruttore saranno solo quelle a partire dalle quali il legale è stato nominato dalla curatela, anche perchè altrimenti verrebbero annotate nel foglio notizie del fallimento anche spese per attività maturata quando la società era in bonis e non via era ammissione al gratuito, mentre per le fasi precedenti il legale dovrebbe farsi liquidare senza gratuito e chiaramente verrebbe poi pagato dalla procedura solo in caso di integrale pagamento di tutte le prededuzioni in ordine prima di lui.
                  Se così non fosse altrimenti si verrebbe a caricare l'Erario di spese a debito non autorizzate e, non solo, qualora l'attivo realizzato dal fallimento dovesse essere di modesta entità, venendo inserita un'eccessiva spesa nel foglio notizie e dovendosi preliminarmente pagare le spese prenotate a debito, il curatore, così come il consulente fiscale e/o il consulente del lavoro ecc... rischierebbero di non percepire nulla dall'attivo realizzato.
                  Scusate se mi sono dilungata e qualora non fossi stata chiara.
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  16/06/2024 18:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prededuzione spese legali per giudizio riassunto dalla curatela

                  Il discorso che lei fa vale per le spese e diritti, che maturano nel momento in cui sono eseguiti, nel mentre il compenso è unitario e matura al momento della cessazione dell'incarico, per cui, come l'intero compenso è prededucibile in quanto maturato a seguito di incarico del curatore, così, se in questo momento la procedura era ammessa al gratuito patrocinio, l'intero compenso è assoggettato al gratuito patrocinio.
                  La miglior prova della unitarietà del compenso del legale si ha nella costante giurisprudenza che, in tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, ha ripetutamente statuito che "gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale (Cfr. tra le tante, Cass. 22/09/2022 , n. 27721; Cass. 03/09/2021 , n. 23873; Cass. 27/07/2017 , n. 18680; Cass. 26/11/2015, n.24128; Cass. 23/05/2013, n. 12822, Cass. sez. un. 05/10. 2012, n.17045; ecc.). Significativo quanto affermano in motivazione le Sezioni Unite: "non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui - come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare - il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata".
                  Zucchetti SG srl