Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

IMU A SEGUITO DI RINUNCIA IMMOBILE

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    28/10/2021 10:18

    IMU A SEGUITO DI RINUNCIA IMMOBILE

    Gent.mi
    vi sottopongo il seguente quesito.
    Curatore fallimentare di una società proprietaria di alcuni beni immobili.
    Una parte dei beni immobili vengono ceduti, mentre altri beni immobili non vengono dismessi ai sensi dell'art. 104-ter l.f.
    Il Comune chiede al Curatore il pagamento dell'IMU (relativamente ai beni non dismessi) per il periodo intercorrente dalla data del fallimento e sino alla chiusura della procedura. Non avendo dismesso i beni immobili, la procedura non ha pagato l'IMU, essendo tale massa incapiente.
    Il COMUNE a chi deve chiedere il pagamento dell'IMU per il periodo intercorrente dalla data del fallimento in avanti? Al legale rappresentante della società?
    E se dalla data di apertura del fallimento alla data della chiusura del fallimento sono già decorsi oltre 5 anni, il COMUNE può chiedere al legale rappresentante il pagamento dell'IMU seppure il credito si è prescritto? Oppure dalla data di apertura del fallimento, i termini per la prescrizione si è interrotto?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/11/2021 06:36

      RE: IMU A SEGUITO DI RINUNCIA IMMOBILE

      Non essendo stati acquisiti gli immobili alla massa attiva del fallimento, ovvero essendo stato abbandonati e quindi non ceduti dalla procedura, il fallimento non è debitore dell'IMU.

      Il Comune dovrà quindi chiedere tale tributo alla società proprietaria.

      Per quanto riguarda la prescrizione, la materia non è stata chiarita in via ufficiale, non possiamo quindi che tentare una risposta sulla base dei principi generali:

      - se i beni non sono stati acquisiti all'attivo, vale a nostro avviso la prescrizione ordinaria, dalla data di maturazione del debito, anno per anno

      - se sono stati acquisiti e successivamente abbandonati, riteniamo che il termine quinquennale decorra dal momento dell'abbandono (ma, ripetiamo, è una nostra interpretazione e ben potrebbe essere sostenuta una tesi diversa).
      • Andrea Colantonio

        LANCIANO (CH)
        21/05/2026 09:35

        RE: RE: IMU A SEGUITO DI RINUNCIA IMMOBILE

        La conclusione resterebbe confermata anche in caso di rinuncia alla liquidazione del bene dopo l'infruttuoso tentativo di vendita?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/05/2026 11:55

          RE: RE: RE: IMU A SEGUITO DI RINUNCIA IMMOBILE

          Che vi sia stato o meno un tentativo di vendita è irrilevante: se l'immobile viene abbandonato l'IMU non è dovuta.