Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Credito in prededuzione per assistenza a istanza di fallimento in proprio

  • David Lanza

    MOGLIANO VENETO (TV)
    02/04/2021 16:38

    Credito in prededuzione per assistenza a istanza di fallimento in proprio

    Buongiorno,
    nel caso del credito vantato dall'avvocato del fallito che ha assistito quest'ultimo nel ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio, premesso che questo credito dovrebbe essere in prededuzione (Cass. 09/09/2014, n.18922) e che il preavviso emesso appare congruo, mi chiedo se per il soddisfacimento di questo credito può essere semplicemente richiesto al giudice delegato l'emissione del mandato di liquidazione del credito prededucibile senza attendere l'udienza tardiva (che sarebbe fatta ad hoc). Segnalo che l'avvocato ha effettuato l'insinuazione al passivo, ma sarebbe disposto a rinunciare all'insinuazione una volta pagato.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/04/2021 09:48

      RE: Credito in prededuzione per assistenza a istanza di fallimento in proprio

      Riconosciuta la natura prededucibile del credito del professionista che ha assistito il debitore nella redazione e presentazione della domanda di fallimento in proprio, giusto il precedente giurisprudenziale da lei citato, trova applicazione l'art. 111bis l. fall. che si snoda attraverso una serie di articolazioni.
      Il terzo comma di tale norma dispone che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato". A stretto rigore, quindi il credito in questione non essendo sorto "nel corso del fallimento" non potrebbe essere soddisfatto al di fuori di un riparto, per cui il creditore dovrebbe insinuarsi al passivo; tuttavia, la ratio della norma è quella di escludere dalla verifica i crediti che, essendo sorti nel corso del fallimento con la partecipazione del curatore, sono sicuramente funzionali allo svolgimento della procedura, nel mentre eventuali altre attività pregresse svolte dal debitore anteriori al fallimento abbisognano di un controllo per verificarne appunto la funzionalità, oltre al resto. Nel caso, trattandosi di un credito la cui causa è chiaramente quella di poter far accedere il debitore al fallimento, ci sembra pacifica la sua funzionalità, per cui , attraverso una lettura non strettamente letterale della norma, faremmo rientrare questo credito tra quelli da poter soddisfare extra riparto.
      Ciò detto, la norma per poter procedere al pagamento dei crediti prededucibili, richiede altri requisiti; ossia questi devono essere liquidi (quantificati), esigibili (scaduti) e non contestati, perché se lei quale curatore ne contesta l'an o il quantum o la collocazione, il creditore deve procedere alla insinuazione. La norma poi richiede un ulteriore requisito esterno al credito e, cioè che l'attivo di cui si dispone e di cui ragionevolmente si disporrà in futuro sia sufficiente al pagamento delle prededuzioni attuali e che potranno presumibilmente sorgere; se non ricorre questa condizione, infatti, bisogna effettuare una graduazione tra le prededuzioni, come stabilisce il quarto comma dell'art. 111bis, seguendo l'ordine dei privilegi, per cui è preferibile non pagare i creditori prededucibili man mano che si presentano, ma attendere per poter vedere chi va pagato prima e chi dopo, posto che viene dopo nella graduatoria potrebbe non ricevere nulla.
      Se il pagamento può essere effettuato perché il credito prededucibile è liquido, esigibile e non contestato e l'attivo è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, il curatore deve chiedere al comitato dei creditori o al giudice delegato l'autorizzazione al pagamento (ult. parte del terzo comma art. 111 bis) e poi deve chiedere al giudice il mandato al prelievo della somma necessaria per effettuare il pagamento. Se il curatore si rivolge al giudice può chiedere contestualmente, con unica istanza, l'autorizzazione al pagamento e il prelievo e questo rende raro il ricorso al comitato dei creditori, visto che comunque, dopo, deve essere chiesto il mandato al giudice delegato.
      Questo il sistema di legge, poi è una sua scelta adeguarsi oppure, visto che il legale ha già proposto domanda di insinuazione al passivo, seguire lo sviluppo ordinario dell'esame della domanda e inclusione nello stato passivo, con conseguente possibilità di pagamento al primo riparto.
      Zucchetti SG srl