Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Tariffa annuale per controlli sanitari ufficiali ex D.Lgs. 32/2021 - Richiesta di ammissione in privilegio

  • Federico Oliosi

    Verona
    08/05/2026 12:41

    Tariffa annuale per controlli sanitari ufficiali ex D.Lgs. 32/2021 - Richiesta di ammissione in privilegio

    Buongiorno.

    In qualità di curatore di una liquidazione giudiziale ho ricevuto dalla locale Azienda Ulss la domanda di ammissione di un credito per l'omesso versamento, da parte della società debitrice, degli importi da quest'ultima dovuti a titolo di "Tariffa annuale per controlli sanitari ufficiali ex D.Lgs. 32/2021" e relative maggiorazioni.

    Precisa l'istante che tali importi non hanno natura corrispettiva e sono dovuti da tutti gli operatori economici che svolgano una delle attività previste dal citato D.Lgs. 32/2021, a prescindere dall'effettivo svolgimento dei detti controlli sanitari, venendo così ad assumere, nellla prospettazione dell'istante, natura di credito tributario, di talche ne viene chiesta l'ammissione con il riconscimento della collocazione privilegiata ex art. 2752 comma 3 cod.civ.

    Ora, anche a voler ammettere la natura tributara di detti crediti, premesso che:
    - nel testo del citato D.Lgs. 32/2021 non ho rinvenuto alcuna disposizione che dichiari gli importi dovuti a titolo di Tariffa come assistiti da privilegio di sorta;
    - detti crediti sono di pertinenza esclusiva della locale Azienda Ulss, che è ente diverso dagli enti locali contemplati dal terzo comma dell'art. 2752 cod.civ.;
    - altrettanto dicasi per la natura dei detti crediti, che non pare rientrare in alcuna delle fattispecie tributarie indicate dal medesimo terzo comma dell'art. 2753 cod.civ.
    - ho effettuato una ricerca nel Vostro Forum per tentare di rinvenire eventuali precedenti specifici in materia, senza tuttavia reperirne alcuno;
    mi permetto di chiedere il Vostro parere in merito alla possibilità di riconoscere il chiesto privilegio.

    Per quanto a me noto, infatti, anche volendo ritenere la natura tributaria di detti crediti, il privilegio previsto dal terzo comma dell'art. 2752 cod.civ. non mi pare applicabile a questi ultimi, e ciò vuoi per la diversità dei soggetti che ne sono beneficiari (l'Azieda Ulss non mi sembra possa rientrare nel novero degli enti locali) e della natura dei crediti colà contemplati rispetto a quelli oggetto della domanda di ammssione dell'Azienda Ulss, vuoi perché la disciplina dei privilegi è di stretta interpretazione e non consente applicazioni analogiche, trattandosi di normativa speciale, sicché in assenza di una espressa e specifica disposizione non è possibile estenderla a fattispecie non contemplate dalla norma.

    Sarei dunque dell'idea di proporre al Giudice Delegato l'ammissione di detti crediti, non contestati quanto all'ammontare e alla debenza, in via esclusivamente chirografaria.

    Vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione e porgo

    I migliori saluti.

    Federico Oliosi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/05/2026 18:54

      RE: Tariffa annuale per controlli sanitari ufficiali ex D.Lgs. 32/2021 - Richiesta di ammissione in privilegio

      Non ci risultano precedenti specifici in materia e la questione prospettata presenta alcuni aspetti di ambiguità, ma noi propendiamo per il disconoscimento del privilegio per le ragioni da lei prospettate.
      Il Decreto Legislativo n. 32/2021, che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, dispone all'art. 6, comma 6, che "L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A del presente decreto, che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella." Tariffe che, come precisa il comma 8, "sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale".
      Alla luce di queste e altre norme del decreto legislativo, si può dire che le tariffe impongano una entrata di natura tributaria?
      Si è al limite perché le caratteristiche delle entrate tributarie sono la obbligatorietà, la destinazione al finanziamento della spesa pubblica e l'assenza di un corrispettivo. Nel caso il pagamento della tariffa è imposto pe legge ed è quindi obbligatorio, ma sembra mancare degli altri due requisiti dato che il pagamento imposto è specificatamente finalizzato all'espletamento dei controlli e non ha il carattere generale del tributo utilizzabile poi per esigenze pubbliche, per cui anche il pagamento è dovuto seppur il controllo non viene eseguito, lo stesso è pur sempre destinato al funzionamento del meccanismo che serve al controllo alimentare.
      Inoltre l'art. 2752 comma 3 c.c., pur dopo l'ampliamento che la giurisprudenza ha effettuato svincolando il privilegio dalla normativa sulla finanza locale, richiede pur sempre che il credito faccia capo ad un ente territoriale (cfr. giurisprudenza sulla tassa automobilistica regionale, da ult. Cass. 21/12/2024, n. 33738) e tale non è l'ASL. Questo è un ente pubblico strumentale del servizio sanitario regionale con autonomia organizzativa, ma non è un ente territoriale non esercitando funzioni di governo politico del territorio, a differenza dello Stato, Regioni, Province e Comuni.
      Zucchetti SG srl