Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Invio Stato passivo Tardive e richiesta documenti creditori

  • Leonardo Donnola

    Spoleto (PG)
    09/03/2022 09:26

    Invio Stato passivo Tardive e richiesta documenti creditori

    Buon giorno,
    vorrei approfondire con Voi la questione del trattamento della documentazione relativa alle insinuazioni al passivo e della trasmissione dello stato passivo delle domande tardive a tutti i creditori.

    In particolare Vi chiedo se:

    1) debbo trasmettere anche ai creditori TEMPESTIVI già insinuatisi al fallimento il progetto (prima) e lo stato passivo (poi) formatosi per le domande TARDIVE;
    2) se i creditori Tempestivi già insinuatisi hanno diritto o meno a richiedere la documentazione inerente le domande TARDIVE presentate;
    3) se, l'eventuale risposta positiva al quesito sub 2 sia un attività che può esercitare in proprio il Cuyratore, ovvero per accedere alla documentazione sub 2) i creditori debbano richiedere autorizzazione al GD.

    Di mio ritengo che:
    - il PROGETTO di stato passivo delle domande tardive NON debba essere trasmesso ai creditori tempestivi (o tardivi) già definitivamente ammessi al passivo atteso che, nella fase di verifica dinanzi al GD, ciascun creditore (salvo mio errore) può sollevare osservazioni esclusivamente sulla propria posizione;

    - al contrario, lo stato passivo formatosi per le domande TARDIVE debba essere contestualmente trasmesso non solo ai diretti interessati, ma anche a tutti i creditori già insinuatisi definitivamente, vista la possibilità per questi ultimi di proporre opposizione anche avverso la decisione del GD su tutti gli altri crediti;

    - sulla competenza del Curatore a trasmettere a ciascun creditore che ne faccia istanza le domande di insinuazione pervenute, ovvero sulla necessità di autorizzazione del GD non ho certezze, anche se riterrei che il Curatore possa soddisfare in proprio la richiesta senza autorizzazione.

    Vorrei, pertanto, un Vs parere in merito.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2022 19:07

      RE: Invio Stato passivo Tardive e richiesta documenti creditori

      Va premesso che l'udienza di verifica dello stato passivo è il luogo ove si attua il contraddittorio incrociato tra tutti i credito con il curatore eil giudice che decide e dove ciascun creditore può addurre le ragioni a sostegno del proprio credito ma anche far valere le ragioni per cui il credito o la preferenza di altro creditore non debbano essere riconosciuti; di conseguenza il creditore non ammesso in conformità di quanto richiesto può proporre opposizione allo stato passivo una volta dichiarato esecutivo e se ritiene che sia stato ammesso un credito o una preferenza non dovuta può proporre imougnazione del credito ammesso (art. 98 l. fall.).
      Pertanto la conoscenza da parte dei creditori della data dell'udienza di verifica è fondamentale, e non a caso l'avviso ai creditori di cui all'art. 92 va fatto a tutti i creditori, in modo che essi messi a conoscenza dell'udienza e vi possano partecipare , e poi va trasmesso il progetto di stato passivo in modo che possano muovere le osservazioni e presentare nuovi documenti e possano, infine, discuterne all'udienza nel contraddittorio con tutti.
      Questo meccanismo che è delineato dalla normativa di cui agli artt. 92 e segg. funziona abbastanza bene per le domande tempestive, nel mentre patisce qualche limitazione quanto all'esame delle domande tardive (che sono quelle presentate dopo il termine di trenta giorni prima dell'udienza di verifica e non oltre il termine di dodici mesi, prorogabile fino a diciotto, dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo). Invero, l'art. 101, co. 2, l. fall. stabilisce che "il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza" e che "il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza" in cui le relative domande saranno contestualmente esaminate dal giudice delegato.
      Il fatto che il secondo comma dell'art. 101 preveda che l'avviso della data dell'udienza per l'esame delle tardive vada fatto solo a "coloro che hanno presentato la domanda", induce a ritenere che lo stesso avviso non vada fatto ai creditori tempestivi già ammessi allo stato passivo e questa violazione dei principi del contraddittorio viene spiegata dalla dottrina col fatto che il giudice delegato fissa le udienze per l'esame delle tardive al momento della chiusura dell'ultima udienza di verifica delle domande tempestive, e che, quindi, questo calendario delle future udienze sia trasmesso a tutti i creditori unitamente allo stato passivo. Spiegazione plausibile che induce comunque a fare la comunicazione anche ai creditori tempestivi già ammessi qualora il giudice, come spesso avviene, non fissi un calendario delle udienze per l'esame delle tardive. Soluzione tuttavia non del tutto soddisfacente in quanto, oltre alle domande tardive, vi sono quelle super tardive ( che sono quelle presentate oltre il termine di dodici mesi, o di diciotto, in caso di proroga, dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e fino all'esaurimento delle formalità del riparto) per le quali non è possibile fissare un calendario preventivamente.
      Di questo si è reso conto il legislatore del codice della crisi, ed, infatti, il secondo comma dell'art. 208 CCII precisa che "quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza". Ossia il giudice non deve più predisporre preventivamente per l'esame delle domande tardive un calendario delle udienze, una ogni quattro mesi salvo urgenze, ma fissa le udienze solo quando vengono presentate domande tardive e coerentemente il curatore deve dare avviso della data dell'udienza non soltanto a coloro che hanno presentato la domanda tardiva ma "a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo".
      E' consigliabile, pertanto, già oggi, anticipando il futuro sistema, seguire questa linea e avvertire, quindi, dell'udienza fissata per l'esame delle domande tardive o super tardive tutti i creditori, compresi quelli già ammessi in precedenza, in modo che siano messi in grado di partecipare alla stessa, trasmettere agli stessi il progetto di stato passivo depositato in cancelleria dal curatore e lo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato, in modo che possano proporre eventuali impugnazioni dei crediti ammessi..
      Quanto alla documentazione del fallimento e all'esame della stessa, soccorre l'art. 90 l. fall., il cui quarto comma prevede che "Gli altri creditori (diversi da quelli facenti parte del comitato creditori) ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore". Ritualmente, quindi costoro devono rivolgersi al giudice, che sentito il curatore, decide se dare accesso all'esame, per cui non esiste alcun obbligo del curatore di evadere le richieste di trasmissione di documenti che eventuali creditori gli rivolgono. Tuttavia, anche qui è necessaria una qualche collaborazione, per cui , una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice, potrebbe il ciratore trasmettere gli atti e documento di cui è autorizzata la visione senza costringere gli interessati a recarsi in cancelleria, ove intralcerebbero solo il lavoro degli addetti già sovraccarichi.
      Zucchetti SG Srl
      • Chiara Costa

        Piacenza
        19/12/2024 18:08

        RE: RE: Invio Stato passivo Tardive e richiesta documenti creditori

        Chiedo cortesemente se il progetto di stato passivo delle domande tardive debba essere trasmesso anche ai creditori tempestivi ammessi.
        Ringrazio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/12/2024 20:14

          RE: RE: RE: Invio Stato passivo Tardive e richiesta documenti creditori

          Certamente si, dato che anche i creditori già ammessi potrebbero avere interesse a contestare l'ammissione tardiva per loro eventualmente pregiudizievole. Il nuovo codice è stato particolarmente attivo su questo aspetto della tutela dei creditori già ammessi in quanto al comma 2 dell'art. 208 c.c.i.i. è previsto che la data fissata per la verifica delle domande tardive sia comunicata anche ai creditori già ammessi, proprio per consentire a costoro di partecipare all'udienza. Inoltre, l'art. 208, comma 2, dispone che il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse fome di cui all'art. 203 e poi richiama applicabili alle tardive le disposizioni di cui agli artt. da 201 a 207.
          Zucchetti SG srl