Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione credito ipotecario

  • Vincenzo Cucco

    Modena
    21/01/2025 10:12

    ammissione credito ipotecario

    Creditore ammesso al passivo in virtu di cambiale ipotecaria:, da sentenza che decide su opposizione art. 98 l.f.
    La sentenza ammette con grado ipotecario, oltre interessi legali
    Ora devo formulare progetto di riparto del 100% ma mi chiedo se sia da aggiungere l'importo degli interessi legali
    • Vincenzo Cucco

      Modena
      21/01/2025 10:13

      RE: ammissione credito ipotecario

      preciso che l'attivo realizzato non deriva da beni ipotecati
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/01/2025 19:20

      RE: ammissione credito ipotecario

      L'ipoteca cambiaria di cui all'art. 2831 c.c., presenta alcune caratteristiche rispetto alla ordinaria ipoteca che riguardano le modalità della costituzione e gli effetti. Quanto a questi ultimi, che qui rilevano, l'inerenza dell'ipoteca alla cambiale si manifesta in una proiezione della garanzia al di là dei limiti soggettivi del singolo rapporto cambiario, operando a favore di tutti gli acquirenti del titolo; a norma del combinato disposto degli artt. 2831 e 2839 c.c., infatti, l'ipoteca viene iscritta a favore del possessore attuale della cambiale nei registri immobiliari e, poi, segue la sorte del credito in quanto si trasmette ai successivi possessori. Dal punto di vista oggettivo, invece, l'ipoteca cambiaria non presenta diversità, nel senso che l'ipoteca anche in tal caso va iscritta su un bene immobile e costituisce una garanzia specifica, nel senso che il pagamento del credito in via prelatizia ipotecaria può avvenire solo sull'immobile gravato ossia sul ricavato dalla vendita dell'immobile ipotecato (art. 54, comma 1, l. fall.)
      Orbene, se, come precisa, l'attivo realizzato che intende distribuire non deriva da beni ipotecati, il credito ipotecario (e non solo gli interessi) non può essere incluso nel riparto con la prelazione ipotecaria, Eventualmente se l'immobile oggetto dell'ipoteca cambiaria non è stato ancora liquidata e vendita del bene (art. 54, comma 2, l. fall.) e predispone un piano di riparto per i chirografari, potrebbe includere nello stesso il creditore ipotecario trattandolo alla stregua di un chirografario (e quindi niente interessi post procedura) salvo aggiustamenti dopo la vendita (art. 54, comma 2, l. fall.).
      Quando farà il riparto dei ricavato del bene ipotecato a garanzia del credito cambiario potrà riconoscere gli interessi nei limiti di cui all'art. 2855 c.c., trattandosi di interessi generati da credito ipotecario.
      Zucchetti SG Srl