Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Differimento udienza tardive

  • Silvia Angelini

    Viareggio (LU)
    14/03/2021 22:19

    Differimento udienza tardive

    Buonasera, Vorrei un Vostro consiglio: in sede di udienza per l'esame delle istanze di insinuazione tardiva il G.D. ha esaminato le istanze ed emesso relativo provvedimento rinviando l'udienza di oltre trenta giorni per l'esame di una sola domanda, potendosi così includere nella nuova data l'esame di ulteriori istanze tardive successivamente pervenute:
    1) è consigliabile comunicare la nuova fissazione udienza ai soli creditori tardivi da includersi a seguito rinvio?
    2) il curatore procede a nuovo deposito progetto stato passivo in relazioni solo ai nuovi cronologici tardivi?

    Ringrazio in anticipo
    Dott.Silvia Angelini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2021 19:52

      RE: Differimento udienza tardive

      Il fatto che il giudice delegato abbia rinviato l'udienza di verifica delle domande tardive di trenta giorni per approfondire l'esame di una sola domanda già presentata non dovrebbe comportare di per sé alcuna comunicazione proprio perché si tratta di un rinvio, che i creditori interessati, avvertiti dell'udienza originaria avrebbero potuto conoscere se avessero partecipato all'udienza fissata. Né sarebbe necessario la presentazione da parte sua di un nuovo progetto di stato passivo, avendo già provveduto ad esprimersi sulla domanda non esaminata con il progetto depositato 15 giorni prima dell'udienza che si è tenuta.
      Lei però alla prossima udienza vorrebbe esaminare anche altre domande nel frattempo pervenute, il che è possibile, ma deve tenere conto che per i relativi creditori la prossima udienza è la prima fissata per l'esame delle loro domande. Di conseguenza lei deve formnere un progetto di stato passivo delle nuove domande che esamina e deve sicuramente avvertire i creditori coinvolti giusto il disposto del secondo comma dell'art. 101 l. fall. nella parte in cui prevede che "Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza". La norma come vede, parla solo di avviso ai creditori che hanno presentato la domanda tardiva, ma, come regola generale, è opportuno coinvolgere anche i creditori già ammessi in modo che possano partecipare al contraddittorio in udienza, specie se lo ha fatto per la precedente udienza delle tardive.
      Zucchetti SG