Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ERDI DI CO.CO.CO AMMESSO AL PASSIVO IN PRIVILEGIO

  • Micaela Marcelli

    POGGIBONSI (SI)
    14/10/2026 17:38

    ERDI DI CO.CO.CO AMMESSO AL PASSIVO IN PRIVILEGIO

    Buonasera ,
    in relazione alla seguente situazione:
    1) il creditore co.co.co. con busta paga ammesso al passivo è deceduto e gli eredi, il coniuge ed il figlio, hanno accettato l'eredità ed hanno presentato istanza per sostituire, nello stato passivo, la posizione del de cuius con le loro posizioni individuali pari ad 1/2 ciascuno.
    2) Gli eredi hanno presentato un'unica domanda a firma di uno studio associato delegato dagli eredi con delega esposta in calce alla stessa domanda di sostituzione, che riporta le firme autografe dei 2 eredi e dello studio delegato ed hanno allegato dichiarazione di successione, certificato di morte e documenti identità degli eredi.
    Sottopongo alcune questioni:

    1- E' corretta la sostituzione del creditore deceduto nello stato passivo? oppure nello stato passivo si mantiene il creditore deceduto senza alcuna modifica e poi al riparto le eventuali somme vengono bonificate agli eredi al netto delle ritenute?
    2- L'indirizzo pec da utilizzare per le comunicazioni ai creditori andrà sostituito con quello comunicato dagli eredi per la loro posizione? (preciso che quella del de cuius non è più attiva)
    3- La busta paga era stata già predisposta e non pagata ante fallimento, chiedo se i modelli CU e 770 dovranno essere redatti a nome del de cuius e inviati agli eredi beneficiari oppure devono essere redatti a nome degli eredi;
    Quali ulteriori adempimenti ci sono da porre in essere per la posizione?

    In attesa del Vostro parere porgo Distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/10/2026 16:27

      RE: ERDI DI CO.CO.CO AMMESSO AL PASSIVO IN PRIVILEGIO

      Dalla descrizione dei fatti emerge che il co.co.co.- che per comodità espositiva, chiameremo A- è stato già ammesso al passivo e tale ammissione ha riconosciuto ad A non solo il credito azionato, ma anche il diritto di partecipare al concorso sostanziale, ossia ad ottenere il pagamento del credito ammesso secondo le modalità del fallimento o della liquidazione giudiziale attraverso i riparti e nella misura consentita dall'attivo in relazione alla collocazione riconosciuta al credito. Questo diritto era entrato nel patrimonio di A al momento della definitiva ammissione e, quindi, trattandosi di un diritto patrimoniale, esso si trasmesse agli eredi. Costoro, pertanto, per subentrare nella posizione di A non devono formulare una domanda di ammissione al passivo, né di modifica dello stato passivo con sostituzione ex art. 111, comma 2 l. fall. o art. 221 c.c.i.i., dato che queste norme regolano la successione a titolo particolare (cessione del credito, surroga) nel mentre nel caso vi è stata una successione a titolo universale; essi devono soltanto chiedere alla curatela che il pagamento del credito ammesso al passivo in favore di A venga effettuato in loro favore, fornendo la prova della loro qualità di eredi.
      Su questo punto ci sembra che la domanda, che può essere presentata anche da un legale con procura, sia carente. Invero, oltre al certificato di morte di A, deve essere prodotto un suo testamento se esistente, oppure, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dichiari che A è deceduto senza lasciare testamento; è necessario, inoltre, , sempre nel caso che manchi un testamento, uno stato di famiglia storico del defunto o comunque documentazione anagrafica dei rapporti di parentela dei richiedenti con il defunto in modo da evidenziare quali sono i soggetti successibili secondo la successione legittima. Tanto è utile ai fini di qualificare i richiedenti come eredi del defunto; a sua volta, la stessa domanda di pagamento è un atto di accettazione tacita dell'eredità per cui sotto questo profilo non sono necessari altri documenti sebbene sia comunque opportuno presentare, come è stato fatto, anche la denuncia di successione che, seppur non equivale ad accettazione essendo un documento di rilevanza prevalentemente fiscale, è comunque indicativa della volontà delle parti interessate.
      Dovendosi rapportare con gli eredi per il pagamento, è necessario che costoro comunichino la loro pec o quella del legale, se questi è stato incaricato anche di riscuotere.
      Quanto alla domanda sub 3 preferiamo trasferirla alla nostra sezione fiscale.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        17/10/2026 16:07

        RE: RE: ERDI DI CO.CO.CO AMMESSO AL PASSIVO IN PRIVILEGIO

        Per quanto riguarda la terza domanda, l'art. 7 del TUIR stabilisce che "In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21", quindi quanto corrisposto agli eredi è soggetto a tassazione separata.

        La ritenuta deve quindi essere operata, sulla quota corrisposta a ciascun erede, con le regole specifiche di tale tipologia di imposizione, estremamente complesse e che richiedono l'accesso a informazioni non disponibili al Curatore, per cui già su questo Forum abbiamo ritenuto ragionevolmente applicabile l'aliquota del 23%, prevista per il primo scaglione di reddito.

        Un avallo indiretto di tale comportamento è nella citata Circolare 326/1997, che al punto 7 recita "La ritenuta è effettuata, con le modalità previste nel citato articolo 23 e, quindi, almeno con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (ad esempio, in caso di un singolo gettone di presenza)": il pagamento una tantum agli eredi ci pare ragionevolmente assimilabile al pagamento del singolo gettone agli amministratori.


        In conclusione, il Curatore dovrà operare, all'atto del pagamento a ciascun erede, una ritenuta del 23% sull'importo corrisposto.

        Conseguentemente, dovrà rilasciare la Certificazione Unica a entrambi gli eredi, intestata a loro, e presentare il Mod. 770, sempre nel suo ruolo di Curatore e quindi a nome della procedura.