Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Cartelle pagamento successive all'apertura del fallimento

  • Samuela Bruè

    MACERATA
    20/10/2025 11:52

    Cartelle pagamento successive all'apertura del fallimento

    Buongiorno,
    avrei piacere di conoscere il Vostro parere sulla seguente fattispecie:
    l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato alla pec della procedura 2 cartelle di pagamento per ad "Atti giudiziari" relative ad anni successivi all'apertura del fallimento. Nel dettaglio, le stesse fanno riferimento a multe e ammende, cassa ammende e spese processuali relative a due sentenze emesse nei confronti del socio fallito (si tratta di una snc). Preciso che la sottoscritta non era a conoscenza dei procedimenti penali in questione e che non sono state fatte insinuazioni al passivo. Alla luce di quanto sopra esposto chiedo Vostro parere in merito alla trattazione dei crediti in questione.
    Grazie della Vostra disponibilità
    Dott.ssa Samuela Bruè
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/10/2025 19:11

      RE: Cartelle pagamento successive all'apertura del fallimento

      I dati esposti nel quesito non ci consentono di dare una risposta certa.

      In particolare non ci è chiaro se si tratti di procedimenti avviati prima o dopo l'apertura della procedura, e soprattutto:
      - se quanto richiesto derivi da fatti ante procedura (come potrebbe essere per le ammende direttamente conseguenti atti compiuti dal fallito prima dell'apertura della procedura)
      - o da fatti successivi a tale evento (come parrebbe essere per l'addebito delle spese processuali, deciso in sentenza emessa dopo l'apertura della procedura e conseguente al contenuto di tale sentenza).

      In linea generale, trattandosi di atti giudiziari successivi all'apertura della procedura, dei quali Curatore non era (e non doveva essere, atteso che l'art. 43 l.fall e il corrispondente art. 143 CCII riguardano esclusivamente le "controversie ... relative a rapporti di tipo patrimoniale") nemmeno a conoscenza, riteniamo che gli importi a debito che ne conseguono siano di competenza del debitore personalmente, e non in alcun modo della procedura concorsuale che lo riguarda.

      Ma, come anticipato, per una risposta più precisa bisognerebbe avere maggiori dettagli.