Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

RESPONSABILITA' DEI DEBITI PER TFR DELL'AFFITTUARIO DI UN'AZIENDA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

  • Marco Cottica

    Sondrio
    04/12/2025 15:19

    RESPONSABILITA' DEI DEBITI PER TFR DELL'AFFITTUARIO DI UN'AZIENDA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

    Ai sensi dell'art. 2112 c.c. l'affittuario di un'azienda è responsabile in solido con l'affittante per i debiti maturati da quest'ultimo nei confronti dei dipendenti per il t.f.r. maturato da questi ultimi fino alla data di decorrenza dell'affitto di azienda.
    Alla scadenza dell'affitto questa responsabilità permane?
    Al temine dell'affitto e contestualmente alla retrocessione dell'azienda all'affittante, che prosegue l'attività, per i nuovi debiti nei confronti dei dipendenti per t.f.r. sorto nel periodo di affito risponde in solido l'affittante?
    Faccio un esempio pratico: Alfa srl ha maturato un debito per tfr nei confronti dei propri dipendenti per euro 100.000 alla data del 31.12.2024; in data 1.1.2025 l'azienda viene data in affitto alla società Beta e i dipendenti vengono trasferiti; in data 31.12.2025 cessa il contratto di affitto di azienda e i dipendenti che hanno lavorato per beta nell'anno di affitto hanno maturato un credito per t.f.r. di euro 20.000. Al termine del periodo di affitto Beta è ancora responsabile il solido dei debiti per t.f.r. maturati in capo ad Alfa alla data del 31.12.2024 per euro 100.000 oppure con la cessazione dell'affitto Beta è libera dalla solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c.? Per il t.f.r. maturato nell'anno di affitto di azienda chi risponde del pagamento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/12/2025 19:34

      RE: RESPONSABILITA' DEI DEBITI PER TFR DELL'AFFITTUARIO DI UN'AZIENDA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO


      L'art. 2112 c.c., nel disporre la responsabilità dell'affittuario /cessionario in solido con l'affittante/ cedente per i debiti maturati da quest'ultimo nei confronti dei dipendenti fino alla data di decorrenza dell'affitto di azienda, detta una norma posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante o affittante, tant'è che essa non comporta un trasferimento della posizione debitoria sostanziale, ma solo una responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori dipendenti. Tale obbligazione quindi, una volta assunta con la stipula del contratto di affitto di azienda e passaggio dei lavoratori all'affittuario, permane in capo a quest'ultimo indipendentemente dalla durata dell'affitto, fermo restando che trattandosi di solidarietà per debiti altrui, l'eventuale pagamento da parte dell'affittuario consente la rivalsa vero l'affittante di quanto anticipato.
      E' ormai pacifico che la retrocessione dell'azienda alla fine del contratto di affitto costituisce una trasferimento di azienda, per il quale trova applicazione l'art. 2112 c.c., bon posizioni invertite rispetto all'iniziale trasferimento, nel senso che è l'originario affittante che ora risponde in solido verso i lavoratori dipendenti per i debiti nei loro confronti contratti nel periodo dell'affitto dall'affittuario. E' discutibile se questa regola si applichi anche nel caso in cui la retrocessione avvenga nelle mani del curatore del fallimento dell'originario affittante stante la disposizione di cui all'art. 104-bis, comma 6 l. fall. (riprodotto nel pari comma dell'art. 212 CCII); il fatto è che detta norma riguarda le ipotesi di affitto di azienda stipulato dalla curatela, ma a nostro avviso, le esigenze sottese a detta norma-i non aggravare il passivo della procedura a seguito di un atto restitutorio dovuto alla cessazione del rapporto- potrebbero giustificare l'applicazione della stessa anche al caso in cui il contratto di affitto sia stato stipulato dall'affittante quando era in bonis e poi il rapporto scade in pendenza della procedura cui questi è stato assoggettato.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Cottica

        Sondrio
        05/12/2025 08:41

        RE: RE: RESPONSABILITA' DEI DEBITI PER TFR DELL'AFFITTUARIO DI UN'AZIENDA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

        Quando nella risposta viene scritto "Tale obbligazione quindi, una volta assunta con la stipula del contratto di affitto di azienda e passaggio dei lavoratori all'affittuario, permane in capo a quest'ultimo indipendentemente dalla durata dell'affitto..." si intende dire che la responsabilità solidale dell'affittuario per i debiti dell'affittante per t.f.r. esistenti alla data di stipula del contratto di affitto di azienda permane anche dopo la scadenza/risoluzione del predetto contratto?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/12/2025 09:27

          RE: RE: RE: RESPONSABILITA' DEI DEBITI PER TFR DELL'AFFITTUARIO DI UN'AZIENDA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

          Esattamente. Non vi è infatti una norma che limiti l'obbligo solidale dell'affittuario al pagamento dei debiti pregressi alla durata dell'affitto o che faccia cessare detto obbligo una volta che il contratto di affitto di azienda venga a scadenza.
          Zucchetti SG srl