Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Concordato preventivo - Liquidazione Giudiziale - Compensazione

  • Bruno Garbellini

    Tirano (SO)
    09/10/2024 14:55

    Concordato preventivo - Liquidazione Giudiziale - Compensazione

    Buongiorno
    Il Tribunale ha rigettato la richiesta di omologa di un concordato preventivo, dichiarandone la Liquidazione Giudiziale.
    Durante la procedura concordataria un istituto di Credito ha girato a sofferenza le proprie posizioni compensando un conto corrente attivo con le posizioni a debito (chirografarie). Fra l'altro sul conto corrente, durante il periodo concordatario, sono confluite somme per incassi e sono state pagate spese (di procedura).
    In sede di verifica del passivo il sottoscritto Curatore ritiene di dover ridurre la compensazione (richiesta) all'importo a credito risultante alla data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
    Contestualmente ritiene di aver diritto alla restituzione di tutte le somme introitate dalla banca (sul conto corrente sempre positivo), al netto delle uscite connesse ad oneri prededucibili (da richiedere con atto separato).
    Si chiede se tale comportamento è da ritenersi corretto.
    Si richiede inoltre se è corretto richiedere alla banca la riliquidazione dei saldi delle proprie posizioni alla data del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, avendo, la banca medesima, presentato istanza di ammissione con saldi alla data della sentenza di Liquidazione Giudiziale.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2024 17:22

      RE: Concordato preventivo - Liquidazione Giudiziale - Compensazione

      Abbiamo molte perplessità sulla fondatezza della sua proposta operativa in quanto il debitore concordatario non perde la disponibilità dei beni, a differenza del soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale, ma mantiene la disponibilità dell'intero suo patrimonio e dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario, si verifica cioè quello che si chiama spossessamento attenuato. Ne segue che le operazioni svolte per la continuazione dell'attività di impresa sono a lui riconducibili e non alla procedura, ed infatti è sttao mantenuto il conto corrente dell'impresa che è stato utilizzato come strumento di movimentazione per la gestione dell'impresa; è vero che molte delle attività poste in essere nella fase concordataria godono della prededuzione, ma in primo luogo la prededuzione assiste i crediti legalmente derivanti dall'attività e non le movimentazioni del conto corrente, del quale non è stata chiesta la sospensione o lo scioglimento, ma ha continuato a svolgere la sua funzione di strumento di contabilizzazione di addebiti e accrediti (non provenienti dalla banca), e, comunque, la prededuzione che assiste i crediti sorti nella fase concordatariasta solo a significare la priorità nel pagamento e non la intestazione del debito a carico della procedura.
      Retrodatare la situazione al momento dell'apertura della procedura significherebbe far ricadere sulla banca le conseguenze dell'operato del debitore nella fase concordataria. Al contrario, all'apertura della liquidazione giudiziale la banca aveva verso il debitore insolvente un credito per sofferenze e un debito per il saldo attivo del conto corrente che giustificava la compensazione tra i due in quanto entrambi i controcrediti erano tra le stesse parti in situazione di reciprocità.
      Zucchetti SG srl