Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compensazione di crediti

  • Stefania Marzolani

    PADOVA
    24/02/2025 09:19

    compensazione di crediti

    Buongiorno e grazie fin d'ora per il Vostro prezioso lavoro.
    Il quesito è il seguente: una società presenta domanda di composizione negoziata della crisi, nell'ambito della quale vengono concesse le misure di protezione per 4 mesi. Successivamente - ma nella vigenza delle misure di protezione - rinuncia alla CNC e presenta domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi nella quale vengono concesse le misure di protezione per il periodo di 60 giorni per il deposito del piano. Scaduti i 60 giorni, in assenza di piano, viene aperta la liquidazione giudiziale. Una delle banche creditrici insinuate, afferma di aver compensato il proprio credito derivante da anticipo fatture insolute con il saldo attivo di altro conto corrente formatosi nel periodo successivo alla domanda di CNC ma precedente alla apertura della liquidazione sostenendo che era impossibilitata alla revoca dei rapporti per via delle misure di protezione e essendoci espressa clausola contrattuale di compensazione. E' corretta l'impostazione della banca o la compensazione poteva essere domandata solo in sede di domanda di ammissione al passivo, con la conseguente revocabilità dei versamenti effettuati sul conto ante liquidazione? Grazie molte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/02/2025 19:34

      RE: compensazione di crediti

      Riteniamo che la banca possa fare la compensazione. La composizione negoziata della crisi, infatti, non apre una procedura concorsuale, ma si tratta di un percorso di soluzione della crisi attraverso l'opera di un esperto, nel corso della quale il debitore è in bonis e, come precisa l'art. 21 c.c.i.i., "conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa", con le limitazioni poste dallo stesso art. 21 e dall'art. 22. Tanto vuol dire che il credito verso la banca da conto corrente attivo formatosi durante il periodo della composizione negoziata, era un credito nato in capo al debitore così come allo stesso debitore era rapportabile il credito per finanziamento effettuato prima ancora del accesso alla composizione negoziata. Venuta meno con l'apertura della liquidazione giudiziale le limitazioni dell'autotutela prescritte dal comma 5 dell'art. 18 e dal comma 5 dell'art. 16- che effettivamente impedivano alla banca nella fase della composizione negoziata di poter revocare gli affidamenti- , e rimasto il normale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 150 (salva diversa disposizione di legge), la banca si è trovata con un credito e un debito entrambi di natura concorsuali in quanto sorti nei confronti del debitore quando era in bonis e, pertanto assoggettabili a compensazione.
      Zucchetti SG srl l