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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
contratti di subappalto - richiesta prededuzione
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Luigi Barbieri
Padova20/06/2018 20:23contratti di subappalto - richiesta prededuzione
Gentili Signori,
prima che venisse dichiarato il fallimento, la società ora fallita aveva stipulato dei contratti di subappalto con ditte terze.
In data successiva al fallimento il subappaltatore ha emesso fattura per ottenere le ritenute a garanzia già trattenute dall'ente pubblico appaltante.
In sede di riconoscimento del credito il subappaltatore chiede sia l'ammissione delle ritenute di cui sopra sia l'ammissione delle fatture emesse per lavori eseguiti ante fallimento.
Entrambe le richieste in prededuzione.
Ritenete corrette entrambe le richieste?
In attesa, ringrazio sin d'ora ed invio i miei migliori saluti
Luigi Barbieri
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/06/2018 20:15RE: contratti di subappalto - richiesta prededuzione
Secondo Cass. 16/02/2016, n. 3003, "ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 R.D. n. 267 del 1942, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio". Questo principio è ripreso, pari pari, da Cass. n. 3402 del 2012 che, sulla base dello stesso aveva ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentante tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi dell'art. 118 , co. 3 dlgs n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore.
La Corte del 2016, nel riprendere questo principio ammonisce che lo stesso non va inteso nel senso che un tal credito vada ammesso, sempre e comunque, in prededuzione (finendo per dar luogo ad una sorta di innominato privilegio) e ciò anche se la massa dei creditori non tragga alcuna concreta soddisfazione dall'esecuzione di quel pagamento (per il minor o nullo o incerto introito che a quel pagamento consegua). Al contrario, l'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente-P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito.
A questo principio deve ispirarsi anche lei nel valutare il riconoscimento delle prededucibilità ai crediti del sub appaltatore.
Zucchetti SG srl
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Mattia Callegari
Venezia24/11/2020 10:36RE: RE: contratti di subappalto - richiesta prededuzione
Buongiorno,
in merito alla prededuzione del credito vantato dal subappaltatore segnalo Cassazione civile sezioni unite - 02.03.2020, n. 5685 secondo la quale il meccanismo che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore in attesa delle fatture di quelli effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito alla sola ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis. Tale meccanismo non può quindi essere applicato al caso in cui il contratto di appalto si sciolga in ragione della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, giacché in questa ipotesi il subappaltatore diviene un creditore concorsuale dell'appaltatore, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/11/2020 19:44RE: RE: RE: contratti di subappalto - richiesta prededuzione
La ringraziamo per aver riportato nelle varie discussioni ove si accennava al precedente orientamento in materia, la nuova interpretazione data da Cass. sez. un. 02/03/2020 n. 5685, che avevamo segnalato nella risposta data a lei in data 16.11.2020.
Zucchetti SG srl-
Antonio Perfetto
Bologna25/09/2025 17:02RE: RE: RE: RE: contratti di subappalto - richiesta prededuzione
Gentilissimi,
nel mio caso, la liquidazione giudiziale riguarda il subappaltatore.
PRATICAMENTE:
la società "liquidata" ha eseguito lavori (ovviamente prima della sentenza di liquidazione giudiziale) ed ha emesso la fattura decurtata della trattenuta a titolo di garanzia del 5%
es.
+ imponibile lavori € 22.000
- 5% trattenuta € 1.100
= tot. fattura da pagare € 20.900 (fattura con reverse charge).
Ante procedura la liquidata ha incassato il totale previsto dalla fattura di € 20.900.
ora come Curatore devo recuperare l'importo di € 1.100 che il cliente non aveva pagato?
o ci sono delle motivazioni che potrebbero impedirmelo?
grazie per il vostro contributo.. sempre utile per aprire discussioni tra i colleghi e per condividere le esperienze dei colleghi!
Antonio Perfetto
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/09/2025 18:18RE: RE: RE: RE: RE: contratti di subappalto - richiesta prededuzione
Poiché l'importo del 5% è una ritenuta di garanzia che non viene pagata dal committente in fase di liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori a garanzia del buon esito dei lavori eseguiti dall'appaltatore o subappaltatore, questa decurtazione dell'importo è esigibile da parte del soggetto esecutore a seguito del favorevole esito del collaudo finale, per cui l'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'appaltatore o del subappaltatore non determina l'immediato svincolo delle ritenute a garanzia.
La giustificazione di tale conclusione è più evidente nei contratti di appalto pubblico (lei non ci dice la natura dell'appalto) in quanto l'art. 30, comma 5-bis del codice appalti (non toccato dalle modifiche apportate dall'art. 372 del CCII), prescrive che "In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva". Questa condizione di esigibilità vale anche se il soggetto che ha subito la decurtazione è ammesso alla liquidazione giudiziale e il contratto di appalto o subappalto si scioglie con l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 186 CCII) perché essendo prevista dalla legge prescinde dalle statuizioni co0ntrattuali.
Negli appalti privati se il contratto continua , come pure può avvenire a norma dell'art. 186 CCII, la clausola contrattuale sulla trattenuta in garanzia continua anch'essa ad avere valore; se il contratto si scioglie, riteniamo che egualmente la curatela non possa pretendere il pagamento immediato della trattenuta perché la condizione della esigibilità a fine collaudo è sorta già in precedenza, nel momento in cui è stata effettuata, e lo scioglimento opera dalla data dell'apertura della procedura.
Zucchetti SG srl
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