Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compenso ctu fallimento privo di fondi.

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    13/07/2017 21:47

    compenso ctu fallimento privo di fondi.

    Sono curatore di un fallimento, che a seguito di decreto, in un giudizio di opposizione allo stao passivo, è stato condannato, in quanto soccombente, a pagare l'onorario del ctu nominato dal collegio.
    Il fallimento è privo di fondi e il CTU ha già fatto richiesta di pagamento del dovuto.
    Si chiede,se il compenso del CTU può essere anticipato dall'erario e qual'è la procedura.
    Cordialmente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/07/2017 13:22

      RE: compenso ctu fallimento privo di fondi.

      Si, se è stato chiesto il gratuito patrocinio per la causa. In mancanza, il debito è a carico della curatela che pagherà al momento in cui disporrà dei fondi.
      Zucchetti SG srl
      • Giampiero Petracca

        montesano sulla marcellana (SA)
        14/07/2017 19:39

        RE: RE: compenso ctu fallimento privo di fondi.

        Perchè gratuito patrocinio? il ctu non è stato nominato dalla curatela ma dal collegio per la decisione definitiva.
        Inotre si precisa, che non essendoci attivo la curatela non potrà mai pagare il compenso del ctu, pertanto lo stesso non verrà mai pagato?
        • Giampiero Petracca

          montesano sulla marcellana (SA)
          15/07/2017 00:08

          RE: RE: RE: compenso ctu fallimento privo di fondi.

          preciso che il fallimento non si è costituito in giudizio.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/07/2017 19:27

            RE: RE: RE: RE: compenso ctu fallimento privo di fondi.

            Perché le spese dei giudizi sono disciplinate da una serie di norme del D.P.R. n. 115 del 2002, tra cui l'art. 131 per il quale solo per effetto dell'ammissione al patrocinio "gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato (ossia al CTU), sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione". Questa norma vale anche per il fallimento, in quanto anche questo può essere ammesso al gratuito patrocinio; anzi la procedura è facilitata per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato in quanto, a norma dell'art. 144 dello stesso decreto, è sufficiente allo scopo un decreto del giudice delegato che attesti che non è disponibile il denaro necessario per le spese".
            A questo fine è irrilevante il fatto che la curatela non si sia costituita in giudizio; non avendolo fatto, non ha chiesto il decreto del giudice per l'ammissione al gratuito patrocinio e, quindi, deve sopportare le spese cui è stata condannata. Se non ha disponibilità per pagare il CTU e le altre spese del giudizio, i creditori non verranno pagati, come tutti gli altri creditori prededucibili.
            Non deve trarre in inganno il fatto che l'art. 146 del medesimo decreto preveda che possono essere anticipate da parte dell'erario le "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato", perché questa norma tratta delle spese sostenute per la gestione della procedura fallimentare, e non, quindi, di quelle attinenti a controversie giudiziarie; per cui le spese del curatore, dello stimatore e altri ausiliari del giudice, ove tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per pagarli, sono anticipate dall'erario, indipendentemente dall'ammissione al gratuito patrocinio, nel mentre le spese degli ausiliari del giudice nel processo civile possono essere addossate all'erario solo se la parte condannata è stata ammessa al gratuito patrocinio.
            Zucchetti Sg srl
    • Mattia Callegari

      Venezia
      02/05/2024 09:46

      RE: compenso ctu fallimento privo di fondi.

      Buongiorno,
      un fallimento privo di attivo mobiliare avanza una causa per mala gestio contro gli amministratori della fallita senza chiedere il gratuito patrocinio.
      Viene nominato un CTU al quale viene liquidato il compenso dal Giudice Istruttore.
      Ora il fallimento chiede al CTU insinuazione al passivo, ma probabilmente non verrà pagato da alcuna parte in causa (fallimento privo di attivo mobiliare e amministratori nullatenenti).
      E' possibile che ci sia qualche responsabilità del curatore per non aver chiesto il gratuito patrocinio e per non aver fatto alcun tipo di valutazione né sulla possibilità di pagamento delle prededuzioni né sulla patrimonializzazione degli amministratori?
      C'è modo di imputare il pagamento del CTU a carico del curatore?
      Non ritengo possibile che in una situazione del genere il CTU ausiliario del Giudice rimanga insoddisfatto.
      Grazie in anticipo della risposta.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/05/2024 13:42

        RE: RE: compenso ctu fallimento privo di fondi.

        E' difficile dare giudizi su comportamenti di organi concorsuali senza conoscere gli atti .
        In linea di massima possiamo dire che un curatore diligente prima di agire in giudizio svolge quelle indagini da lei indicate e , in particolare, al di là delle disponibilità dell'attivo, sulle condizioni economico patrimoniali dei convenuti, onde evitare di fare spese che potrebbero risultare inutili.
        Zucchetti SG srl