Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito prededucibile per spese legali contestato e non insinuato

  • Mario Tappino

    genova
    18/03/2024 22:54

    credito prededucibile per spese legali contestato e non insinuato

    buonasera
    in un Fallimento di cui sono curatore mi si pone la seguente questione:
    in un giudizio con più soggetti, il Fallimento viene considerato soccombente verso alcuni e condannato alle relative spese legali.
    richiesto del pagamento, lo contesto, affermando di ritenere la sentenza errata e di volerla impugnare; tuttavia l'appello viene respinto.
    Ora le controparti chiedono il pagamento in prededuzione delle spese legali del primo grado, di cui però non hanno mai chiesto l'ammissione al passivo.
    Trattandosi di un credito originariamente contestato, io ritengo che i creditori avrebbero dovuto insinuarsi al passivo con una domanda ultra tardiva da presentare entro il termine di 1 anno dal sorgere del credito (quindi dalla sentenza di primo grado) o, al massimo, dalla sua contestazione formale.
    Per questi motivo li escluderei dal riparto, ma ovviamente vi chiedo se le mia opinione sia corretta e trovi sostegno in giurisprudenza, visto che probabilmente verrà proposta opposizione
    grazie , cordiali saluti
    MT
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2024 17:39

      RE: credito prededucibile per spese legali contestato e non insinuato

      Con l'appello avverso la sentenza di primo grado lei ha evidentemente contestato il merito e anche le spese poste a varico della procedura; ciò nonostante il creditore avrebbe potuto egualmente insinuarsi al passivo per il credito e per le spese sulla base della sentenza di primo grado non passata in giudicato chiedendo l'ammissione con riserva di cui all'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.. Il creditore, tuttavia non era affatto obbligato a presentare una tale domanda essendo una sua scelta se attendere la decisione dell'appello, che nel frattempo lei aveva proposto oppure garantirsi con una ammissione con riserva che avrebbe determinato l'accantonamento delle somme spettanti in un eventuale riparto.
      Se, come pare di capire, la sentenza di appello non è stata impugnata in Cassazione, il creditore ha un titolo definitivo per insinuarsi al passivo per il credito e per le spese dei gradi di giudizio precedenti. In questa ottica va vista la domanda di ottenere il pagamento in prededuzione delle spese del giudizio di primo grado che lei contesta e può contestare quanto alla collocazione in prededuzione sostenendo che esse traggono origine non dalla sentenza ma dal fatto generatore della controversia e, quindi sono da considerare come credito concorsuale (la questione è controversa).
      A fronte di tale contestazione, il creditore, a norma dell'art. 111bis l. fall., non può fare altro che insinuare il proprio credito per far valere la prededuzione e a questo punto- e solo a questo punto- si porrà il problema di capire se la domanda è super tardiva (come sembra) e se il creditore fornisce la prova della non imputabilità del ritardo, tenendo conto che il suo diritto definitivo alla pretesa è derivato dalla sentenza di secondo grado.
      Al momento, quindi, lei può limitarsi a contestare la prededucibilità del credito per le spese del giudizio di primo grado, per cui non procede al pagamento extra riparto del credito né lo include nel riparto, anche se per prudenza è sempre meglio tenere conto (nella determinazione dell'accantonamento generale), che la tesi del creditore potrebbe in futuro essere accolta.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Tappino

        genova
        22/03/2024 13:37

        RE: RE: credito prededucibile per spese legali contestato e non insinuato

        Grazie per la risposta, su cui però avrei due chiarimenti ulteriori:
        - dopo aver fatto qualche approfondimento, mi sembra che la sentenza della cassazione n. 17594/19 avvalori la mia tesi per cui il creditore avrebbe dovuto insinuarsi al passivo entro il termine di un anno dalla sentenza di primo grado, e non dopo la sentenza di appello: mi sembra innegabile infatti che il credito fosse sorto già allora, anche se non era ancora ancora cristallizzato/definitivo;
        - non sapevo che in simili casi vi fosse possibilità di contestare la prededuzione : potete fornirmi qualche riferimento dottrinale o giurisprudenziale per avvalorare la natura non prededucibile del credito?
        Grazie
        MT
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/03/2024 16:14

          RE: RE: RE: credito prededucibile per spese legali contestato e non insinuato

          Nella precedente risposta noi abbiamo detto che il creditore avrebbe potuto egualmente insinuarsi al passivo per il credito e per le spese sulla base della sentenza di primo grado non passata in giudicato chiedendo l'ammissione con riserva, ed abbiamo aggiunto che il creditore non era obbligato ad proporre una domanda di insinuazione con riserva potendo attendere la decisione definitiva ed insinuare il credito in via pura e semplice. La sentenza n. 17594/2019 della S. Corte, da lei richiamata, non è di aiuto in quanto non affronta questo tema, bensì il diverso problema delle modalità della presentazione delle domande tradive per crediti sopravvenuti prededucibili fissando il termine di un anno previsto dall'art. 101 l.fall; nel caso il problema è da quando incomincia a decorrere tale termine per stabilire se l'insinuazione è tardiva io supertardiva. A nostro avviso dalla sentenza definitiva in quanto, dopo la sentenza di primo grado impugnata in appello, il creditore poteva sì esercitare il suo diritto di insinuarsi ma doveva farlo chiedendo l'ammissione con riserva, che si tramutava in un beneficio per lui al quale può rinunciare; ovviamente sono possibili, interpretazioni diverse, anche se su questo tema non ci risultano precedenti specifici, che probabilmente si formeranno in futuro per la diversa e più stringente regolamentazione delle super tradive di cui all'art. 208 CCII.
          Quanto alla seconda questione non vi è dubbio che anche i crediti prededucibili possano essere contestati perché lo prevede l'art. 111-bis l. fall. Il problema è se sia contestabile la prededucibilità delle spese di causa pregresse, in ordine al quale abbiamo ricordato che è oggetto di controversia in quanto si può sostenere che le spese di causa trovano la loro fonte nel provvedimento di liquidazione intervenuto dopo l'apertura del fallimento per cui potrebbero essere considerate in prededuzione oppure che trovano origine nel fatto costitutivo che ha dato luogo alla controversia giudiziaria. Noi siamo del parere che per i giudizi in cui non è stato parte il curatore sia preferibile questa seconda soluzione, ma è difficile darle precedenti perché la questione non ci risulta essere stata trattata ex professo ma emerge dalle varie decisioni; ad esempio proprio nella sentenza n. 17549/2019 si discute di spese legali chieste in prededuzione e contestate, tanto che sono state escluse dal passivo, poi impugnato.
          Zucchetti SG srl