Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio dei professionisti - presupposto oggettivo

  • Massimo Impeciati

    Roma
    25/03/2024 16:06

    Privilegio dei professionisti - presupposto oggettivo

    Buonasera in merito alla valutazione di una istanza di insinuazione di un professionista in una procedura chiedo il vostro conforto in merito alla seguente considerazione e valutazione:
    Non tutti i rapporti professionali godono del privilegio ex art.2751 n.2 cc, (sebbene svolti nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento).
    Il privilegio contemplato dall'Art.2751-bis n. 2 Codice Civile non compete per qualsiasi emolumento dovuto in forza di contratto di prestazione intellettuale, ma soltanto al corrispettivo che, per essere
    riconducibile ad una attività di carattere personale del prestatore d'opera intellettuale, assume i connotati della retribuzione. (Trib. Bologna – 04/03/1977).
    Quindi sembrerebbe che tutti i rapporti non supportati da un contratto di prestazione d'opera svolto con cadenza continuativa, siano esclusi dal privilegio. E' corretto ?
    Vi ringrazio fin da ora per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/03/2024 11:58

      RE: Privilegio dei professionisti - presupposto oggettivo

      No, anche una prestazione singola e occasionale, ove preveda una retribuzione, attribuisce al relativo credito la prelazione di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.. Tale privilegio, infatti, secondo ormai pacifica giurisprudenza, va riconosciuto allorquando il professionista dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione da lui svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, anche se formalmente richiesto dall'associazione.
      La unitarietà dell'incarico o la continuità dello stesso rileva ai fini del calcolo del biennio coperto da privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., dato che il biennio a ritroso decorre non dal momento dell'apertura della procedura concorsuale, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile. Di conseguenza, nel caso di incarico unitario, il limite biennale sostanzialmente è privo di rilevanza perché, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari, che maturano al momento della cessazione dello stesso, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.
      Se si applicasse la stessa regola anche al caso di pluralità di incarichi allo stesso professionista- ossia se ciascuno di essi fosse considerato in modo autonomo e a ciascuno si applicasse la regola del limite biennale a decorrere dalla cessazione di ciascuno- è chiaro che il limite biennale sostanzialmente non troverebbe mai applicazione. Per dare un significato alla norma, la Cassazione (la più chiara su questo tema è Cass. 14/10/2015 n. 20755), ha chiarito che, pur dovendosi riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, non può considerarsi ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale ed è in relazione al rapporto nel suo complesso che opera il limite dei due anni. Invero, - precisa la Corte- detto limite, "opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, "gli ultimi due anni prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".
      Zucchetti SG srl