Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE CONSECUZIONE PROCEDURE

  • Alessandra Cecconi

    Poggibonsi (SI)
    06/05/2020 12:14

    COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE CONSECUZIONE PROCEDURE

    Buongiorno,
    in una procedura di concordato preventivo con riserva era stata nominata Commissario Giudiziale.
    La società ha presentato il piano, è stata ammessa alla procedura, ma in sede di adunanza dei creditori e nei successivi 20 gg non sono state raggiunte le maggioranze. Pertanto, pendendo istanza di fallimento, il Tribunale ha dichiarato il fallimento della società confermando il sottoscritto Commissario quale Curatore Fallimentare.
    Il mio quesito è il seguente:
    in qualità di Commissario Giudiziale non ho ottenuto la liquidazione del compenso per l'attività svolta.
    A questo punto, devo presentare domanda di insinuazione al passivo fallimentare (nel quale sono ora Curatore) per il compenso spettante per l'attività di Commissario Giudiziale? In tal caso, il privilegio spettante per il compenso del Commissario è quello relativo alle spese di giustizia ex art. 2755?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/05/2020 20:04

      RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE CONSECUZIONE PROCEDURE

      Il credito per il compenso quale commissario, sia per la fase del concordato con riserva che quella piena, è qualificabile come prededucibile e tra questi, ove l'attivo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, è da considerare come una spesa di giustizia, assistita dai privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c..
      Per la liquidazione del compenso deve rivolgersi al tribunale e, una volta ottenuta la liquidazione, essendo in prededuzione, può chiedere l'autorizzazione al giudice delegato al prelievo, a meno che l'attivo non appaia insufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni.
      Zucchetti SG srl
    • Lucio Santin

      Pesaro (PU)
      07/09/2021 14:22

      RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE CONSECUZIONE PROCEDURE

      Buongiorno, mi unisco alla
      Discussione della collega per sottoporvi un caso simile. Domanda di concordato in bianco, presentata nelle more di un'istanza fallimentare pendente, con contestuale nomina di un commissario giudiziale. Decorso il termine per la Presentazione della documentazione e della proposta senza che l'istante presenti alcunché, il concordato viene revocato. Il commissario giudiziale fa istanza per la liquidazione del compenso, che viene determinato dal giudice. Dopodiché viene dichiarato il fallimento dell'istante è nominato curatore il precedente commissario giudiziale. Nonostante si tratti della stessa persona, è necessario che il commissario giudiziale faccia istanza di insinuazione al passivo per l'attività svolta nella fase c.d prenotativa del
      Precedente concordato indicando il
      Compenso così determinato e liquidato dal giudice con privilegio quale spesa di giustizia ex artt. 2755/2770? Vi ringrazio per il prezioso contributo. Un cordiale saluto
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/09/2021 17:25

        RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE CONSECUZIONE PROCEDURE

        Non vi è dubbio che il il commissario possa azionare nel fallimento il credito per il suo compenso liquidato per le sue prestazioni nel concordato con riserva facendo valere il privilegio quale spese di giustizia ex art. 2755 e 2770 c.c.. In tal caso deve presentare formale domanda di ammissione ed essendo il curatore del fallimento lo stesso commissario deve chiedere la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc per esaminare la sua domanda.
        Il dubbio è se il credito indicato goda della prededuzione. Dubbio legittimo visto che questo costituisce uno dei quesiti che la Sez. prima della Cassazione, con ordinanza 23/04/2021, n.10885 ha chiesto siano sottoposti all'esame delle sezioni unite. Invero con detto provvedimento la Corte ha chiesto che le sezioni unite siano chiamate a decidere, tra l'altro "v) se il preconcordato sia una fase di un'organica procedura o se la procedura di concordato preventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il provvedimento di ammissione del tribunale; vi) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordataria in bianco che non varca la soglia dell'ammissibilità ovvero in caso di revoca della proposta da parte del proponente". Bisognerà attendere cosa diranno le sezioni unite sul punto.
        Zucchetti SG srl